L’Inps, come di consueto, ha pubblicato anche quest’anno la circolare in cui vengono resi noti gli importi dei contributi dovuti alla Gestione Separata Inps per il 2012. Le aliquote contributive sono state innalzate dell’1% dalla Legge di Stabilità 2012. La Manovra Correttiva 2011, inoltre, ha esteso l’obbligo anche a quei soggetti che, pur avendo una Cassa di appartenenza, non vi versano il contributo soggettivo per disposizione statutaria o per scelta.
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1) I soggetti obbligati
Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps ed a versarvi i contributi i seguenti soggetti:
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i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
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i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
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i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
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i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
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gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
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relativamente alla qualità di amministratore, i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione:
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alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
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alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
(interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11 e Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 26.01.2012);
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per effetto dell’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo).
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2) Le misure per il 2012
Per il 2012 le aliquote contributive della Gestione Separata Inps sono pari a:
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27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria (27% + 0,72% a titolo di contributo aggiuntivo per il sostegno della maternità, dell’assegno al nucleo familiare, della malattia, della degenza ospedaliera e del congedo parentale);
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18% per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
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3) Massimale e minimale di reddito
Le aliquote contributive sopraindicate sono applicabili fino ad un massimale di reddito, che per l’anno 2012 è pari a € 96.149,00. Di conseguenza, la misura massima dei contributi da versare alla Gestione Separata Inps per il 2012 sarà pari a:
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€ 26.652,50 per i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria;
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€ 17.306,82 per tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria).
Il minimale di reddito valido per l’accredito dei contributi è, invece, pari per il 2012 a € 14.930,00. Pertanto:
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i soggetti privi di altra copertura previdenziale obbligatoria: avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuale pari ad € 4.138,60 (di cui € 4.031,10 ai fini pensionistici);
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tutti gli altri soggetti (soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria): avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 2.687,40.
Si precisa che ai compensi erogati ai collaboratori entro il 12 gennaio 2012 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2011 si applicano le aliquote contributive in vigore nel 2011 (c. d. “principio di cassa allargato” – Circolare Inps n. 10 del 18.01.2002).
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4) Ripartizione dell’onere e modalità di versamento
L’onere contributivo, nel caso di collaboratore o lavoratore autonomo occasionale, è ripartito tra prestatore e committente nella misura pari a:
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1/3 a carico del prestatore;
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2/3 a carico del committente.
Nel caso di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’onere è, invece, ripartito nel seguente modo:
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55% a carico dell’associante;
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45% a carico dell’associato.
In queste due ipotesi (collaboratore e associato), il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 cartaceo o telematico nel caso dei titolari di partita IVA.
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata, invece, l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi con le modalità dell’acconto e del saldo.
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