La stagione dei bilanci 2025 per gli Enti del Terzo Settore (ETS) si apre nel segno di importanti novità normative e semplificazioni procedurali.
Il quadro regolamentare è stato profondamente aggiornato da tre provvedimenti chiave adottati tra il gennaio e il marzo 2026:
- il D.M. MLPS del 13 gennaio 2026 sulle regole del RUNTS,
- il D.M. del 18 febbraio 2026 sul rendiconto per cassa in forma aggregata; e l
- la Circolare ministeriale n. 6/2026 di chiarimento applicativo.
Il presente contributo guida il lettore ad un'analisi sistematica sulle novità gestionali che interessano gli ETS in vista del deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2025 (e successivi), le regole del RUNTS, e le novità operative della delega telematica.
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1) Bilanci e Rendiconti ETS: quadro normativo e classificazione degli Enti
Il Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) disciplina gli obblighi contabili degli ETS all'articolo 13, prevedendo un sistema differenziato in base alle dimensioni dell'ente. L'impianto originario è stato progressivamente affinato dalla legge n. 104/2024 e dai successivi decreti attuativi del 2026.
I principali provvedimenti applicabili per i bilanci 2025 sono:
- D.M. MLPS 5 marzo 2020: moduli A, B, C, D per bilancio e rendiconto per cassa
- D.M. MLPS 13 gennaio 2026 (GU 20 marzo 2026): integrazioni al D.M. 106/2020 sulle regole RUNTS
- D.M. 18 febbraio 2026 (GU n. 67 del 21 marzo 2026): modello E, rendiconto per cassa aggregato
- Circolare MLPS n. 6/2026 (17 aprile 2026): chiarimenti applicativi sul modello E
- Principio contabile OIC 35: principio ad hoc per gli ETS
Il CTS articola il regime contabile su tre livelli dimensionali, in base alle entrate annue dell'ente. Per i bilanci dell'esercizio 2025, i parametri applicabili sono i seguenti:
ETS "non piccoli”: entrate > 300.000 euro
Gli enti che superano la soglia di 300.000 euro di entrate annue sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio economico-patrimoniale completo, composto da:
- Stato patrimoniale (modello A)
- Rendiconto gestionale (modello B)
- Relazione di missione (modello C)
Questi enti devono applicare il principio contabile OIC 35
ETS "piccoli”: entrate tra 60.000 e 300.00 euro
Gli ETS con entrate comprese tra 60.001 e 300.000 euro annui adottano forme semplificate di rendicontazione. In particolare, possono utilizzare:
- Il rendiconto per cassa ordinario (modello D), che rileva esclusivamente le movimentazioni monetarie in entrata e in uscita
- In alternativa, il bilancio economico-patrimoniale completo, qualora lo preferiscano o vi siano obbligati per statuto.
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2) Bilanci e Rendiconti ETS: enti "micro" con entrate fino a 60.000 euro – Novità 2026
La principale novità per il bilancio 2025 riguarda gli enti con entrate non superiori a 60.000 euro annui. Con il D.M. del 18 febbraio 2026, è stato adottato il modello E, ossia il rendiconto per cassa in forma aggregata, previsto dall'articolo 13, comma 2-bis del CTS introdotto dalla legge n. 104/2024.
Il modello E costituisce una sintesi semplificata del modello D: mantiene le stesse sezioni del rendiconto per cassa ordinario, ma le entrate e le uscite sono esposte a livello di macroaggregato di sezione, senza la declinazione nelle singole voci analitiche. Il sistema di rilevazione rimane invariato (sole movimentazioni monetarie).
Sono esclusi dall'utilizzo del modello E:
- le imprese sociali (soggette alla disciplina specifica dell'art. 9, comma 1, d.lgs. n. 112/2017)
- gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 13, comma 5, CTS)
L'adozione del modello E è facoltativa: l'ente legittimato può scegliere tra il rendiconto per cassa aggregato (modello E), il rendiconto per cassa ordinario (modello D) o il bilancio economico-patrimoniale. Tuttavia, una volta operata la scelta, l'utilizzo del modello selezionato è vincolante.
