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IL SOCIO-AMMINISTRATORE DI SOCIETÀ ISCRITTO A CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Il socio-amministratore di società iscritto a casse previdenziali private

L’inquadramento previdenziale dell’amministratore-socio di società iscritto a una cassa di previdenza privata

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Nelle società di capitali, anche unipersonali, può accadere che l’amministratore sia iscritto a una cassa previdenziale professionale di categoria (ad esempio avvocati, commercialisti, ingegneri, medici) e non alla Gestione separata INPS, ove il compenso per la carica risulti, in concreto, attratto nell’ambito dell’attività professionale esercitata e secondo le regole applicabili alla specifica cassa di appartenenza. In tali ipotesi, il diritto al compenso resta integro, ma l’inquadramento previdenziale e, in parte, quello fiscale richiedono una verifica puntuale della disciplina di categoria e della qualificazione reddituale del compenso. In via generale, infatti, i compensi per l’ufficio di amministratore rientrano tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 TUIR. Solo in presenza dei presupposti del c.d. principio di attrazione essi possono concorrere al reddito di lavoro autonomo professionale ex art. 53 TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito i criteri utili a qualificare, sotto il profilo fiscale, i compensi percepiti dai professionisti che, accanto all’attività ordinaria di lavoro autonomo, assumono anche incarichi di amministrazione in società. Ai fini della corretta qualificazione reddituale, il profilo decisivo è la verifica dell’esistenza di un collegamento sostanziale tra l’incarico gestorio e l’attività professionale abitualmente esercitata, con particolare riguardo al patrimonio di competenze tecnico-giuridiche tipiche della professione. In tale prospettiva, i compensi percepiti dal professionista confluiscono nel reddito di lavoro autonomo quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  • l’ordinamento professionale di appartenenza ricomprende, tra le attività consentite, anche funzioni di amministrazione o gestione di imprese;
  • anche in assenza di un’espressa previsione ordinamentale, l’incarico di amministratore riguarda una società o un ente la cui attività risulta oggettivamente connessa alle prestazioni tipiche della professione svolta in via abituale.

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L’articolo è estratto dall’eBook “Gli obblighi previdenziali degli amministratori di società di capitali”, una guida operativa, appena pubblicata, per prevenire doppie iscrizioni e riqualificazioni.

Il volume analizza in modo sistematico:

  • l’inquadramento previdenziale degli amministratori (Gestione Separata e IVS);
  • i casi di doppia contribuzione INPS e le condizioni per evitarla;
  • le regole sulla compatibilità tra carica e lavoro dipendente;
  • le differenze tra SRL, SPA e cooperative;
  • le principali casistiche a rischio contenzioso e le relative soluzioni operative.

Particolare valore è dato all’approccio pratico: oltre all’analisi normativa, l’opera propone esempi concreti, FAQ e modelli editabili per la gestione dei compensi e delle delibere societarie, utili per garantire coerenza documentale e difendibilità in sede ispettiva.

1) Cosa comporta

Ne consegue che, ove il compenso per la carica di amministratore sia attratto nell’ambito dell’attività professionale, esso viene assoggettato al regime proprio del lavoro autonomo, con emissione di fattura, applicazione dell’IVA (ove dovuta) e della ritenuta d’acconto. In caso contrario, il compenso segue il regime fiscale e previdenziale proprio dei compensi per cariche sociali, con applicazione delle ritenute previste, gestione amministrativa da parte della società e rilascio della Certificazione Unica.

Sul piano previdenziale, non è quindi possibile affermare in termini assoluti che tali compensi generino sempre contribuzione presso la cassa professionale ma occorre verificare, caso per caso, se il regolamento della cassa consideri il compenso da carica amministrativa rilevante ai fini della base contributiva, nonché l’eventuale presenza di esoneri, massimali o meccanismi di coordinamento con altre forme di copertura obbligatoria. In difetto di copertura previdenziale presso la cassa per quel reddito, possono porsi profili di verifica rispetto alla disciplina INPS.


L'articolo è estratto dall'eBook "Gli obblighi previdenziali degli amministratori di società di capitali", una guida completa appena pubblicata con le più recenti novità sull'argomento.


Per la società, la conseguenza principale è che l’assetto degli adempimenti contributivi varia in funzione del corretto inquadramento della posizione dell’amministratore, pertanto, l’assenza di obblighi INPS non può essere data per presunta, ma deve essere supportata da una qualificazione coerente, documentata e allineata alle regole della cassa professionale interessata. Resta in ogni caso essenziale una gestione formale rigorosa del compenso: la sua determinazione deve risultare da idoneo titolo deliberativo (atto costitutivo/statuto o decisione dei soci/assemblea, secondo la disciplina societaria applicabile), con adeguata verbalizzazione e corretta rappresentazione contabile, mantenendo distinta la voce “compenso amministratore” dagli utili distribuiti e dai rimborsi spese.

Sul piano fiscale, il compenso dell’amministratore, per il soggetto erogante, è deducibile secondo la regola speciale dell’art. 95, comma 5, TUIR, nell’esercizio in cui è corrisposto (principio di cassa), e non secondo il criterio ordinario di competenza. Quanto agli oneri previdenziali, la loro deducibilità va valutata in coerenza con la relativa titolarità giuridica e con il concreto assetto contrattuale e contabile adottato (onere a carico della società o del professionista, eventuale riaddebito, ecc.).

Particolare attenzione deve essere riservata al coordinamento tra compenso da amministratore e attività professionale del medesimo soggetto, verificando ex ante le regole della cassa di appartenenza in tema di base imponibile contributiva, cumulo, massimali ed eventuali esclusioni. Una gestione prudente richiede, quindi, delibera formalizzata, netta separazione contabile delle diverse poste e verifica preventiva degli obblighi fiscali e previdenziali applicabili, al fine di ridurre il rischio di contestazioni in merito alla qualificazione del reddito, alla deducibilità del costo e alla corretta contribuzione dovuta.

Scopri tutti i nostri e-book pubblicati nelle diverse collane:

2) Per un approfondimento

L’articolo è estratto dall’eBook “Gli obblighi previdenziali degli amministratori di società di capitali”, una guida operativa, appena pubblicata, per prevenire doppie iscrizioni e riqualificazioni.

La gestione previdenziale degli amministratori di società di capitali rappresenta oggi uno degli momenti più complessi e rischiosi per professionisti e imprese: errori di inquadramento, doppie iscrizioni INPS e riqualificazioni d’ufficio possono generare costi rilevanti, recuperi contributivi e contenziosi.

Questo eBook offre una guida operativa completa per affrontare le principali criticità legate agli obblighi previdenziali degli amministratori, con particolare attenzione alle situazioni più diffuse nelle PMI: sovrapposizione di ruoli, socio-amministratore operativo, compatibilità con il lavoro subordinato e gestione dei compensi.

I principali argomenti trattati dall’eBook “Gli obblighi previdenziali degli amministratori di società di capitali”, sono:

  • doppia contribuzione Gestione Separata e IVS;
  • amministratore come lavoratore dipendente;
  • casi particolari ed eccezioni;
  • risposte a domande frequenti.

Completano l’opera un insieme di modelli editabili e scaricabili, utili per evitare il contenzioso.



Ti consigliamo l'eBook "Gli obblighi previdenziali degli amministratori di società di capitali", una guida completa appena pubblicata con le più recenti novità sull'argomento.


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