I bilanci d’impresa includono nelle voci dell’attivo patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali i costi pluriennali quando sussistono i requisiti previsti dal principio contabile OIC 24.
L’iscrizione nell’attivo di bilancio (capitalizzazione) è una facoltà esercitabile a condizione che:
- venga dimostrata l’utilità futura;
- esista una correlazione oggettiva tra oneri pluriennali e relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- i benefici siano stimabili; ed
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità.
Tra i costi pluriennali possono rientrare i costi di addestramento del personale e dei lavoratori, purché siano rispettati i requisiti previsti dall’OIC 24.
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1) Oneri pluriennali: costi di impianto, di ampiamento e di sviluppo
Gli oneri pluriennali sono costi che non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti e sono diversi dai beni immateriali e dall’avviamento.
Comprendono i costi di impianto, di ampliamento, e i costi di sviluppo (e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale).
I costi di impianto e ampliamento sono oneri ricorrenti tra le voci di bilancio di un’impresa più specifici e piuttosto legati al settore di appartenenza sono invece i costi di sviluppo.
L’ utilità pluriennale è più difficilmente determinabile rispetto altri beni immateriali veri e propri[1].
In dettaglio:
- costi di impianto e di ampliamento sono gli oneri che si sostengono in alcuni caratteristici momenti del ciclo di vita della società, quali la fase pre-operativa (cosiddetti costi di start-up) o quella di accrescimento, o modifiche della capacità operativa. I costi di impiantopossono includere:
- i costi inerenti all’atto costitutivo,
- le relative tasse,
- le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione,
- l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili;
- i costi di “start-up”. Si tratta di costi sostenuti da una società di nuova costituzione per progettare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o i costi sostenuti da una società preesistente prima dell'inizio di una nuova attività, quali ad esempio un nuovo ramo d'azienda, un nuovo centro commerciale per una società che opera nella grande distribuzione, un nuovo processo produttivo, ecc. Tra questi costi sono compresi, ad esempio, i costi del personale operativo che avvia le nuove attività, i costi di pubblicità sostenuti in tale ambito, i costi di assunzione e di addestramento del nuovo personale, i costi di allacciamento di servizi generali, quelli sostenuti per riadattare uno stabilimento esistente. I costi relativi all'ampliamentodella società, si riferiscono alla vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento anche di tipo quantitativo ma di misura tale da apparire straordinario e che pertanto attiene ad un nuovo allargamento dell'attività sociale. Essi non consistono nel naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa. Esempi di tali costi sono:
- l’aumento di capitale sociale,
- le spese per operazioni di trasformazione, fusione, scissione.
- I costi di sviluppo comprendono l’applicazione dei risultati della ricerca di base o di altre conoscenze possedute o acquisite in un piano o in un progetto per la produzione di materiali, dispositivi, processi, sistemi o servizi, nuovi o sostanzialmente migliorati, prima dell’inizio della produzione commerciale o dell’utilizzazione. Gli oneri pluriennali capitalizzabili possono comprendere:
- i costi per la progettazione di mezzi, prove, stampi e matrici concernenti la nuova tecnologia;
- i costi per la progettazione, la costruzione e l’attivazione di un impianto pilota che non è di dimensioni economicamente idonee per la produzione commerciale;
- i costi per la progettazione, la costruzione e la prova di materiali, progetti, prodotti, processi, sistemi o servizi nuovi o migliorati;
- i costi per l’applicazione della ricerca di base
L’art. 2424, c.c. prevede che gli oneri pluriennali siano iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale alla voce BI con la seguente classificazione: 1) costi di impianto e di ampliamento; 2) costi di sviluppo; 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; 5) avviamento; 6) immobilizzazioni in corso e acconti; 7) altre. |
[1]OIC 24, par. 9: un bene immateriale è individualmente identificabile quando: (a) è separabile, ossia può essere separato o scorporato dalla società e pertanto può essere venduto, trasferito, dato in licenza o in affitto, scambiato; oppure (b) deriva da diritti contrattuali o da altri diritti legali, indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dalla società o da altri diritti e obbligazioni.
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2) Oneri pluriennali: regola generale e requisiti per l’iscrizione nell’attivo patrimoniale
La regola generale impone il transito di tali oneri nel conto economico, mentre la patrimonializzazione è consentita solo al ricorrere di precise condizioni. Dette condizioni sono trattate dall’OIC 24. In particolare, l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale è possibile se:
- è dimostrata l’utilità futura degli oneri pluriennali;
- esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri di cui godrà la società;
- è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità. Essendo la recuperabilità caratterizzata da alta aleatorietà, essa va stimata dando prevalenza al principio della prudenza.
L’utilità pluriennale è giustificabile solo in seguito al verificarsi di determinate condizioni gestionali, produttive, di mercato che al momento della rilevazione iniziale dei costi devono risultare da un piano economico della società.
I costi di impianto e di ampliamento ed i costi, sviluppo sono iscrivibili solo con il consenso del Collegio sindacale, ove esistente.
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3) Oneri pluriennali: i costi di addestramento del personale e dei lavoratori
Una categoria di costi assimilabili, a determinate condizioni, agli oneri pluriennali sono i costi di addestramento del personale e dei lavoratori.
Si tratta di costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell'esercizio in cui si sostengono. Possono essere capitalizzati soltanto quando:
- assimilabili ai costi di start-up e sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova società o di una nuova attività;
- se sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo si sostanzi in un investimento sugli attuali fattori produttivi e purché comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa della società. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica della società di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati.
- Non sono capitalizzabili invece, i costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per favorire l'esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative e simili, in quanto, oltre a sostanziarsi in una eliminazione di fattori produttivi, l’aleatorietà della loro recuperabilità non soddisfa i requisiti dell’OIC 24.
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