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L’IMPUGNABILITÀ DELLE INFORMAZIONI TARIFFARIE VINCOLANTI EMESSE DALL’AGENZIA DELLE DOGANE

L’impugnabilità delle Informazioni Tariffarie Vincolanti emesse dall’Agenzia delle Dogane

Le oscillazioni della giurisprudenza tra Cassazione e Corti tributarie sul diritto di ricorso avverso le decisioni di classificazione

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Le informazioni tariffarie vincolanti, per brevità ITV, sono quell’istituto previsto dalla normativa doganale, art. 33 del Reg. UE n. 952/2013 (CDU), grazie al quale, in caso di incertezza nell’applicazione di un codice doganale tariffario l’operatore può richiedere all’Autorità doganale di pronunciarsi e stabilire quale codice di classificazione può essere attribuito ad un determinato bene.

Lo strumento dell’ITV, affiancato dall’Informazione Vincolante in materia di Origine o IVO, è di grande utilità per le imprese, le quali possono ricorrervi per strutturare una pianificazione doganale sia in ambito di classificazione che dell’origine, conseguendo dei vantaggi enormi nei confronti dell’Autorità doganale, tra cui (i) la dimostrazione della totale trasparenza e buona fede dell’operatore stesso, che potrebbe poi avere degli impatti nella diligenza qualificata dell’operatore, (ii) la certezza per un determinato lasso di tempo della certezza del trattamento tariffario o dell’origine, (iii) la vincolatività di quel trattamento sia per l’operatore che per l’Autorità doganale.

L’ITV, così come l’IVO, ha delle peculiarità in quanto è una decisione doganale, anche se erroneamente è stata paragonata ad un ruling di tipo tributario, come un interpello, poiché si è ritenuto che l’ITV fosse un atto non autonomamente impugnabile. Soltanto con la sentenza n. 19998/2019 la Corte di Cassazione ha interpretato estensivamente l’art. 19 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l’ITV rientrava tra gli atti autonomamente impugnabili poiché esso è portatore di una pretesa tributaria e, in quanto tale, è un atto sottoponibile alla cognizione del giudice tributario.

Questa posizione, ormai consolidata, trova dei limiti nella giurisprudenza di merito della Corte di giustizia tributaria di Roma e del Lazio, le quali continuano a resistere e a costruire dei limiti di ammissibilità dei ricorsi, nonostante ci siano sentenze recenti della Cassazione totalmente contrari agli orientamenti di merito, dovendosi auspicare un totale cambio di rotta dell’orientamento delle due corti di merito, uniche competenti territorialmente a pronunciarsi sulle ITV e le IVO.

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1) Il caso – la sentenza n. 42/2026 della CGT II Lazio

Una delle prime sentenze pubblicate nel 2026 è la sentenza n. 42/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, la quale si è pronunciata in merito all’impugnazione di una ITV. Il caso processuale attiene una contestazione da parte dell’operatore, che in sede di domanda ITV aveva richiesto all’Autorità doganale l’applicazione del codice di classificazione 8211 93 00 per la classificazione di un coltello a serra manico, mentre l’ITV rilasciata classificava il bene con il codice 9307 00 00, ossia il codice utilizzato per le armi bianche, sciabole e spade.

L’operatore ha impugnato l’ITV innanzi alla CGT di primo grado di Roma, che ha rigettato il ricorso introduttivo. Avverso la sentenza di rigetto l’operatore ha proposto appello, che è stato dichiarato infondato ed è stato respinto.

2) Il contrasto sulla giurisdizione e sull’interesse ad agire

La CGT II Lazio si è pronunciata negativamente, non soltanto nel merito della questione dell’attribuzione del codice di classificazione, ma anche in rito. Infatti, i giudici hanno ritenuto che l’ITV, è vero che rientra tra gli atti autonomamente impugnabili poiché in potenza esprime una pretesa tributaria, ma in concreto manca la pretesa che determina la condizione dell’azione, ossia l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., poiché l’ITV, secondo i giudici, è una manifestazione di volontà dell’amministrazione in assenza dell’aliquota daziaria applicabile a una determinata merce. Questa pronuncia, inoltre, crea un ulteriore ostacolo, che suscita non poche perplessità, rispetto a quelli già creati dalla giurisprudenza di merito, come ad esempio quello di dare dimostrazione che l’ITV è stata utilizzata in concreto per essere impugnabile. I giudici affermano che “La differente codificazione doveva essere impugnata avanti al giudice amministrativo, mentre l’applicazione del diverso tributo e diverso codice, avanti questo giudice che avrebbe, in concreto, risolto la questione in applicazione all’art. 2, comma tre, del citato d.lgs. (..)”.

Quindi, secondo i giudici della CGT II Lazio vi sarebbe addirittura una differente giurisdizione che dovrebbe intervenire in ambito ITV, nonostante i precedenti della Cassazione affermino che l’ITV esprima una pretesa tributaria e coinvolgano la giurisdizione tributaria e non quella amministrativa.

3) Le pronunce della Cassazione

Si auspica che la giurisdizione di merito elimini tutti i limiti che ha costruito negli anni per l’impugnabilità delle ITV, allineandosi a due recentissime sentenze della Cassazione: ossia le nn. 21757/2024 e 21760/2024.

Queste due sentenze, richiamando l’interpretazione resa dalla CGUE sulle ITV nel caso C-205/03, delineano in modo chiaro ed esaustivo le caratteristiche principali delle ITV: i. hanno piena efficacia in tutta l’UE, ii. vincolano il richiedente, iii. vincolano l’Autorità Doganale, iv. la parte è obbligata ad usare quel codice tariffario per tutte le operazioni successive al rilascio, v. l’operatore non può discostarsi dalla classificazione indicata; vi. le ITV sono atti autonomamente impugnabili ai sensi della sent. n. 19998/2019.

Le due sentenze, basandosi su queste caratteristiche ontologiche dell’istituto doganale, si pronunciano sugli effetti processuali, poiché le ITV sono portatrici di una pretesa tributaria concreta ed effettiva sin dalla loro pubblicazione o notifica all’operatore e non meramente potenziale, non avendo alcuna rilevanza la circostanza secondo cui l’ITV sia stata effettivamente utilizzata in un’operazione doganale.

Il principio espresso è chiaro: tutti gli operatori hanno un interesse qualificato, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., ad impugnare un atto che, proprio per il suo carattere vincolante, è direttamente lesivo del diritto dedotto in giudizio, avendo la ITV l'effetto di incidere su tutte le operazioni successive al suo rilascio con riferimento alla stessa merce per la quale la decisione è stata rilasciata.

Pertanto, secondo i più recenti orientamenti della Cassazione, sono pienamente impugnabili e sussiste ab inizio la condizione dell’azione dell’interesse ad agire. Si auspica che le Corti di Giustizia Tributaria di primo grado e di secondo grado di Roma e del Lazio si allineino a tali principi e presupposti, ponendo fine a tutte le pronunce di inammissibilità dei ricorsi impugnativi delle ITV.

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