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IRAP 2026: REGOLE E MODELLO

IRAP 2026: regole e modello

Le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento per l'IRAP 2026: vediamo quali sono le principali novità

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Con il Provvedimento n 71997 del 27 febbraio le Entrate pubblicano Modello IRAP 2026, e istruzioni per provvedere al pagamento della imposta sulle attività produttive 2026 anno di imposta 2025.

In base al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’11 settembre 2008, la dichiarazione IRAP deve essere presentata
entro i termini previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

In particolare:

  • le società semplici, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nonché per le società ed associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, presentano la dichiarazione tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (fermi restando i termini previsti dall’articolo 5-bis del d.P.R. n. 322 del 1998 e successive modificazioni nei casi di trasformazione, fusione o scissione totale);
  • i soggetti all’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 73, comma 1, del Tuir, nonché per le amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dell’articolo 3, presentano la dichiarazione a partire dal 15 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

Attenzione al fatto che, ai fini dell’adempimento della presentazione, non assume quindi rilevanza la data di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo la data di chiusura del periodo d’imposta.

In data 23 aprile viene anche pubblicato il provvedimento con le specifiche tecniche necessarie alle entrate per l'invio delle dichiarazioni IRAP  2026 agli enti locali.

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1) IRAP 2026: i presupposti dell'imposta

Il Modello IRAP 2026 deve essere utilizzato per dichiarare l’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta
2025, istituita dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi, è l’esercizio abituale, nel territorio
delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto
d’imposta.
Si precisa che i contribuenti per i quali il periodo d’imposta si è chiuso anteriormente al 31 dicembre 2025 non devono utilizzare il modello ma quello approvato l’anno precedente (anche in caso di scioglimento di società di persone senza formale procedura di liquidazione). 

Le società di persone con esercizio sociale non coincidente con l’anno solare devono attrarre il risultato dell’esercizio nel periodo d’imposta (anno solare) in cui tale esercizio si chiude (ad esempio: esercizio sociale 1° luglio 2024 – 30 giugno 2025 da dichiarare nel modello IRAP 2026 relativo al periodo d’imposta 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025. (Si veda la risoluzione
n. 92 del 20 settembre 2011).
Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione IRAP sono raggruppate in funzione della sequenza logica delle operazioni
che il contribuente pone in essere, ossia:

  • determinazione del valore della produzione;
  • determinazione dell’imposta;
  • versamenti, compensazioni e rimborsi.

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2) IRAP 2026: come si presenta

La dichiarazione, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa:
a) direttamente dal dichiarante;
b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni;
c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.

La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.
Si evidenzia che il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del
file e in seguito fornisce all’utente un’altra comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

3) IRAP 2026: il calendario dei versamenti

Ai sensi dell’articolo 17 del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, il versamento a saldo risultante dalla dichiarazione deve essere eseguito:

  • entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione stessa, da parte delle società o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir;
  • entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, da parte degli altri soggetti diversi da
    quelli di cui al punto precedente.

Le società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis del D.P.R 22 luglio 1998, n. 322, effettuano il predetto versamento entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 435 del 2001).

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, versano il saldo dovuto in base alla dichiarazione IRAP entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. 

Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) il versamento deve, comunque, essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.

In base all’articolo 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 2001, i predetti versamenti possono, altresì, essere effettuati entro il trentesimo

giorno successivo ai termini sopra indicati, maggiorando le somme da versare (saldo e prima rata di acconto) dello 0,40 per cento a

titolo di interesse corrispettivo.

In base all’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 2 novembre 1998, n. 421, gli organi e le amministrazioni dello Stato e gli

enti pubblici di cui agli articoli 73, comma 1, lett. c) e d), e 74 del Tuir, versano il saldo tenendo conto degli acconti già pagati mensilmente, entro il termine di presentazione della presente dichiarazione.

Gli importi delle imposte che scaturiscono dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all’unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. 

Ai sensi dell’articolo 30, l’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se

i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 euro; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad iscrizione nei ruoli,

né a rimborso. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.

I versamenti dell’imposta risultante dalla dichiarazione sono eseguiti utilizzando la delega unica Mod. F24. Ai sensi dell’articolo 37,

comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, i titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte dovute. 

Fonte immagine: agenzia entrate

Allegato

Provvedimento AdE 71997 del 27.02.2026 | IRAP 2026
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