L'art 12 del decreto 19 2026 convertito in legge 50 2026 introduce due semplificazioni di adempimenti dovuti dalle aziende di piccole dimensioni e per il settore dell'energia rinnovabile .
In particolare si occupa di procedura semplificata per le microimprese che subiscono una violazione di dati personali (il cosiddetto data breach).
Parallelamente, l'articolo prevede per le imprese installatrici di impianti a fonti rinnovabili, un modulo unico digitale per la trasmissione degli attestati di formazione.
Le novità normative attendono entrambe l'emanazione di provvedimenti attuativi con i modelli di comunicazione
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1) Data breach microimprese: notifiche con procedura guidata
Per le microimprese con meno di 5 dipendenti, la novità riguarda l'obbligo — già previsto dall'art. 33 del GDPR — di notificare al Garante Privacy qualsiasi violazione di dati personali entro 72 ore dalla scoperta. L'obiettivo è evitare che realtà molto piccole si trovino in difficoltà davanti agli adempimenti burocratici previsti dal GDPR, che finora erano identici per tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione.
Con la nuova norma, queste imprese potranno seguire una procedura dedicata, più guidata e accessibile, che il Garante definirà con un proprio provvedimento. Sono previsti strumenti di autovalutazione assistita e un canale di assistenza semplificata. In sostanza: stessi obblighi di legge, ma con un percorso su misura per chi non ha un ufficio legale o un DPO interno.
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2) Impianti Fonti rinnovabili attestati formativi digitali
Per le imprese installatrici di impianti FER (solare, geotermico, pompe di calore, biomassa), invece il DL PNRR convertito prevede l'introduzione di un modulo unico digitale che gli enti di formazione accreditati dovranno usare per trasmettere gli attestati alle Camere di commercio entro 10 giorni dalla fine del corso.
Questo garantirà l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali nella visura camerale, eliminando ritardi e disallineamenti burocratici.
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