Le erogazioni liberali sono donazioni volontarie, prestazioni non sinallagmatiche, prive cioè di un nesso di reciprocità.
I soggetti che erogano tali liberalità alle associazioni non si aspettano quindi nessun tipo di prestazione in cambio, tranne il puro sostegno all’attività svolta dall’ente prescelto.
Le erogazioni liberali danno diritto in molti casi al soggetto donante a detrazioni fiscali a patto che vengano rispettati particolari requisiti.
I requisiti che deve rispettare l’erogazione liberale per permettere al soggetto donante di ottenere un beneficio fiscale sono i seguenti:
- la tracciabilità dei pagamenti, le erogazioni dovranno essere fatte solo tramite bonifico, carte o assegni;
- i destinatari dovranno essere enti del terzo settore iscritti al RUNTS, fondazioni, enti di ricerca, scuole e ASD iscritte al RASD, enti culturali pubblici;
- dovrà essere conservata la ricevuta ove è ben identificabile l’articolo della normativa che regola le erogazioni liberali.
Le percentuali di detrazione fiscale consentita in base al tipo di ente destinatario sono le seguenti:
DESCRIZIONE | LIMITE MASSIMO DETRAIBILE | PERCENTUALE DETRAZIONE |
Erogazioni liberali a favore popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari | max €2.065,83 annui | 19% |
Erogazioni liberali in denaro a favore società/associazioni sportive dilettantistiche | max €1.500 annui | 19% |
Contributi associativi alle società di mutuo soccorso | max €1.291,14 annui circa | 19% |
Erogazioni in denaro alla Fondazione “La Biennale di Venezia” | max 30% del reddito complessivo | 19% |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore ONLUS o Associazioni di promozione sociale (ETS) | max €30.000 annui (detrazione 30%) | 30% |
Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore organizzazioni di volontariato (ODV) | max €30.000 annui (detrazione 35%) | 35% |
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L’articolo è estratto dall’eBook “Aprire e gestire un’associazione senza partita IVA”, della dottoressa Cristina Chrubini, una guida operativa completa, pensata per chi desidera costituire e amministrare un’associazione in modo corretto, evitando errori fiscali e burocratici.
I principali argomenti trattati dall’eBook “Aprire e gestire un’associazione senza partita IVA”, sono:
- costituzione e scioglimento dell’associazione;
- adempimenti obbligatori e RUNTS;
- gestione dei collaboratori;
- rendicontazione 5 per mille e raccolta fondi;
- verbali e risorse utili editabili e scaricabili.
1) Gli adempimenti a carico dell’ente
L’associazione che riceve l’erogazione liberale dovrà adempiere ai seguenti obblighi:
- deve rilasciare una ricevuta al soggetto che ha effettuato la donazione nella quale dovranno essere indicati la denominazione completa dell’ente, codice fiscale, i dati del donatore, l’importo ricevuto, la data di percezione, la causale e la modalità con la quale è stato effettuato il pagamento;
- deve registrare la donazione nella prima nota, e quindi in contabilità;
- nel caso in cui abbia raccolto i dati del donatore dovrà fargli firmare l’informativa privacy, la conservazione sicura dei dati e il consenso eventuale per le comunicazioni promozionali;
- effettuare la comunicazione tramite Entratel o Fisconline delle erogazioni liberali ricevute nell’anno precedente oppure ai sensi dell’art. articolo 3, commi 2-bis e 3) del D.P.R. n. 322/1998 gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati.
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La comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle erogazioni liberali può essere fatta dai seguenti soggetti:
- gli enti del terzo settore;
- le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria;
- le onlus;
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004;
- le fondazioni e associazioni riconosciute, aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Tali soggetti hanno sempre la facoltà di effettuare tale comunicazione entro il 16 marzo dell’anno successivo rispetto a quello in cui le donazioni sono state percepite.
Diventa invece obbligatorio nel caso in cui l’anno precedente tali enti abbiano percepito entrate superiori a 220.000 euro.
L’invio della comunicazione dovrà essere fatto tramite canali telematici, all’Agenzia delle Entrate, fornendo i seguenti dati:
- codice fiscale del donatore;
- importo della donazione;
- data del versamento;
- modalità del pagamento tracciabile.
Nel caso in cui si effettui tale comunicazione è necessario prima avvisare il donatore ed assicurarsi che dia il consenso all’invio di tale comunicazione.
Non possono essere comunicate le erogazioni delle quali non si conoscono i dati del soggetto donante o che sono state effettuate senza l’utilizzo di metodi di pagamento tracciabili.
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2) Per un approfondimento
L’articolo è estratto dall’eBook “Aprire e gestire un’associazione senza partita IVA”, una guida operativa alla gestione amministrativa e fiscale di un ente che svolge l’attività senza l’apertura di una posizione IVA.
Il volume accompagna il lettore nella scelta tra ente non commerciale ed Ente del Terzo Settore, illustrando con chiarezza dalla costituzione agli adempimenti obbligatori, dalla gestione dei collaboratori alla contabilità, fino alla chiusura dell’associazione.
Particolare attenzione è dedicata alle novità normative legate alla Riforma del Terzo Settore e agli obblighi connessi al RUNTS, offrendo un supporto concreto sia a chi parte da zero sia a chi gestisce già un ente e deve aggiornarsi.
Completano l’opera esempi pratici, indicazioni operative e modelli utili per la gestione quotidiana (verbali, rendicontazioni, procedure), rendendola uno strumento indispensabile per operare in sicurezza e con consapevolezza.
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