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SPORTIVI PROFESSIONISTI: CODICE TRIBUTO PER VERSAMENTO REGIME AGEVOLATO

Sportivi professionisti: codice tributo per versamento regime agevolato

Istituito il codice tributo "1900" per versare il contributo previsto per godere del regime agevolato di tassazione dei redditi degli sportivi professionisti impatriati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con Risoluzione n 17/E del 10 marzo 2021  si istituisce il codice tributo "1900" da utilizzare in “F24 Versamenti con elementi identificativi” per effettuare il versamento del contributo per l’adesione al regime fiscale agevolato da parte degli sportivi professionisti che trasferiscono la residenza in Italia. 

Ricordiamo che l'art 16 del DLgs 147/2015 prevede un regime agevolato IRPEF per gli sportivi professionisti impatriati, in particolare si prevede che, alle condizioni indicate al comma 5 quater e per i rapporti di cui alla Legge n 91/1981:

  • i redditi di lavoro dipendente e assimilati
  • i redditi di lavoro autonomo

prodotti in Italia dagli sportivi che trasferiscono la residenza nel territorio dello stato concorrrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50% del loro ammontare.

Per aderire a tale regime è necessario versare un contributo mediante il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”pari allo 0,50% della base imponibile.

E' bene sottolineare che le somme ricavate dal versamento globale di tali contributi sono destinate al potenziamento dei settori giovanili.

Il versamento deve avvenire ogni anno entro il termine di versamento del saldo IRPEF relativo al perdiodo di imposta di riferimento.

Si specifica che  per quanto concerne l’anno d’imposta 2019, l’articolo 5 del DPCM del 26 gennaio 2021 prevede eccezionalmente che sono fatti salvi i comportamenti e le opzioni esercitate in sede di dichiarazione dei redditi, previo versamento dei contributi dovuti entro il 15 marzo 2021.

Istruzioni di compilazione del modello F24 per il codice tributo "1900"

Sono indicati: 

  • nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato; 
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
  • nel campo “tipo”, la lettera “R”; 
  • nel campo “elementi identificativi”, il codice fiscale del datore di lavoro; 
  • nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”; 
  • nel campo “importi a debito versati”, il contributo dovuto.

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Allegato

Risoluzione Agenzia delle Entrate del 10.03.2021 n. 17

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