Come risolvere il problema della difesa del contribuente contro il doppio avviso di accertamento , nel caso in cui :
- prima arriva un Avviso di Accertamento Fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate e ,
- dopo o in contemporanea, arrivi un Avviso di Addebito per Liquidazione di Contributi INPS sulla base delle risultanze del precedente Avviso di Accertamento Fiscale (atto amministrativo non certo e non definitivo , perché ancora non supportato da una Sentenza Giudiziaria di Accertamento Definitiva).
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1) Prefatto
Sulla base di un accertamento che ha dato luogo all’emissione dell’Avviso di Accertamento Fiscale per recupero di maggiori ricavi non dichiarati al fisco, il contribuente si deve difendere davanti al Giudice Tributario: (A) impugnando l’accertamento fiscale e (B) chiedendo la sospensione della riscossione.
A seguito di tale accertamento l’INPS è solita emettere in automatico un Avviso di Addebito per Liquidazione di Maggiori Contributi superiori al minimale contributivo, basandosi solo ed esclusivamente sulla base delle risultanze del maggior reddito presunto dal Fisco.
In tal caso l’INPS procede anche ad iscrizione di ipoteca sui beni del debitore, senza attendere una sentenza definitiva di accertamento del tributo da pagare da parte del contribuente.
Recando in tal modo un grave pregiudizio economico ed aziendale al contribuente.
L’accertamento avviene in modo automatico da parte dell’INPS per applicazione immediata ex art.30, co.1, D.Lgs.78-2010, c.d. Accertamento Unificato.
Quindi l’unica possibilità di difesa del contribuente era quella di aprire un giudizio ordinario davanti al Giudice del Lavoro, con aggravio di spese a suo carico.
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2) Precedente normativa
In precedenza la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, aveva stabilito l’Illegittimità di tale comportamento da parte dell’INPS, con la famosa sentenza nr.8379-2014.
A seguito di tale pronuncia gli accertamenti cosiddetti automatici dell’ INPS, conseguenti ad un accertamento Fiscale impugnato davanti all’ autorità tributaria , fino a quando non sono divenuti definitivi non permetterebbero all’INPS di emettere l’avviso di addebito per maggiori contributi, né tanto meno di iscrivere ipoteca sui beni del debitore per Illegittimità di tali atti amministrativi.
Nonostante tale situazione giuridica di legittimità l’INPS ha continuato nel suo comportamento emettendo avvisi automatici.
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3) Novità normativa
La recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr.12333-2015, ha stabilito che se l’INPS ha proceduto ugualmente ad iscrizione a ruolo del credito contributivo, solo e soltanto sulla base di un accertamento fiscale già impugnato davanti alla commissione tributaria e per questo non definitivo , sarà cura del Giudice Del Lavoro decidere nel merito della questione contributiva ma:
- l’INPS, per il principio generale dell’onere probatorio ex.art.2697 c.c., deve fornire le prove poste a sostegno delle proprie ragioni creditorie per maggiore imponibile contributivo ma devono essere ulteriori e diverse rispetto a quelle indicate nell’accertamento fiscale (non utilizzabili perchè l’avviso è impugnato in sede di contenzioso, quindi per tale motivo atto non definitivo, e per questo non può essere usato né vale come prova);
- se l’unico elemento di prova per richiedere maggiori crediti contributivi è l’accertamento fiscale non definitivo ed impugnato dal contribuente in sede contenziosa tributaria, la pretesa dell’INPS va considerata Illegittima e respinta, come anche la conseguente iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali dell’avviso di addebito impugnato.
Suggerimento Operativo: Il contribuente è sempre costretto ad Impugnare subito l’avviso di accertamento fiscale, presso la sede della commissione tributaria competente. Inoltre si vede costretto suo malgrado, con maggiori costi ed oneri, ad impugnare anche l’avviso di addebito di liquidazione INPS presso la sede del Giudice del Lavoro. In tale sede deve chiedere, nello stesso ricorso del lavoro, la sospensione della riscossione e la dichiarazione di illegittimità perché l’unico elemento fondante della pretesa creditoria dell’INPS è l’avviso di accertamento impugnato presso la competente sede contenziosa, e pertanto non certo e non definitivo e non utilizzabile dall’INPS come prova.
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4) Fonti giuridiche
-Sentenza Suprema Corte di Cassazione nr.12333-2015 e nr.14149-2012 e nr.18262-2012;
-Sentenza Suprema Corte di Cassazione nr.8379-2014 e sentenza Corte di Appello Firenze nr.1345-2013;
-art.30, co.1, D.Lgs.n.78-2010;
-art.24, co.5 e co.3 , D.Lgs.n.46-1999;
-Sentenza Suprema Corte di Cassazione nr.18262-2012; e nr.14149-2012; e nr.12333-2015.
La circolare INPS n. 140 del 02.08.2016 ha fornito alcuni chiarimenti circa gli effetti degli accertamenti fiscali ai fini contributivi. Secondo quanto chiarito dall’Istituto, infatti, a seguito della definizione in sede contenziosa o pre-contenziosa di un maggior imponibile, il contribuente sarà raggiunto un avviso di addebito che ricalcola i contributi da versare sulle maggiori somme (sono interessate la Gestione Separata, Artigiani e Commercianti).