La Legge n. 247/2007 ha introdotto, in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello, fruibile entro i limiti delle risorse predeterminate. Si tratta di erogazioni ai propri dipendenti per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività. Per l’anno 2010, il beneficio ha trovato la sua regolamentazione nel Decreto interministeriale Lavoro - Economia del 03.08.2011 e le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio riferito agli importi corrisposti nell’anno 2010 sono state successivamente illustrate con la Circolare Inps n. 51 del 30.03.2012 e con il messaggio Inps n. 7597 del 04.05.2012.
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1) Misura dello sgravio
Lo sgravio dei contributi previdenziali è pari al:
-
25% della quota a carico del datore di lavoro;
-
100% della quota a carico del lavoratore;
ed è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
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2) Modalità di richiesta
Con messaggio n. 7597 del 04.05.2012, l’Inps ha reso noto che le domande per lo sgravio contributivo devono essere presentate dai datori di lavoro all’Inps dalle ore 15 del 7 maggio 2012 fino alle ore 23 del 3 giugno 2012.
Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica, anche tramite intermediari abilitati, utilizzando l’applicazione che è disponibile nel sito www.inps.it tra i “Servizi per Aziende e Consulenti”, all’interno della sezione “Servizi on line”.
L’inoltro è possibile sia per ogni singola domanda che per molteplici domande di ammissione al beneficio mediante compilazione, in quest’ultimo caso, dei flussi XML.
La domanda deve contenere i seguenti dati:
-
i dati identificativi dell’azienda;
-
la tipologia di contratto (aziendale o territoriale) e data di sottoscrizione dello stesso;
-
la data di avvenuto deposito del contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente;
-
l’importo annuo complessivo delle erogazioni – corrisposte nel corso dell’anno 2010 - per le quali si chiede l’ammissione allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 2,25% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari (anche cessati, purché gli importi siano stati corrisposti nel 2010) ed il numero degli stessi;
-
l’ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti percentuali dell’aliquota a suo carico;
-
l’ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;
-
l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.
La procedura provvederà ad assegnare a tutte le istanze inviate un numero di protocollo informatico.
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3) Accettazione delle domande da parte dell’Inps
L’Inps provvederà all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse, entro il 2 agosto 2012 (60 giorni dal termine ultimo dell’invio delle istanze).
Nel caso in cui le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tutte le domande richieste, l’Istituto provvederà alla riduzione degli importi in percentuale pari al rapporto tra la quota globalmente eccedente e il tetto di spesa annualmente stabilito e a comunicare tale eventuale riduzione ai richiedenti in sede di ammissione all’incentivo.