Lo sportivo professionista proveniente da uno stato non unionale, che ha spostato la propria residenza fiscale nel nostro paese nel 2020, ha la possibilità di usufruire dell'agevolazione tributaria prevista per i lavoratori impatriati (D.Lgs. n. 147/2015) per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi. A tale conclusione è giunta l'Agenzia delle entrate mediante la risposta all’interpello n. 447/2021, con la quale si è soffermata sulla disciplina dei lavoratori impatriati.
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1) Lo speciale regime dei lavoratori impatriati e lo sportivo professionista
Tra i soggetti beneficiari del regime agevolato rientrano anche gli sportivi professionisti per i rapporti di lavoro sportivo, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, che concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% del loro ammontare.
L’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 ha introdotto, nel nostro ordinamento, il regime speciale per lavoratori rimpatriati che prevede l’applicazione di una disciplina tributaria agevolata per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del DPR n. 917/1986.
Per poter beneficiare del regime disciplinato dall’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015, in essere a far data dal 01/05/2020, è necessario che, ai sensi del co. 1, il lavoratore trasferisca la residenza nel territorio dello Stato, non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere nel nostro paese per almeno due anni, oltre a svolgere l'attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.
L'agevolazione in commento è utilizzabile dai contribuenti a far data dal periodo di imposta in cui spostano la residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi di imposta successivi.
Il co. 5-quater dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 sancisce che per i rapporti disciplinati dalla L. n. 91/1981 i redditi richiamati concorrono alla formazione del reddito complessivo nel limite del 50% del loro ammontare.
L’Ufficio, mediante la circ. n. 33/E/2020, ha chiarito che il regime agevolativo trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che traferiscono la residenza fiscale nel nostro paese a far data dal 30/04/2019.
Il richiamato documento di prassi ha chiarito inoltre che mentre il co. 2 dell'art. 16 prevede che possono accedere al regime degli impatriati i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in ambito tributario, il co. 1 non pone alcun tipo di limitazione e, pertanto, tutti i lavoratori che soddisfano le peculiarità tratteggiate dalla disciplina, possono accedere al regime in esame, a prescindere dalla loro cittadinanza.
Il co. 5-quinquies dell'art. 16 ha sancito che la scelta del regime degli impatriati implica, per gli sportivi professionisti, il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile, finalizzato alla promozione dello sviluppo dei settori sportivi per i giovani.
Di conseguenza il D.P.C.M. 26/01/2021 – pubblicato in G.U. n. 66 del 17 marzo 2021 – ha definito i criteri e le modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo regolato dal co. 5-quinquies dell’art. 16 del D.Lgs. n. 147/2015 e disciplinato i termini di versamento del contributo per l'accesso al regime agevolato da parte gli sportivi professionisti.
Nel dettaglio, l'art. 5 del D.P.C.M. ha previsto che le opzioni esercitate sono fatte salve qualora il versamento dei contributi dovuti risulti effettuato entro il 15/03/2021, andando a sanare il comportamento dichiarativo tenuto dallo sportivo professionista in riferimento al periodo di imposta 2019.
In merito all’annualità 2020 e a quelle successive, l'art. 1 del D.P.C.M. 26/01/2021 dispone che il contributo dello 0,5% deve essere corrisposto con cadenza annuale, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche afferente al periodo di imposta attinente.
Infine, la ris. n. 17/E/2021 ha istituito il codice tributo 1900 "Contributo sportivi professionisti impatriati - adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015" e sono state fornite le istruzioni operative per il versamento dello stesso, che deve essere effettuato utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi"
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