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LA NOZIONE DOGANALE DI ASSORTIMENTO PER IL TRIBUNALE UE

La nozione doganale di assortimento per il Tribunale UE

Il criterio del prodotto risultante dalla miscelazione prevale sulla composizione: chiarimenti del Tribunale UE sulla nozione di assortimento

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Con sentenza resa dal Tribunale UE in T-69/25, i giudici hanno affermato che la nozione di assortimento di merci, di cui alla nota 3 della sezione VI della Nomenclatura Combinata (NC), si applica ai sistemi a capsule che contengono due elementi costitutivi, ossia la polvere di lega ed il mercurio liquido, destinati ad essere mescolati per formare un amalgama dentario d’argento e posti in cavità distinte che non possono essere separate senza distruggere la capsula che le contiene.

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1) La vicenda giuridica

Il caso riguardava la classificazione doganale di un sistema di capsule contenente polvere di lega d’argento e mercurio liquido, destinati ad essere miscelati per formare un amalgama dentario d’argento utilizzato per l’otturazione di una cavità dentaria.

In origine la società ricorrente nel procedimento principale aveva richiesto alla Dogana tedesca un’Informazione Tariffaria Vincolante (ITV: v. art. 33 del Reg. UE 952/2013 - cd CDU) - quale strumento per mezzo del quale viene richiesta l’emissione di una decisione inerente alla corretta classificazione doganale delle merci -, per un sistema di capsule contenente due elementi costitutivi, vale a dire appunto polvere di lega e mercurio liquido, collocati in cavità distinte. 

Tali cavità non potevano essere separate senza distruggere la capsula che li contiene, dato che la separazione avrebbe comportato direttamente la miscela degli elementi costitutivi. Le capsule erano confezionate in un numero di unità per la vendita al minuto ed erano destinate ad essere mescolate negli studi dentistici, in un’unica semplice fase grazie a piccole macchine, al fine di ottenere una porzione di amalgama d’argento pronta ad essere utilizzata per otturare una cavità dentaria. 

La Dogana, nella ITV rilasciata, contrariamente a quanto richiesto dalla ricorrente, non classificava il sistema di capsule nella sottovoce 3006 40 00 della NC, soggetta ad un’aliquota daziaria dello 0%, bensì nella sottovoce 2843 90 10 della NC, soggetta ad un’aliquota del 5,3%.

Nella seguente fase processuale il Giudice tedesco affermava che la merce consisteva in un assortimento ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, concludendo che la voce doganale corretta, per il prodotto risultante dalla mescolanza dei due elementi costitutivi, fosse la 2843 della NC (Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi) e non già la 3006 della NC (Preparazioni e prodotti farmaceutici, elencati nella nota 4 del capitolo 30 della NC).

La Corte di cassazione tedesca, in veste di giudice del rinvio, sottoponeva alla Corte UE la questione pregiudiziale (poi affidata al Tribunale per effetto delle sue nuove competenze derivanti dalla modifica dello Statuto della Corte UE a partire dal 4.10.2024) se il prodotto in esame potesse costituire un assortimento ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, dovendo in tal caso effettuare la classificazione tariffaria in funzione del prodotto risultante dalla miscelazione di questi due elementi costitutivi. 

Tale prodotto finale, riferiva nell’ordinanza di rimessione, rientrerebbe nella voce 2843 della NC, che prevale sulla voce 3006. Per contro, in assenza di un assortimento ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC, il prodotto finale ottenuto dopo una miscela non sarebbe determinante per la classificazione ed il sistema di capsule rientrerebbe allora nella sottovoce 3006 40 00 della NC, dal momento che la polvere di lega e il mercurio non costituiscono ancora un amalgama.

2) La Classificazione tariffaria

Il sistema normativo internazionale posto a base dell’accertamento doganale, i cui elementi sono rappresentati dalla quantità, qualità, origine e valore delle merci, presuppone un denominatore comune rappresentato dalla Classificazione doganale delle merci, quale strumento che serve a convertire la descrizione merceologica in un codice costituito da una sequenza numerica, la quale a sua volta funge da base per l’applicazione della Tariffa Doganale Comune (TDC).

Il sistema di classificazione internazionale delle merci è contenuto nella Convenzione internazionale di designazione e codificazione delle merci (Convenzione SA del 14.6.1983 in vigore dall’1.1.1988), creato sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), il cui testo è stato approvato dalla CEE con Decisione del Consiglio 87/369 del 7 aprile 1987, al cui interno suddivide le varie categorie merceologiche in 21 sezioni, distribuite a loro volta in complessivi 97 capitoli.

A livello unionale il recepimento del nuovo sistema di classificazione avvenne mediante Reg. CEE n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, aggiornato annualmente dall’UE (v. da ultimo il Reg. di esec. UE 2025/1926 della Commissione, del 22 settembre 2025, che modifica l’All. I del Reg. 2658/87), il quale risponde nel contempo alle esigenze della TDC ed alle statistiche del commercio estero dell’UE, riprendendo a) la nomenclatura del SA (di cui recepisce le voci a sei cifre, mentre la settima e l’ottava sono proprie alla NC), b) le suddivisioni comunitarie di detta nomenclatura, denominate “sottovoci NC”, e c) le disposizioni preliminari, le note complementari di sezioni o di capitoli e le note a piè di pagina relative alle sottovoci NC.

