Il tema della responsabilità dell’obbligazione doganale per gli spedizionieri doganali è stato un argomento annoso e al centro delle pronunce giurisprudenziali per molto tempo, arrivando ad interessare anche la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-714/20.
Questa sentenza ha avuto il merito di riconoscere che nell’ordinamento italiano non vi fosse una norma che ritenesse l’IVA all’importazione come un diritto per cui esiste una solidarietà ex lege e, pertanto, lo spedizioniere, o rappresentante doganale indiretto generico, in assenza di una specifica disposizione di rango primario non avrebbe potuto essere in alcun modo ritenuto responsabile anche dell’IVA all’importazione, poiché l’obbligazione doganale, secondo le norme unionali applicabili, ricomprende solo i dazi.
La querelle giurisprudenziale, ad alto contenuto teorico e di analisi tecnica legislativa, ha avuto dei fortissimi impatti pratici, poiché la Corte di Cassazione fece completamente proprio tale orientamento e negli anni successivi ha emanato numerose sentenze favorevoli ai rappresentanti, che vedevano accolte le proprie posizioni contro gli avvisi degli Uffici che richiedevano maggiori diritti anche agli spedizionieri.
Dopo l’assestamento giurisprudenziale della tematica qui succintamente ripresa, sul tema della responsabilità solidale dei dichiaranti, però, si registrano due filoni meritevoli di approfondimento, uno di tipo normativo ed un altro, più episodico, di tipo applicativo.
In risposta alla decisione della CGUE, il legislatore italiano, per tutelare l’erario, ha inserito l’art. 30 dell’Allegato I del D.lgs. n. 141/2024, il quale, una volta ricompresa l’IVA all’importazione come un diritto di confine, ne ha sancito la solidarietà in forma parallela a quella dei dazi, ponendo fine, quindi, a quel vuoto normativo che fu individuato dalla sentenza C-714/20 e rendendo gli spedizionieri responsabili dell’IVA dell’obbligazione doganale in senso proprio e nel senso inteso di cui al detto art. 30.
Parallelamente a questa tematica, una seconda nasce e si sviluppa in forma più episodica; si registrano infatti frequenti casi in cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre all’art. 79 par. 3 del Reg. UE n. 952/2013 per estendere la responsabilità dell’obbligazione doganale a soggetti che “sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere” di una inosservanza; in realtà, dunque, si chiamano gli operatori (in genere, i doganalisti) ad una difesa ardua e non sempre agevole, dove l’inversione dell’onere della prova fa il paio con valutazioni sulla diligenza professionale complesse da affrontare nei giudizi di merito.
Un caso del genere, che merita nota, è tuttavia stato affrontato dalla CGT I Treviso con la sent. n. 432/2025 del 31 dicembre 2025, favorevole invece ad un coobbligato in solido, chiamato in causa con la predetta clausola residuale di salvaguardia, a quanto pare qui utilizzata dall’amministrazione per una contestazione ad un rappresentante diretto che, se confermata, quasi annullerebbe il senso stesso della rappresentanza.
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1) Il Caso
Nel giudizio in questione, lo spedizioniere doganale aveva impugnato l’atto di revisione della dichiarazione doganale emesso dalla Dogana di Treviso, per operazioni compiute nel 2022, con cui la Dogana aveva contestato delle violazioni del valore in dogana per sottofatturazione e violazione del principio dell’ultima transazione come vendita per l’esportazione verso l’UE, richiedendo i maggiori diritti.
Lo spedizioniere, nonostante avesse ricevuto un mandato di rappresentanza diretta da un operatore economico stabilito in UE, era stato coinvolto dalla Dogana, in virtù degli artt. 77 e 79 del CDU, essendo stata riqualificata anche la rappresentanza in indiretta, poiché l’importatore era un soggetto extra-UE non stabilito in UE ai fini doganali.
Inoltre, lo spedizioniere contestava anche la legittimazione passiva per l’applicazione delle sanzioni doganali per carenza dell’elemento soggettivo (dolo o colpa), poiché non poteva conoscere accordi commerciali occulti del mandante.
