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DICHIARAZIONE REDDITI PERSONE FISICHE 2026: RATEAZIONE DELLE IMPOSTE E DATE DA RICORDARE

Dichiarazione redditi Persone fisiche 2026: rateazione delle imposte e date da ricordare

La rateizzazione delle imposte dovute a titolo di saldo 2025 e primo acconto 2026 derivanti dalla Dichiarazione dei redditi PF 2026: scadenze da ricordare e modalità di versamento

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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello definitivo "REDDITI 2026-PF" con le relative istruzioni per la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche riferita all'anno d'imposta 2025.

La dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2025 deve essere presentata dal 15 aprile 2026 ed entro il 2 novembre 2026, in quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato.

La trasmissione avviene:

  • esclusivamente in modalità telematica, direttamente dal contribuente oppure tramite un intermediario abilitato;
  • in via residuale, tramite ufficio postale per i soggetti che possono presentare il modello cartaceo entro il 30 giugno 2026.

I versamenti risultanti dalla dichiarazione devono essere effettuati entro il 30 giugno 2026.

È possibile:

  • rateizzare le somme dovute in rate mensili fino al mese di dicembre;
  • differire il primo versamento al 30 luglio 2026, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

In linea generale e salvo proroghe, i versamenti delle imposte dovute a titolo di saldo per l’anno 2025 e primo acconto per il 2026 devono essere eseguiti:

  • entro il 30 giugno 2026
  • oppure entro il 30 luglio 2026 con la maggiorazione dello 0,40%

I termini che scadono di sabato o in giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

Vediamo le scadenze dei versamenti per chi opta per la rateizzazione delle imposte secondo i termini ordinari.

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1) Redditi PF 2026: versamento rateale delle imposte e scadenze

Tutti i contribuenti possono scegliere di rateizzare le somme dovute a titolo di saldo per l’anno 2025 e primo acconto 2026, incluse le addizionali IRPEF e i contributi previdenziali risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale (art. 20, D.Lgs. n. 241/1997).

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. È possibile, ad esempio, rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

I contribuenti che optano per il pagamento rateale delle imposte, devono effettuare il pagamento della prima rata entro:

  • entro il 30 giugno 2026
  • oppure entro il 30 luglio 2026, in questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001).

Le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese e il piano di pagamento deve concludersi entro il 16 dicembre 2026.

I versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione (art. 11 del d. lgs. n. 33 del 2025).

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda. Pertanto, sugli importi da versare con le rate mensili successive alla prima, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento in misura forfetaria, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento, come indicati nella seguente tabella che riporta anche le scadenze delle singole rate:

RATA

VERSAMENTO

(1° rata il 30.06.2026)

INTERESSI %

VERSAMENTO
(1° rata il 30.07.2025)
in questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento

INTERESSI %

30 giugno

0,00

30 luglio

0,00

16 luglio

0,18

20 agosto

0,18

20 agosto

0,51

16 settembre

0,51

16 settembre

0,84

16 ottobre

0,84

16 ottobre

1,17

16 novembre

1,17

16 novembre

1,50

 16 dicembre
 1,50

16 dicembre

1,83


 

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2) Redditi PF 2026: modalità di versamento delle imposte

Tutti i contribuenti per il pagamento delle imposte devono utilizzare il modello di versamento F24.

I contribuenti titolari di partita IVA

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica con le seguenti modalità:

  • direttamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 web” e “F24 online”) utilizzando i canali Entratel o Fisconline mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).
  • tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) che:
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e aderiscono a una specifica convenzione con la medesima Agenzia (servizio “F24 cumulativo”)
    • sono abilitati al canale telematico Entratel dell’Agenzia delle Entrate e utilizzano il servizio “F24 addebito unico”;
    • si avvalgono dei servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia.

I contribuenti non titolari di partita IVA

I contribuenti non titolari di partita IVA, possono effettuare i versamenti:

  • utilizzando il modello F24 cartaceo 
  • oppure possono adottare le modalità telematiche di versamento utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate o del sistema bancario e postale.

