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VENDITA A DISTANZA DI BENI: PRONTO IL CANALE TELEMATICO

1 minuto, Redazione , 23/09/2019

Vendita a distanza di beni: pronto il canale telematico

Pronto il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali. I gestori dei marketplace devono trasmettere i dati entro il 31.10

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Entro il 31 ottobre 2019 gli operatori, residenti e non residenti nel territorio dello Stato che, avvalendosi di piattaforme elettroniche, facilitano la vendita a distanza di beni importati o già presenti nella Ue, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei fornitori con le modalità stabilite dal provvedimento del 31 luglio 2019.

In generale, la comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre, utilizzando i servizi telematici Entratel/Fisconline o tramite intermediario abilitato. Come anticiparo, il primo invio deve essere effettuato entro il 31 ottobre 2019. 

Attenzione va prestata al fatto che i soggetti non residenti per trasmettere la comunicazione, se privi di una stabile organizzazione in Italia, sono obbligati a identificarsi direttamente oppure ad avvalersi di un rappresentante fiscale residente.

I soggetti obbligati alla comunicazione, per ciascun fornitore dei beni venduti tramite piattaforme e/o portali, dovranno inviare trimestralmente all’Agenzia i seguenti dati:

  • la denominazione o i dati anagrafici completi, incluso l’identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite, la residenza o il domicilio, il codice identificativo fiscale ove esistente, l’indirizzo di posta elettronica;
  • il numero totale delle unità vendute in Italia;
  • a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita, espressi in euro.

Il soggetto sarà considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha inviato in modo incompleto, i dati relativi ai fornitori dei beni venduti. Questi effetti possono essere evitati se, nel caso di mancata trasmissione dei dati, il soggetto interessato dimostri che l’imposta è stata comunque assolta dal fornitore, e se, riguardo l’invio di dati incompleti, il medesimo soggetto documenti di aver adottato tutte le misure necessarie per la corretta rilevazione e individuazione dei dati presenti sulla piattaforma digitale.

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