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SPORT DILETTANTISTICO: L'AGENZIA FA IL PUNTO SULLA DISCIPLINA FISCALE

1 minuto, Redazione , 02/08/2018

Sport dilettantistico: l'Agenzia fa il punto sulla disciplina fiscale

Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, l'Agenzia scioglie i dubbi emersi nel corso di un Tavolo tecnico congiunto insieme al Coni

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In presenza di comportamento concludente da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, e di regolare comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’opzione per il regime di cui alla legge n. 398 del 1991, la mancata presentazione della comunicazione alla SIAE non comporta la decadenza dal regime agevolativo in esame, non avendo la stessa comunicazione natura costitutiva ai fini della fruibilità dello stesso.
Tuttavia, la mancata comunicazione di cui trattasi è soggetta alla sanzione di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Questo uno dei tanti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Circolare del 1° agosto 2018 n. 18, con la quale vengono approfondite alcune problematiche fiscali riguardanti le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro di cui all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 2891 emerse nell'ambito del Tavolo tecnico tra l’Agenzia delle entrate ed il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).

In particolare, viene fornita risposta ad alcuni profili riguardanti l’applicazione del regime fiscale recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, per il quale possono optare le associazioni e le società sportive dilettantistiche senza fini di lucro che, nel corso del periodo d’imposta precedente, hanno conseguito proventi derivanti da attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro. Tale regime agevolativo prevede modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi.

In risposta ad ulteriori specifici quesiti, vengono forniti chiarimenti in merito all’applicazione del beneficio fiscale previsto dall’articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) relativo all’esclusione da imposizione, ai fini delle imposte sui redditi, delle attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei soci e di altre categorie di soggetti normativamente individuati.

Viene, inoltre, fornita risposta in relazione alla previsione agevolativa in materia di imposta di bollo per taluni organismi sportivi. 

Allegato

Circolare Agenzia delle Entrate del 01.08.2018 n. 18

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