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IL REGIME SPECIALE IVA DELLE CASE D’ASTA

Il regime speciale IVA delle case d’asta

Approfondiamo il regime del margine applicato alle agenzie di vendite all’asta

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Dal 1 gennaio 2001 (per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 45 della Legge n. 342/2000), le case d’asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati o di altri soggetti assimilati in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di beni mobili usati, oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione applicano il regime speciale IVA del margine disciplinato dall’art. 40-bis del Decreto Legge n. 41/1995 (il comma 1 cita “per le cessioni di beni mobili usati, nonché di oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione, indicati nella tabella allegata al presente decreto, effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta che agiscono in nome proprio e per conto di privati, in base ad un contratto di commissione per la vendita all'asta di tali beni, l'imposta relativa alla rivendita è commisurata all'ammontare della differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e l'importo che l'organizzatore corrisponde al committente”).

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L’articolo è estratto dall’eBook “Regime del margine” della dottoressa Francesca Iaccarino, una guida operativa, aggiornata e completa per comprendere e applicare correttamente il regime del margine, sia nella fase di avvio dell’attività sia nella gestione quotidiana.

Il regime del margine rappresenta uno degli strumenti più complessi della disciplina IVA, applicabile alle operazioni di commercio di beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. La sua corretta applicazione consente di evitare fenomeni di doppia imposizione, ma richiede una conoscenza approfondita del sistema e degli adempimenti contabili richiesti.

I principali argomenti trattati dall’eBook “Regime del margine” sono:

  • ambito applicativo del regime del margine;
  • scelta tra regime del margine e IVA ordinaria;
  • metodo analitico, globale e forfetario;
  • gestione contabile, registri e fatturazione;
  • compilazione della dichiarazione IVA;
  • casi pratici su beni usati, veicoli e oggetti d’arte.

1) Il regime del margine

Il regime del margine è applicabile alle cessioni di beni mobili usati, oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato a condizione che:

  • siano effettuate dagli organizzatori della vendita all’asta;
  • siano effettuate in nome proprio e per conto di privati, intendendosi per tali:
  • i soggetti “privati” in senso stretto;
  • i soggetti passivi d’imposta che non hanno potuto detrarre, neppure parzialmente, l'imposta afferente all'acquisto o all'importazione del bene ai sensi degli articoli 19, 19-bis 1 e 19-bis 2 del D.P.R. n. 633/1972;
  • i soggetti passivi d'imposta che beneficiano nell'Unione Europea del regime di franchigia previsto per le piccole imprese;
  • i soggetti passivi d'imposta che abbiano assoggettato l'operazione al particolare regime speciale del margine (in tal senso il quarto periodo del comma 1 dell’art. 40-bis del D.L. n. 41/1995);
  • in base a un contratto di commissione;
  • i beni siano stati acquistati nel territorio dello Stato italiano o in un altro Stato membro UE (art. 40-bis, comma 3, del D.L. n. 41/1995).

 

 


L'articolo è estratto dall'eBook "Regime del margine", una guida completa, appena pubblicata, per comprendere e applicare correttamente il regime del margine.


Il margine è dato dalla differenza tra:

  • il prezzo dovuto dal cessionario del bene, tenuto conto che lo stesso “è comprensivo della commissione e delle altre spese accessorie addebitate dall'organizzatore della vendita all'asta all'acquirente del bene” (art. 40-bis, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 41/1995); e
  • l’importo che l’organizzatore dell’asta corrisponde al committente, il quale “è costituito dal prezzo di aggiudicazione in asta del bene al netto della commissione che l'organizzatore della vendita riceve dal committente in virtù del contratto di mandato” (art. 40-bis, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 41/1995).



L’art. 40-bis, al comma 2, specifica che “non è ammessa in detrazione l'imposta afferente alle spese accessorie alla vendita”.

Per quanto concerne invece il momento dell’effettuazione dell’operazione, il comma 4, dell’art. 40-bis del Decreto Legge n. 41/1995 stabilisce che “le cessioni di beni agli esercenti agenzie di vendita all'asta si considerano effettuate all'atto della vendita dei beni medesimi da parte del commissionario.

La fattura elettronica emessa non conterrà l’indicazione dell’imponibile e dell’IVA bensì il prezzo complessivo e l’annotazione che si tratta di un’operazione soggetta al regime del margine – natura IVA “N5” – con l’indicazione del riferimento di legge. La fattura così emessa non costituisce titolo per la rivalsa IVA e, analogamente, la stessa non consente al cessionario di detrarre l’IVA. 

2) Per saperne di più

L’articolo è estratto dall’eBook “Regime del margine”, una guida operativa alla disciplina IVA applicabile a beni usati, oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione.

Il volume digitale analizza in modo sistematico l’ambito applicativo della disciplina, il confronto con il regime IVA ordinario, le diverse modalità di determinazione del margine (analitico, globale e forfetario), nonché gli obblighi contabili e dichiarativi.

Ampio spazio è dedicato ai casi pratici, alle situazioni operative più frequenti e alle criticità interpretative, con esempi concreti utili per professionisti e operatori del settore.


Ti consigliamo l'eBook "Regime del margine", una guida completa, appena pubblicata, con le più recenti novità sull'argomento.


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