I Comitati anche se di tipo transitorio possono acquisire la natura di Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, d.gs 117/2017 (Codice del terso Settore o CTS) se iscritti al RUNTS, beneficiando delle norme del Codice del Terzo settore.
Ciò trova fondatezza nella lettura combinata dell’art. 4, CTS e dell’art. 39 C.c. che disciplina i requisiti costitutivi del Comitato.
Coerentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella Circolare del 26 marzo 2025, tra le indicazioni chiarificatrici sulla natura del Comitato, ha affermato l’applicabilità dell’art. 22, CTS se ETS dotati di un patrimonio minimo di euro 30.000, previsto per le Fondazioni.
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1) Comitati ETS: nella sezione “Altri ETS” del RUNTS
Il d.lgs. 117/2017 ha introdotto nell’ ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di Ente del Terzo settore, ETS. In particolare, l’art. 4, co. 1, CTS, ricomprende un insieme limitato di soggetti giuridici dotati delle caratteristiche peculiari specificati dalla stessa disposizione, per le quali sono destinatari di uno specifico sistema di favor e oneri, in quanto:
- enti di diritto privato diversi dalle società for profit in quanto perseguono uno scopo istituzionale senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi;
- enti iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, RUNTS.
A tali enti, il Codice del Terzo settore riserva una disciplina specifica (di favore coerentemente ai criteri e principi direttivi della legge delega n. 106/2016, articolo 2) per:
- favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, quale strumento di promozione e attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà sussidiarietà e pluralismo;
- assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l’autonomia statutaria degli enti medesimi al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti.
Al riguardo, la Circolare MLPS del 26 marzo 2025, sopra menzionata, ha ribadito la coerenza della natura dei Comitati e la qualifica di ETS, a seguito dell’ iscrizione al RUNTS, ai sensi degli aspetti definitori dell’art. 4, CTS.
Tali Enti ai sensi dell’art. 46, comma 1, lettera g), CTS, sono collocati nella sezione “Altri ETS” destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore diversi da APS e ODV, Reti, Enti filantropici, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, ex multis, Cass.civ. sentenze nn. 3898/1986, 21880/2020, che considera il Comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.
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2) Comitati ETS: finalità, transitorietà e natura di ETS
L’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il Comitato si fonda del resto sull’art. 39 C.c. che include tra i requisiti per la costituzione del Comitato la finalità altruistica e lo scopo di interesse generale, per il quale l’ente si costituisce e si dota di risorse esterne attraverso la raccolta dei fondi.
Il Comitato può essere tendenzialmente temporaneo e transitorio.
La natura di transitorietà, ribadisce il MLPS nella Circolare citata, non osta all’acquisizione della natura di ETS, giacché l’art.21, co. 1, CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendo pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.
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3) Comitato ETS: con personalità giuridica fondo patrimoniale di euro 30.000.
La nota rilevante della già menzionata Circolare MLPS riguarda l’acclarata applicabilità dell’art. 22, CTS, che disciplina la personalità giuridica degli ETS, estendendola ai Comitati.
Tale conclusione si fonda sulla lettura coordinata dell’art. 4, co. 1, con l’art. 22, CTS, e non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi della legge n. 106/2016.
Del resto, una volta ammessa la possibilità per comitati già in possesso di personalità giuridica di conseguire l’iscrizione nel RUNTS, escludere che comitati privi di personalità giuridica già iscritti la conseguano o che comitati candidati all’iscrizione non possano conseguirla, non sarebbe coerente.
L’applicabilità dell’art. 22 impone necessariamente di affrontare il tema collegato, all’ammontare del patrimonio minimo.
Sul punto il MLPS ha considerato la rilevanza, che nell’evoluzione del Comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale per la definizione codicistica dei tratti distintivi della fattispecie organizzativa di Comitato, che mette primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerendo di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le Fondazioni.
Coerentemente, il MLPS conferma i poteri (ex art. 42 C.c.) attribuiti all’ufficio del RUNTS territorialmente competente in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di:
- loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario,
- scopo divenuto inattuabile, o,
- raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi.
In tutte queste ipotesi potrà quindi individuarsi una destinazione del fondo patrimoniale del Comitato, diversa o ulteriore rispetto a quella originariamente contemplata nell’atto costitutivo o nello statuto, ove essa non sia più concretamente attuabile.
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