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ISA: ATTENZIONE PER LE SOCIETÀ COOPERATIVE A MUTUALITÀ PREVALENTE

1 minuto, Redazione , 16/09/2019

ISA: attenzione per le società cooperative a mutualità prevalente

Società cooperative a mutualità prevalente sottoposte a ISA. Per i controlli si terrà conto delle anomale situazioni di mercato in cui operano. A dirlo le Entrate

Ascolta la versione audio dell'articolo

ISA si o ISA no per le società cooperative a mutualità prevalente? La risposta è stata fornita dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 20/2019 grazie al quesito di una società cooperativa che opera prevalentemente (95%) a favore dei propri soci che ha chiesto se può considerarsi esclusa dall’applicazione degli ISA.

Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che i Decreti di approvazione degli ISA (23.03.2018 - 28.12.2018) hanno previsto una causa di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per

  • le società cooperative,
  • le società consortili
  • i consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e
  • le società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Tali cause di esclusione:

  • fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato;
  • operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.

Tanto premesso, nei confronti delle società cooperative a mutualità prevalente non è prevista alcuna causa di esclusione dall’applicazione degli ISA ma non tutto è perduto. Infatti, per tali soggetti, con riferimento all’applicazione degli studi di settore, con la circolare 110/E del 1999, aveva chiarito che, in caso di attività svolte in via non esclusiva, in sede di contraddittorio con il contribuente gli uffici dovevano tenere conto, comunque, che tali cooperative operavano in situazioni di mercato influenzate dal perseguimento di fini mutualistici che potevano incidere in maniera anche rilevante sui ricavi conseguiti, riconoscendo alle stesse l’assenza di logiche prettamente di mercato.

Per queste società continua a rimanere valido il ragionamento effettuato ai fini degli studi di settore quindi, in caso di attività svolte in via non esclusiva, potrà essere fornita indicazione, nelle note aggiuntive, che il perseguimento di fini mutualistici possa aver inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali, condizionando negativamente il risultato della applicazione degli ISA.

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Tag: ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ ISA - INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ TERZO SETTORE E NON PROFIT TERZO SETTORE E NON PROFIT

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