La Circolare n. 8 del 16 marzo 2026 dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, illustra le principali disposizioni attuative dell’accisa sul gas naturale introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2025 in attuazione delle novità apportate dal D.Lgs. n. 43/2025, con riferimento agli artt. 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater del Testo unico accise. Come precisato dall’Amministrazione, il decreto non incide sui presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposizione ma perfeziona il quadro normativo, delineando una regolamentazione attuativa di carattere organico e sistematico e definendo in modo dettagliato gli adempimenti per i soggetti operanti nel settore.Al riguardo, la circolare in esame, si sofferma sugli aspetti più rilevanti che incidono sulla revisione del sistema impositivo dell'accisa sul gas naturale.
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1) Requisiti e condizioni per l’autorizzazione
La circolare, innanzitutto, richiama le definizioni indicate all’interno del DM e riprese dal Testo unico accise, utili ad individuare le diverse categorie dei soggetti obbligati, ponendo l’attenzione sulla serie di adempimenti preliminari a cui sono tenuti tali soggetti. Nel dettaglio, viene precisato che, sotto il profilo oggettivo, è necessario indicare nella denuncia di attività l’ubicazione della sede legale o del luogo di conservazione della documentazione contabile, che deve essere effettivamente idonea a svolgere il ruolo centrale di direzione dell’impresa e garantire l’accesso ai funzionari dell’Agenzia delle dogane. Sotto il profilo soggettivo, il legale rappresentante è tenuto a fornire informazioni sulla propria affidabilità fiscale, requisito che può determinare il diniego dell’autorizzazione in caso di insufficiente affidabilità. Tali disposizioni si integrano con i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori, legali rappresentanti e sindaci delle imprese di vendita di gas naturale. Altra causa di diniego dell’autorizzazione è la mancanza della legittimazione amministrativa allo svolgimento dell’attività di vendita del gas naturale, richiesta in capo al legale rappresentante della persona giuridica richiedente e derivante dall’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita.
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2) Cauzione e modalità di applicazione dell’accisa
Di seguito, viene dettagliata la disciplina del procedimento di rilascio dell’autorizzazione soffermandosi sulla novellata previsione normativa riguardante la cauzione, il cui importo deve essere non inferiore al 15% dell'imposta annua dovuta. Com’è noto, il legislatore ha disposto in capo ai soggetti obbligati il costante monitoraggio dell’entità della cauzione prestata, affinché la stessa non sia inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti. Al riguardo, è previsto che gli operatori adeguino l’importo entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento e che ne comunichino l’aggiornamento all’Ufficio competente entro dieci giorni; il mancato adeguamento comporta la revoca dell’autorizzazione. Tuttavia, la rideterminazione della cauzione non è richiesta se l’aumento è inferiore al 10% della cauzione prestata. Il DM, ha inoltre chiarito che per i soggetti già autorizzati al 31 dicembre 2025, l’adeguamento della cauzione, qualora necessario, dovrà essere effettuato a partire dal 1° aprile 2026. In tema di cauzione, la circolare in oggetto precisa che, fino all’adozione dei provvedimenti attuativi concernenti i SOAC, ai fini del rilascio dei provvedimenti di esonero cauzionale, rimangono ferme le disposizioni contenute nel Testo unico accise.
La circolare 8/2026 richiama poi gli art. 4, 5 e 6 del DM che disciplinano le modalità di accertamento, liquidazione e versamento dell’accisa sul gas naturale, in attuazione dell’art. 26-ter del Testo unico accise. Vengono definite le modalità di assolvimento dell’imposta, tra cui i termini e le modalità di versamento, l’obbligo di dichiarazioni semestrali dei quantitativi di gas naturale suddivisi per ambito territoriale e destinazione d’uso, e le procedure relative a versamenti insufficienti o eccedenti. Queste disposizioni introducono un sistema strutturato di dichiarazione e controllo, superando le previsioni generali della normativa previgente. In conformità all’art. 26-ter, commi 2 e 3, viene precisato che l’accisa sul gas naturale è dovuta al momento dell’emissione delle fatture o bollette, con ciascuna rata corrispondente all’importo dell’accisa calcolato sui quantitativi indicati. Al riguardo, l’art. 4 del DM precisa che ciascuna rata corrisponde all’importo dell’accisa indicato nelle bollette o nelle fatture emesse, individuando il momento di emissione in applicazione dall’art. 21, comma 2, lettera a), del DPR n. 633/1972 (ora intendersi riferito all’art. 72 del Testo Unico approvato con D.Lgs del 19 gennaio 2026, n. 10) come già indicato all’interno della precedente circolare ADM n. 6/2026. Quest’ultima, pubblicata lo scorso 20 febbraio 2026, ha anche fornito, tra gli altri, chiarimenti in merito alla presentazione delle comunicazioni mensili e alla rappresentazione delle destinazioni d’uso. In tal senso, si precisa che le comunicazioni mensili restano invariate per i soggetti che svolgono attività di vettoriamento e distribuzione, al contrario, la revisionata normativa ha introdotto importanti novità per i venditori. I dati contenuti nelle comunicazioni dei venditori devono essere distinti in relazione a ciascun ambito territoriale di fornitura e deve essere esposto il dato relativo all’accisa mensilmente dovuta. Quest’ultima informazione risulta significativa per consentire agli Uffici di monitorare l’ammontare della cauzione versata e valutarne l’eventuale adeguamento.
