L’art. 11 del d.l. 27.3.2026, n. 38, ha modificato la normativa in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, sopprimendo le modifiche che erano state apportate con l’art. 1, commi da 51 a 55, della l. 30.12.2025, n. 199.
Ti consigliamo: Master Holding avanzato 2026 | Corso online in diretta dal 22 aprile al 18 maggio 2026. Master Holding avanzato 2026: la costruzione operativa della holding attraverso il conferimento a realizzo controllato e altre operazioni | Corso DIRETTA
Ti consigliamo inoltre i nostri eBook:
- La Società a responsabilità limitata | eBook
- Le operazioni sul capitale sociale di Spa e Srl | eBook
- La Società in accomandita per azioni | eBook
- Il mercato dei capitali e le agevolazioni per gli investimenti in Italia | eBook
- La dematerializzazione delle partecipazioni societarie | eBook
e Libri di carta:
1) Le somme distribuite dalle società
Secondo l’art. 47, comma 1, del d.p.r. 22.12.1986, n. 917, indipendentemente da quanto è previsto dalla delibera dell’assemblea, “si presumono prioritariamente distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve di utili diverse da quelli del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta”.
La norma, sostanzialmente, attribuisce alla distribuzione di una riserva di capitali in presenza di riserve di utili la qualifica di distribuzione di utili.
Il verbale dell’assemblea che delibera la distribuzione dei dividendi deve essere registrato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, previo pagamento dell’imposta fissa di registro di € 200 (utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1550) e dell’imposta di bollo di € 16 per ogni quattro facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe (utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1552), compilando il modello “RAP-Registrazione di atto privato”, anche mediante la procedura telematica.
Nel modello RAP vanno indicati nel campo:
- “Totale utile conseguito/Riserva accantonata”, l’importo dell’utile dell’esercizio conseguito e /o delle riserve distribuibili che risultano dall’ultimo bilancio che è stato approvato dall’assemblea della società;
- “Importo utile/Riserva distribuiti ai soci”, l’importo dell’utile dell’esercizio e/o della riserva accantonata che viene destinato alla distribuzione tra i soci, così come risultano dal verbale che è oggetto della registrazione;
- “Quadro soci”, l’elenco dei soci che sono destinatari della distribuzione, nonché la quota di partecipazione al capitale sociale posseduta e l’importo della quota di utile e/o di riserva che è percepita da ciascuno.
Il trattamento fiscale è differenziato in relazione alla soggettività del percipiente.
Se il socio è una persona fisica e non è un imprenditore, si applica la ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 26%, a prescindere dal fatto che la partecipazione sia qualificata o non qualificata.
La società versa la ritenuta operata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trimestre in cui è avvenuta al distribuzione, mediante il modello F24 ove è indicato il codice tributo 1035.
Se la partecipazione è detenuta da una persona fisica che esercita un’attività commerciale ai sensi dell’art. 55 del d.p.r 22.12.1986, n. 917, da una società in nome collettivo o in accomandita semplice o equiparata di cui al precedente art. 5, le somme percepite, ma senza soggiacere all'applicazione della ritenuta, concorrono a formare il reddito nella misura:
- del 40% per gli utili formati fino al 31.12.2007;
- del 49,72% per gli utili formati dal 1.1.2008 al 31.12 2016;
- del 58,14% per gli utili formati successivamente.
Se una società di capitali o un ente di cui all’art. 73, comma 1, comma 1, lett. a), b) e c), del suddetto d.p.r. percepisce dividendi, questi non concorrono a formare il reddito del percipiente nella misura del 95% dell’importo percepito, per cui è imponibile soltanto la quota del 5%, purché la partecipazione al capitale sociale sia non inferiore al 5% o di valore fiscale non inferiore a € 500.000.
La distribuzione dei dividendi deve essere certificata dalla società per ciascun percettore mediante il modello CUPE (certificazione relativa degli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti) e la trasmissione del modello 770.
I suddetti criteri di tassazione si applicano anche per i dividendi di fonte estera.
La tassazione dei dividendi al 1.1.2026
Socio | Regola di tassazione | Effetto fiscale |
Persona fisica
Impresa individuale, s.n.c. e s.a.s.
Società di capitali | Imposta sostitutiva del 26%
esclusione dal reddito per il 41,86% del dividendo
esclusione dal reddito per il 95% del dividendo | Ritenuta operata dalla società; no inclusione per IRPEF
dividendo imponibile per il 58,14% del dividendo
dividendo imponibile per il 5% |
Ti consigliamo: Master Holding avanzato 2026 | Corso online in diretta dal 22 aprile al 18 maggio 2026. Master Holding avanzato 2026: la costruzione operativa della holding attraverso il conferimento a realizzo controllato e altre operazioni | Corso DIRETTA
Ti potrebbero interessare: