L’elenco completo degli esentati Ires per l’anno 2011 è allegato al Decreto Mef del 19 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2012
Per non essere di comodo, i ricavi effettivi devono essere uguali o superiori ai ricavi minimi presunti
Società di capitali con periodi di imposta anno solare dal 2012
La non operatività potrà risultare anche con reddito imponibile superiore al reddito minimo
Tra le misure del DL 138/2011 sono state introdotte alcune importanti novità per le c.d. “società di comodo”. Le nuove disposizioni si applicano, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2012 e producono effetto già in sede di determinazione degli acconti. Per approfondire scarica la circolare:<strong><br /></strong><a href=" http://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/15558-Le-principali-novit%C3%A0-per-le-societ%C3%A0-di-comodo-dopo-la-Manovra-di-Ferragosto.html" target="_blank"><strong> Le principali novità per le società di comodo dopo la Manovra di Ferragosto </strong></a>
L’Agenzia delle Entrate scioglie i dubbi sulle nuove regole per il riporto delle perdite pregresse
L'Agenzia ha sciolto i dubbi sull'applicazione del nuovo regime di riporto delle perdite fiscali d’impresa in ambito IRES, pubblicando la Circolare del 6/12/2011 n. 53
Le nuove misure pro-crescita del Decreto Anticrisi: ritorno nel nostro ordinamento di un premio fiscale alla capitalizzazione
Entro il prossimo 30.11 i soggetti Ires sono tenuti al versamento del secondo o unico acconto IRES ed IRAP, relativo rispettivamente al reddito e al valore della produzione conseguiti nel 2011. Il pagamento va effettuato con il mod. F24 utilizzando esclusivamente il canale telematico e indicando i codici tributo 2002 (per l’acconto Ires) e 3813 (per l’acconto Irap).