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REGISTRAZIONE ATTI CON FIRMA DIGITALE: NON SERVE COPIA CARTACEA ALL'ENTRATE

Registrazione atti con firma digitale: non serve copia cartacea all'Entrate

Le Entrate informano del fatto che per gli atti con firma digitale, inviati con PEC o il servizio Consegna doc on line la registrazione è automatica

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sulla rivista FiscoOggi l'agenzia delle entrate, in data 3 febbraio, informa del fatto che, per gli atti firmati digitalmente, inviati:

la registrazione è automatica. 

Il servizio consente all’utente in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del sito dell’Agenzia di inviare documenti e istanze agli uffici dell’Agenzia, sia a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia su iniziativa spontanea. 

È possibile utilizzare il servizio per esigenze personali oppure per conto di un altro soggetto. 

Si possono inviare fino a 10 file della dimensione massima di 20MB ognuno. Oltre che file in formato PDF e TIF/TIFF, è possibile inviare file firmati digitalmente nei formati PAdES e CAdES. 

Il canale è sempre aperto e permette, inoltre, di ottenere la ricevuta di protocollazione analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio, ma senza doversi recare fisicamente allo sportello. Fornendo l’indirizzo pec o la mail e/o un numero di cellulare è possibile ricevere l’avviso di disponibilità della ricevuta di consegna o della ricevuta di scarto, qualora l’invio non vada a buon fine.

La novità comunicata dalle Entrate, in pratica, riguarda il fatto che non è più necessaria la consegna all’ufficio una copia cartacea o un supporto cd o dvd contenente la stessa copia.

Atti firmati digitalmente: registrazione via PEC o "Consegna documenti" delle Entrate

La richiesta di registrazione di atti con firma digitale può essere fatta:

  • posta elettronica certificata (Pec) indirizzata alla direzione provinciale delle Entrate competente
  • il servizio telematico “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Viene specificato che, la richiesta di registrazione deve contenere:

  • l’atto da registrare, firmato digitalmente da tutte le parti coinvolte,
  • il modello 69, debitamente compilato e firmato digitalmente dal richiedente (in alternativa, può essere accettata la scansione del modello con firma autografa del richiedente, unitamente alla scansione di un suo documento di identità),
  • eventuali allegati all’atto da registrare,
  • la quietanza che attesta il pagamento dei tributi dovuti. Si ricorda che, l'imposta di bollo sull’atto da registrare può essere assolta tramite contrassegni telematici, indicando nell’atto i codici identificativi dei contrassegni utilizzati, oppure versata con le stesse modalità degli altri tributi dovuti per la registrazione).

Non bisogna più consegnare fisicamente all’ufficio l’atto firmato digitalmente in altro modo.

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Tag: IDENTITÀ DIGITALE IDENTITÀ DIGITALE IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI REGISTRO

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Commenti

Vincenzo - 12/02/2023

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