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3) Regimi agevolativi, usi promiscui e continuità fiscale
La circolare in esame passa poi in rassegna gli articoli 13, 14, 15 e 18 del DM che stabiliscono disposizioni specifiche riguardanti l’esclusione, la riduzione o l’esenzione dall’accisa sul gas naturale, nonché l’applicazione dell’aliquota per usi non domestici e per usi promiscui. Tali norme impongono obblighi informativi al venditore, verso l’Ufficio competente, e al consumatore finale al fine di beneficiare del trattamento tributario di favore. Analoghi obblighi di comunicazione si applicano agli utilizzatori titolari di licenza di officina per la produzione di energia elettrica, che devono trasmettere copia della licenza al venditore e comunicare periodicamente i quantitativi di energia prodotta al fine dell’applicazione della specifica tassazione per produzione di energia elettrica rispetto ai volumi di gas naturale utilizzati per tale impiego. Inoltre, viene precisato che, in caso di variazione del fornitore, è fondamentale che il nuovo soggetto sia informato tempestivamente dal consumatore, per assicurare la continuità del regime fiscale e il rispetto dei termini previsti dalla normativa. Al riguardo, l’Agenzia chiarisce che il principio di continuità fiscale è garantito anche quando, durante l’attività e senza modifiche negli usi del gas naturale, cambia il cliente finale e non il fornitore, oppure cambiano entrambi i soggetti.
Vengono poi richiamate anche le previsioni del DM sull’applicazione del criterio di tassazione per uso promiscuo e sulle modalità operative a carico del consumatore finale. Al riguardo, l’Amministrazione, facendo seguito a quanto già evidenziato nella circolare n. 32/2025, ribadisce che la mancata presentazione della richiesta di cui all’art. 18, comma 2, del DM (con la quale il consumatore finale richiede al venditore l'applicazione, ai quantitativi di gas naturale consumati, delle aliquote di accisa afferenti ai differenti impieghi, l'esenzione o l'esclusione dall'applicazione dell'accisa qualora prevista) comporta l’applicazione della tassazione sull’intera fornitura di gas naturale in base alla destinazione d’uso indicata nel contratto tra venditore e cliente finale. Inoltre, l’art. 18 del DM prevede che il consumatore finale debba comunicare al venditore eventuali variazioni oggettive superiori allo 0,5% nelle percentuali di gas naturale utilizzato per i diversi impieghi, rispetto a quanto dichiarato nella richiesta iniziale. In caso di variazioni soggettive (cambio del venditore, del consumatore finale o di entrambi) nei contratti di fornitura per usi promiscui, il principio di continuità fiscale rimane applicabile, purché la fornitura di gas naturale prosegua senza interruzioni e non vi siano modifiche nelle destinazioni d’uso del prodotto. Tutto ciò premesso, l’Agenzia delle dogane precisa che l’applicazione del criterio di tassazione per usi promiscui rappresenta una deroga rispetto al regime ordinario, introdotta dal Legislatore per favorire la compliance e semplificare i rapporti con gli utenti. Tale criterio, previsto dall’art. 26, comma 6, del Testo unico accise, si pone come alternativa al sistema generale che richiede la tassazione dei quantitativi di gas naturale misurati tramite appositi strumenti. A tal fine, le relazioni tecniche asseverate necessarie per il riconoscimento dell’uso promiscuo devono includere una dichiarazione che attesti l’impossibilità tecnica o economica di distinguere i consumi di gas naturale per le diverse destinazioni d’uso mediante misuratori.
In conclusione, la circolare n. 8 dell’ADM, insieme agli ultimi chiarimenti normativi e di prassi intervenuti a seguito della revisione del D.Lgs 504/95, contribuisce a delineare un quadro sempre più definito della disciplina sull’imposizione del gas naturale. Le novità introdotte dal DM 29 dicembre 2025 contribuiscono infatti a delineare il quadro normativo e a fornire risposte ai dubbi degli operatori, facilitando l’adeguamento e la corretta gestione degli adempimenti.