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2) In Diritto
La sentenza n. 432/2025 accoglie il ricorso proposto dallo spedizioniere ed è opportuno soffermarsi sui principi di diritto espressi dal giudicante, che rappresentano un interessante precedente, soprattutto sull’interpretazione dell’art. 79 par. 3 del CDU, che, in realtà, non è stato fino ad ora un tema di grande rilevanza per la Cassazione, anche se si registrano degli arresti sul punto.
Ad ogni modo, questa sentenza, nonostante di primo grado, ha il merito di fornire alcuni elementi per delimitare l’applicazione di tale norma per gli spedizionieri, nello specifico, ma anche in via generale:
- la sentenza riconosce che l’Ufficio ha artificiosamente riqualificato la rappresentanza da diretta ad indiretta, basandosi sulla Circolare n. 40/2021, nonostante il contratto di mandato fosse stato conferito da un soggetto unionale, che legittimava il ricorso alla rappresentanza diretta. La Sentenza, poi, si sofferma sulla distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta ed il regime di responsabilità conseguente, con tutte le implicazioni in tema di IVA, dato che le operazioni contestate sono avvenute prima della riforma del 2024;
- la sentenza pronuncia il motivo fondamentale sul limite dell’art. 79 CDU. Viene, infatti, riconosciuta l’assenza assoluta dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 79, non potendo imporsi allo spedizioniere una “responsabilità di posizione”, come se fosse una responsabilità oggettiva, basata su una diligenza che potrebbe esorbitare dalle sue competenze. Infatti, è contrario ai principi di proporzionalità ipotizzare che il dichiarante potesse rilevare difformità sulla base di documenti formalmente ineccepibili, quando la stessa Amministrazione, per ipotizzare la frode, ha dovuto dispiegare poteri di polizia giudiziaria. Viene, quindi, limitato l’elemento della colpa, poiché non si può imputare allo spedizioniere di non aver “visto” ciò che la Dogana è riuscita a vedere grazie all’esercizio dei suoi poteri di indagine. La sentenza utilizza un’espressione eloquente, che racchiude tutto il principio di diritto espresso: “La responsabilità del rappresentante doganale non può trasformarsi in una garanzia fideiussoria automatica per qualsiasi irregolarità occulta commessa dal mandante, salvo provare — e qui la prova manca totalmente — che egli conoscesse o dovesse ragionevolmente conoscere la natura fittizia dei dati forniti. Pretendere che lo spedizioniere intuisca l’esistenza di pattuizioni commerciali riservate o decodifichi strategie di prezzo da flussi informativi parziali significa gravare l’operatore di una probatio diabolica incompatibile con la fluidità dei traffici commerciali. La diligenza qualificata non equivale a onniscienza, né trasforma il dichiarante in un garante della verità commerciale accessibile solo ai mandanti.”
- Inoltre, in merito alle sanzioni doganali, la sentenza richiama l’orientamento della Cassazione n. 16625/2020 per dimostrare che, nel caso di specie, non è configurabile la responsabilità del ricorrente. Infatti, il principio di diritto afferma che per le sanzioni la corresponsabilità nasce quando si accerti una violazione del dovere di diligenza professionale ex art. 1176 c.c., mentre va esclusa ogni possibilità di responsabilità di natura oggettiva, il rappresentante doganale che agisce in rappresentanza indiretta risponde, per eventuali errori nella dichiarazione doganale, soltanto se ha violato i propri doveri di diligenza professionale, circostanza che spetta alla Dogana dimostrare.
- Ancora, i giudici riconoscono una carenza probatoria da parte dell’Ufficio, che aveva agito per presunzioni e ricorrendo a motivazioni negli atti per relationem, senza fornire alcuna prova, in particolar modo sulla prova non raggiunta delle fatture di vendita solo presunte.
- Infine, i giudici accolgono il motivo sull’IVA all’importazione, che non può essere oggetto di obbligazione solidale per gli spedizionieri, come riconosciuto dalla CGUE. Viene correttamente riconosciuto che solo dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 141/2024 l’IVA rientra nell’obbligazione doganale.
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3) Considerazioni conclusive
Sebbene la sentenza si soffermi sul ruolo degli spedizionieri, è bene notare che viene espresso il principio secondo cui in base all’art. 79.3 del CDU non esiste una responsabilità oggettiva, ma è l’autorità doganale che deve sempre dimostrare la sussistenza dell’elemento soggettivo per coinvolgere un operatore a tale, grave ed eccezionale responsabilità.