Nel modello F24 è necessario indicare il codice fiscale, i dati anagrafici, il domicilio fiscale, l’anno d’imposta per il quale si versa il saldo o l’acconto, nonché i codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate.

Il versamento può essere effettuato in contanti o con addebito sul conto corrente bancario o postale:

  • con carte Pago Bancomat, presso gli sportelli abilitati;
  • con carta Postamat, assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari e vaglia postali;
  • presso gli uffici postali;
  • con assegni bancari e circolari nelle banche;
  • con assegni circolari e vaglia cambiari, presso gli agenti della riscossione.

Gli importi devono essere sempre indicati con le prime due cifre decimali, anche nel caso in cui tali cifre siano pari a zero.

Obbligo di modalità telematica

Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente in via telematica nei seguenti casi:

  • presenza di compensazioni;
  • saldo finale pari a zero.

Versamento rate delle imposte

Tutti i contribuenti possono scegliere di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, comprese quelle relative ai contributi del quadro RR per la quota eccedente il minimale.

Fa eccezione l’acconto di novembre, che deve essere sempre versato in un’unica soluzione. In ogni caso, il piano di rateazione deve concludersi entro il 16 dicembre dell’anno di presentazione della dichiarazione.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi: è possibile, ad esempio, rateizzare il primo acconto IRPEF e versare il saldo in un’unica soluzione, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti interessi nella misura del 4% annuo, calcolati secondo il metodo commerciale, con riferimento al periodo che va dal giorno successivo alla scadenza della prima rata fino alla data di pagamento delle rate successive.

Arrotondamenti

In caso di rateazione, gli importi da versare devono essere determinati e arrotondati al centesimo di euro, poiché non coincidono con quelli indicati in dichiarazione ma vengono riportati direttamente nel modello F24.
Ad esempio:

  • 10.000,752 → 10.000,75
  • 10.000,755 → 10.000,76
  • 10.000,758 → 10.000,76

Compilazione del modello F24

Nella compilazione del modello F24 è importante ricordare che:

  • gli interessi da rateazione devono essere indicati separatamente dall’imposta e riportati cumulativamente in un unico rigo, utilizzando l’apposito codice tributo;
  • per ciascun rigo può essere compilata una sola colonna, a debito oppure a credito;
  • l’importo minimo versabile per ciascun codice tributo è pari a 1,03 euro;
  • non è dovuto alcun versamento se l’importo relativo alla singola imposta o addizionale è pari o inferiore a 12 euro.

Indicazione della rateazione

In caso di pagamento rateale, per ciascun codice tributo deve essere compilato il campo “rateazione/regione/prov.” indicando:

  • il numero della rata che si sta versando;
  • il numero complessivo delle rate.

Ad esempio, per il pagamento della prima di cinque rate, va indicato “0105”.

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3) Redditi PF 2026: principali codici tributo per il versamento delle imposte

I principali codici tributo necessari per imputare correttamente le somme versate (reperibili sul sito Internet dell’Agenzia all'indirizzo https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/codici/ricerca/index.htm), sono:

  • 4001: Irpef – Saldo
  • 4033: Irpef – Acconto prima rata
  • 4034: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1668: Interessi pagamento dilazionato. Importi rateizzabili Sez. Erario Addizionale regionale
  • 3801: Addizionale comunale - Saldo Addizionale comunale - Acconto
  • 3844: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Saldo
  • 3843: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto prima rata
  • 1792: Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario – Acconto seconda rata o unica soluzione Cedolare secca locazioni – Saldo
  • 1790: Cedolare secca locazioni – Acconto prima rata
  • 1791: Cedolare secca locazioni – Acconto seconda rata o unica soluzione
  • 1842: Irpef – Saldo
  • 1840: Irpef – Acconto prima rata
  • 1841: Irpef – Acconto seconda rata o unica soluzione

Si raccomanda di verificare eventuali aggiornamenti dei codici tributo pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.

Le scadenze e le modalità di versamento illustrate derivano dalle istruzioni ufficiali del modello Redditi PF 2026. Eventuali proroghe, in particolare per i soggetti ISA e forfetari, dovranno essere monitorate in base ai provvedimenti normativi che saranno emanati nel corso del 2026.

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Fonte immagine: ChatGPT
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