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PVC E TERMINI DI IMPUGNAZIONE: PER LA CASSAZIONE ADE E ADER SONO ENTI DISTINTI

PVC e termini di impugnazione: per la Cassazione Ade e Ader sono enti distinti

La Cassazione specifica che essendo Ade e Ader enti distinti per una impugnazione da parte delle Entrate non vale il termine breve decorso per Ader

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Con l’Ordinanza n. 5464 dell'11 marzo 2026, la Cassazione ha statuito che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono due enti pubblici e soggettivi giuridici distinti.

Pertanto la notificazione della sentenza effettuata nei confronti di Ader, non fa scattare il termine breve di impugnazione per l'Agenzia delle Entrate. 

Quest'ultima può notificare appello o ricorso per Cassazione nel termine di sei mesi.

Vediamo i dettagli della pronuncia.

1) PVC e termini di impugnazione: Ade e Ader sono enti distinti

A seguito di un PVC della Finanza, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società in nome collettivo un avviso di accertamento emesso a seguito di:

  • incongruenze riscontrate, 
  • costi non documentati 
  • antieconomicità pluriennale dell'attività, 

con ricostruzione indiretta dei valori imponibili.  Venivano inviati avvisi anche a carico dei soci.

I contribuenti presentavano ricorso a CTP che lo accoglieva, diversamente la CTR lo respingeva così da indurre i soci a ricorrere alla Cassazione.

In particolare, la parte ricorrente riteneva nulla la sentenza d'appello, poiché non aveva dichiarato che la prima pronuncia come passata in giudicato per tardività dell'impugnazione dell'ufficio, dato il mancato rispetto del termine decadenziale di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, ex articoli 325 e 326 cpc. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso specificando che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle entrate Riscossione sono autonome Agenzie fiscali.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione è un ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Dl n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 225/2016, e svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 Dl 193/2016 "al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è istituito, a far data dal 1º luglio 2017, un ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo operativo e al controllo della stessa Agenzia delle entrate, che ne monitora costantemente l'attività, secondo principi di trasparenza e pubblicità".

Il passaggio di Ader ad ente pubblico economico lo indica appunto come distinto rispetto all'Agenzia delle entrate.

La Cassazione conclude pertanto che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico dotato di autonoma, anche rispetto all'Agenzia delle entrate, soggettività giuridica esercitata secondo le regole applicabili alle persone giuridiche di diritto privato.

Pertanto la notificazione di una sentenza effettuata, ai fini del decorso del termine breve di 60 giorni, per quanto concerne le sentenze del giudice tributario, ad impugnare, all'Agenzia delle entrate Riscossione, anziché all'Agenzia delle entrate, non produce effetto rispetto a quest'ultima, che può continuare a beneficiare del termine lungo ex articolo 327 cpc, secondo cui "... l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 non possono proporsi dopo decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza".

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