La Corte, infatti, mettendo fine alla dibattuta questione, ha dichiarato la piena conformità dell’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 alle norme costituzionali nonché alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“CEDU”), sancendo così l’obbligo, per il socio lavoratore di una srl che, nel contempo, sia anche amministratore, di iscriversi e di versare i contributi previdenziali sia alla Gestione commercianti che alla Gestione separata.
Ti possono interessare
- La Busta paga 2026: guida operativa (eBook) di P. Ballanti
- Guida alle agevolazioni all'assunzione 2025 (eBook) di P. Ballanti
- Contributi 2026 artigiani e commercianti - Gestione separata ( Circolare del Giorno in PDF)
- Il contenzioso contributivo con INPS Libro di carta
- Obblighi previdenziali degli amministratori di società (eBook)
1) L'iter normativo
In passato sia l’INPS che la giurisprudenza di merito avevano sostenuto la legittimità della doppia iscrizione, adducendo:- che il socio di una srl commerciale che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza ha l’obbligo di doppia contribuzione qualora svolga contemporaneamente sia attività retribuita che di amministratore
- l’applicabilità dell’opzione tra le diverse Gestioni previdenziali in base all’attività prevalentemente svolta
Pochi mesi dopo, però, l’orientamento dell’INPS è stato recepito a livello legislativo con l’art. 12 del DL 78/2010.
La norma ha stabilito, infatti, che l’iscrizione alla gestione previdenziale relativa all’attività prevalente opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dal coltivatori diretti escludendo esplicitamente le attività lavorative soggette alla Gestione separata.
Con la reintroduzione del principio della doppia contribuzione si è riaperto il dibattito interpretativo. Infatti, con la successiva sentenza 17076/2011 la Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione. Giungendo, infine, alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Genova che la consulta ha ritenuto infondata.
La Corte ha, infatti, ribadito che il legislatore può emanare disposizioni retroattive (anche di interpretazione autentica) purché tale retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale e non apporti alla disposizione originaria elementi estranei, ma si limiti ad assegnare alla stessa un significato già in essa contenuto e “riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”.