Le riforme recentemente introdotte nel processo tributario di primo grado hanno condotto non solo ad un cambio di denominazione del Collegio giudicante, ma anche, con l’abrogazione della procedura di mediazione obbligatoria, ad una sostanziale ridefinizione dei termini di iscrizione a ruolo dell’impugnazione avanti la competente magistratura tributaria.
Il rispetto dei tempi di notifica e di iscrizione a ruolo del ricorso, a pena di decadenza, è questione di fondamentale importanza, ai fini dell’ammissibilità e della procedibilità dell’impugnazione.
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1) Il ricorso contro l'avviso di accertamento
A partire dal gennaio 2024 è stata abrogata la procedura della mediazione obbligatoria in sede tributaria per le cause di valore inferiore ad Euro 50.000,00 ed il giudice tributario ha cambiato nome: non più Commissione Tributaria Provinciale, bensì Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.
Ciò ha conseguenze non solo meramente formali (ossia il cambio dell’intestazione del Giudice Tributario) ma anche sostanziali, e procedurali.
Dal punto di vista sostanziale, nella stesura del ricorso, non bisogna più redigere tutta la parte relativa alla mediazione con la formulazione, ove possibile, della proposta di conciliazione da sottoporre alla controparte Ente Impositore.
Per quanto riguarda invece gli aspetti procedurali non bisogna trascurare i mutati termini di iscrizione della causa a ruolo, il cui rispetto, per non incorrere in insanabili decadenze, è essenziale a pena di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Infatti, prima del 2024 si avevano sostanzialmente 120 giorni di tempo per iscrivere a ruolo il ricorso (90 giorni di attesa per l'effettuazione della mediazione obbligatoria, più ulteriori 30 giorni per l'iscrizione a ruolo), ora non è più cosi.
Secondo la normativa attuale, il termine unico per depositare il ricorso tributario di primo grado, ritualmente notificato alla controparte, è quello di 30 giorni dalla notifica, indipendentemente dalla materia e dal valore della controversia.
E l’unica modalità di deposito ammessa avanti la CGT di Primo Grado è quella telematica, attraverso il SIGIT (Sistema informatico della giustizia Tributaria), nell’ambito del PTT (processo telematico tributario), escludendo quindi la precedente modalità cartacea.
Nel “Formulario sul Primo Grado del Contenzioso tributario” viene fornita un’ampia casistica di ricorsi contro numerose tipologie di avvisi di accertamento, guidando l’operatore non solo nella redazione dei motivi di impugnazione inerenti il merito della controversia, ma anche nel rispetto degli aspetti più formalistici, di essenziale importanza alla luce delle riforme recentemente introdotte.
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