Con la sentenza n. 200/2026, depositata il 4 marzo 2026, la Corte di Giustizia Tributaria della Liguria introduce un’interpretazione destinata a incidere in modo rilevante sul regime di ammissione temporanea e, più in generale, sulla nozione di uscita dal territorio doganale dell’Unione. La Corte individua nel superamento delle acque territoriali il momento rilevante ai fini dell’uscita, escludendo la necessità di un approdo in un porto di un Paese terzo.
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1) Una pronuncia che incide oltre il caso concreto
La controversia nasce dalla contestazione, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell’omesso versamento dell’IVA all’importazione – per circa 600.000 euro – in relazione alla permanenza di uno yacht extra-UE oltre il limite temporale previsto dall’art. 250 del Codice Doganale dell’Unione.
La posizione dell’Amministrazione si fondava su un assunto operativo ben radicato: ai fini dell’interruzione del periodo di ammissione temporanea sarebbe necessario un approdo in un porto di un Paese terzo. Tale impostazione, accolta anche in primo grado, riflette una prassi che, pur diffusa, non trova un espresso riscontro normativo, soprattutto ora, in costanza di superamento del TU delle Leggi Doganali del 1973, in favore della riforma operata con il D.Lgs. n. 141 del 2024.
La Corte ligure prende le distanze da tale ricostruzione e individua nel superamento delle acque territoriali il momento rilevante ai fini dell’uscita dal territorio doganale dell’Unione. In questa prospettiva, l’ingresso in un porto estero non rappresenta un elemento costitutivo della fattispecie, ma un evento meramente eventuale. Il passaggio motivazionale in cui si esclude la necessità di un collegamento con le acque o i porti di Paesi terzi segna, di fatto, il superamento di un requisito di origine esclusivamente prassistica.
La portata della pronuncia, pertanto, risiede proprio in questo passaggio: viene meno il presupposto, di matrice amministrativa, che collegava l’uscita a un fatto giuridico-formale (l’approdo), a favore di una nozione fondata su un dato oggettivo e verificabile (il superamento delle 12 miglia).
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2) Effetti potenziali sulla prova dell’esportazione
La portata della decisione non sembra confinabile al solo ambito dell’ammissione temporanea. Il criterio valorizzato dai giudici – di natura eminentemente materiale – si presta infatti a incidere sulla più ampia nozione di uscita dal territorio doganale dell’Unione.
Se si riconosce rilevanza autonoma al superamento delle acque territoriali, la nozione di esportazione tende a svincolarsi, almeno in parte, da ricostruzioni fondate su elementi formali o su prassi operative non codificate. Ne deriva una possibile ridefinizione del rapporto tra evento materiale e prova documentale.
Questa impostazione assume particolare rilievo nel settore del bunkeraggio, dove la qualificazione delle operazioni e la corretta documentazione delle stesse rappresentano un profilo critico sia per gli operatori sia per l’Amministrazione finanziaria.
In tale ambito, il riconoscimento dell’uscita “fisica” potrebbe riaprire il confronto sull’idoneità della dichiarazione di esportazione quale strumento probatorio anche in contesti in cui la nave non è formalmente destinata a un porto extra-UE, ma effettua navigazione oltre il limite delle acque territoriali.
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3) Le ricadute sul bunkeraggio: tra assetto vigente e possibili evoluzioni
Il settore del bunkeraggio rappresenta un terreno particolarmente sensibile rispetto ai temi affrontati dalla sentenza, in ragione della pluralità di regimi applicabili e della rilevanza delle modalità di prova dell’avvenuto approvvigionamento.
L’assetto attuale distingue, in linea generale, tra operazioni che richiedono il ricorso alla dichiarazione doganale – tipicamente in presenza di forniture non imponibili o esenti, anche ai sensi dell’art. 269 del Codice doganale dell’Unione – e ipotesi in cui, come nei traffici intra-unionali o nazionali disciplinati dal D.M. n. 225/2015, la prova è affidata a un sistema documentale semplificato fondato su DAS, memorandum e attestazione del comandante.
A ciò si aggiungono le fattispecie in regime sospensivo, nelle quali l’e-AD e la conferma di ricezione assumono un ruolo centrale anche ai fini fiscali.
In tale contesto, l’affermazione secondo cui il superamento delle acque territoriali integra, di per sé, un’uscita dal territorio doganale introduce un elemento potenzialmente dirompente. Se portata alle estreme conseguenze, tale impostazione potrebbe indurre a riconsiderare la distinzione tra navigazione intra-unionale ed extra-unionale ai fini delle formalità richieste, quantomeno sotto il profilo probatorio.
4) Profili critici e possibili evoluzioni
L’impostazione accolta dalla sentenza introduce un elemento potenzialmente modificativo rispetto a tale assetto, nella misura in cui attribuisce rilievo decisivo a un criterio di natura sostanziale.
Se il superamento delle acque territoriali è sufficiente a integrare l’uscita dal territorio doganale, diventa meno netta la distinzione tra operazioni intra-UE ed extra-UE fondata esclusivamente sulla destinazione formale della nave. Ciò potrebbe condurre a una rilettura delle modalità di documentazione delle operazioni di bunkeraggio, con possibili effetti anche sull’applicazione del D.M. n. 225/2015.
Tuttavia, un’estensione automatica del principio non appare priva di rischi. La disciplina vigente è costruita su un equilibrio tra esigenze di semplificazione e necessità di controllo fiscale, che potrebbe essere compromesso da un’applicazione non coordinata della nuova interpretazione.
In questa prospettiva, appare auspicabile un intervento dell’Amministrazione finanziaria volto a chiarire la posizione del Fisco sulla casistica specifica ed a definirne il coordinamento con il quadro regolatorio vigente.
In assenza di tale coordinamento, il rischio è quello di un incremento dell’incertezza applicativa, proprio in un settore – come quello del bunkeraggio – già caratterizzato da elevata complessità operativa.