Il D.M. 18 febbraio 2026, all'articolo 3, stabilisce che il modello E è utilizzabile a partire dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto (21 marzo 2026). In concreto:
Esercizio coincidente con anno solare | Il modello E sarà utilizzabile a partire dal rendiconto dell'esercizio che si chiuderà al 31/12/2026 |
Esercizio avviato il 1° luglio 2025 | Il modello E è già utilizzabile per l'esercizio che si chiuderà il 30 giugno 2026 |
Esercizio avviato il 1° settembre 2025 | Il modello E è già utilizzabile per l'esercizio che si chiuderà il 30 agosto 2026 |
Bilancio 2025 (esercizio solare già chiuso) | Gli enti con personalità giuridica possono usare il modello D ordinario – nessun obbligo di bilancio economico-patrimoniale |
La Circolare n. 6/2026 chiarisce che gli enti dotati di personalità giuridica con entrate inferiori a 60.000 euro e il cui esercizio finanziario si era già chiuso prima del 21 marzo 2026, come nel caso dell'esercizio solare 31/12/2025, possono avvalersi del rendiconto per cassa ordinario (modello D), senza alcun obbligo di redigere il bilancio economico-patrimoniale. Questa posizione si fonda su tre ragioni: il tenore letterale del comma 2-bis dell'art. 13 CTS, il carattere non innovativo del modello E rispetto al modello D, e la finalità di semplificazione della riforma.
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3) Bilanci e Rendiconti ETS: il deposito del bilancio al RUNTS e regime sanzionatorio
La modifica più rilevante per l'operatività quotidiana degli ETS riguarda i termini per il deposito dei bilanci. La lettera l) dell'art. 4, L. 104/2024 ha riscritto l'art. 48, comma 3, CTS.
Art. 48, comma 3, CTS – testo vigente dal 3 agosto 2024 (L. 104/2024) «I rendiconti e i bilanci di cui agli articoli 13 e 14 e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati ogni anno entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.» |
Il deposito del bilancio e dei rendiconti deve avvenire entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Ciò comporta, per gli enti con esercizio solare (chiusura 31/12), che il termine di deposito al RUNTS scade il 29 giugno dell'anno successivo (o il 30 giugno negli anni bisestili). Nella pratica, la modifica è sostanzialmente neutrale per la maggior parte degli enti a esercizio solare, ma diventa rilevante per quelli con esercizi non solari.
Chiusura esercizio | Termine deposito RUNTS (180 gg) |
31 dicembre 2025 | 29 giugno 2026 |
30 giugno 2025 | 27 dicembre 2025 |
30 settembre 2025 | 1° marzo 2026 |
L' art. 48, comma 4, CTS, come modificato dalla L. 104/2024, disciplina le conseguenze del mancato deposito. La modifica introduce un termine minimo di 30 giorni per adempiere dopo la diffida, a tutela dell'ente.
Art. 48, comma 4, CTS – procedura sanzionatoria In caso di mancato o incompleto deposito degli atti, l'Ufficio del RUNTS diffida l'ETS a adempiere, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30 giorni. Decorso inutilmente tale termine: CANCELLAZIONE dal RUNTS. Effetto immediato della cancellazione: divieto di utilizzo degli acronimi ETS, ODV, APS |
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4) Bilanci e Rendiconti 2025: Modalità di deposito e delega telematica – Novità 2026.
Il deposito avviene esclusivamente per via telematica tramite il portale del RUNTS. Grazie alla nuova disciplina sulla delega telematica introdotta dal D.M. MLPS 13 gennaio 2026, il legale rappresentante può delegare un professionista (commercialista, consulente del lavoro, avvocato) per la trasmissione telematica degli atti, semplificando notevolmente l'adempimento per gli enti privi di struttura amministrativa interna.
Il D.M. 13 gennaio 2026 ha formalizzato la delega telematica, dando attuazione alla modifica dell'art. 47 CTS introdotta dalla L. 104/2024.
Le caratteristiche operative sono:
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Gli ETS con entrate superiori a 1.000.000 euro e le reti associative sono tenuti a redigere e depositare il bilancio sociale secondo le linee guida ministeriali. Anche le imprese sociali con ricavi superiori a determinate soglie sono soggette a questo obbligo, che si affianca al deposito del bilancio d'esercizio al Registro Imprese.
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