Come noto, ai sensi dell’art. 12, par. 1, del Reg. 2658/87, la Commissione UE adotta ogni anno un regolamento, applicabile a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo, che riprende la versione completa della NC e delle aliquote dei dazi doganali, quale risulta dalle misure adottate dal Consiglio dell’Unione europea o dalla Commissione stessa (v. da ultimo il Reg. di esec. UE 2025/1926).  

Le regole primarie di individuazione delle voci di classificazione doganale sono le 6 Regole generali per l’interpretazione del SA (poste tra loro in ordine gerarchico), riproposte con contenuto identico nelle disposizioni preliminari alla NC (contenute da ultimo nel Reg. di esec. UE 2025/1926 di modifica dell’All. I del Reg. 2658/87), a cui si aggiungono le rispettive Note interpretative (alle Sezioni ed ai Capitoli sia SA sia NC), entrambe vincolanti per gli operatori.

Si ricorda che l’art. 3 della Convenzione sul SA obbliga le parti contraenti (tra cui l’UE) a far sì che la propria NC sia conforme al SA, di modo che tali parti sono tenute ad utilizzare tutte le voci e le sottovoci del SA, senza aggiunte o modifiche, nonché i relativi codici numerici. Le parti contraenti sono altresì obbligate ad applicare le sei regole generali per l’interpretazione, oltre a non modificare la portata delle sezioni, dei capitoli, delle voci o delle sottovoci del SA, e a seguire l’ordine di numerazione del SA, rimanendo libere solo per quanto concerne le aliquote dei diritti doganali (v. art. 9).  

A latere di tali strumenti (vincolanti) di interpretazione delle voci di classificazione, ve ne sono di ulteriori i quali, pur non rivestendo tale natura, costituiscono ciononostante elementi interpretativi determinanti, fornendo un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle voci doganali (v. ad es. C‑62/20, p. 31; C-328/97, p. 26; C-38/75, p. 24).

Questi sono rappresentati, ad esempio, dalle Note esplicative illustrative redatte tanto dall’OMD (o WCO - World Customs Organization) quanto dalla Commissione UE, dai Pareri di classificazione emessi dall’OMD, nonché dai Regolamenti di classificazione emanati dalla Commissione UE ed aventi lo scopo di garantire l’applicazione uniforme della NC.

In merito a questi ultimi, si segnala come la Corte UE sia intervenuta per mitigare il potere regolatorio consentito alla Commissione UE dall’art. 9 del Reg. CEE 2658/87, affermando in C-435/15 che il Consiglio ha attribuito alla Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio potere discrezionale quanto alla precisazione del contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’art. 9, n. 1, lett. a), b), ed e), del regolamento n. 2658/87 non autorizza la medesima a modificare il contenuto delle voci doganali, stabilite in base all’SA istituito dalla Convenzione, di cui la Comunità si è impegnata a non modificare la portata in forza dell’art. 3 della convenzione medesima (v. C-15/05, p. 35-37; C-304/04, p. 22; C-495/03, p. 48; C-42/99, p. 20; C-309/98, p. 13; C-280/97, p. 23; C-267/94, p. 19 e 20). Tale argomentazione deriva dalla primazia degli accordi internazionali conclusi dall’UE rispetto ai testi di diritto unionale derivato, quale principio che impone di interpretare i secondi, per quanto possibile, in conformità ai primi (v. C-311/04, p. 25).

Le Note esplicative, approvate in sede WCO alle condizioni stabilite all’articolo 8 della convenzione sul SA, pur non avendo efficacia vincolante forniscono un rilevante contributo all’interpretazione della portata delle varie voci doganali (v. C‑372/17, p. 23; C‑376/07, p. 47 e 48). 

Le sei regole generali interpretative su citate, richiamate anche dal Tribunale in sentenza (v. p. 9 e 31 in T-69/2025), contengono come accennato i principi per la Classificazione delle merci, la quale è determinata legalmente sulla base della descrizione del testo della Voce o della Sottovoce (v. Regola 1) unitamente all’esame delle Note interpretative premesse alle Sezioni ed ai Capitoli. In caso di contrasto tra queste ultime e le note di sottovoce, prevalgono le seconde (v. Regola 6). 

La prevalenza da riconoscersi in via principale al testo delle voci, delle sottovoci e delle note, è altresì evidente dalla lettura della Regola 1, che consente di individuare la corretta classificazione merceologica sulla base delle altre regole generali (2, 3, 4 e 5), da impiegarsi in via subordinata e consequenziale, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

Al riguardo in T-69/2025 i Giudici unionali, al fine della soluzione del caso loro sottoposto, hanno richiamato la prima e la terza delle sei regole generali su citate, per le quali: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note. …  3. Qualora per il dispositivo della regola 2 b) o per qualsiasi altra ragione una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, la classificazione è effettuata in base ai seguenti principi: a) La voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di portata più generale. Tuttavia quando due o più voci si riferiscono ciascuna a una parte solamente delle materie che costituiscono un prodotto misto o ad un oggetto composito o ad una parte solamente degli oggetti, nel caso di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, queste voci sono da considerare, rispetto a questo prodotto od oggetto, come ugualmente specifiche anche se una di esse, peraltro, ne dà una descrizione più precisa o completa; b) I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall’assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l’oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale.

3) La giurisprudenza della Corte UE in tema di classificazione

In merito all’interpretazione, da parte della Corte UE, delle norme di classificazione contenute nel Reg. CEE 2658/87, i giudici unionali hanno sempre ribadito (v. da ultimo C‑252/24, p. 33) che,  quando la Corte è adita con rinvio pregiudiziale in materia di classificazione doganale, la sua funzione consiste nel chiarire al giudice nazionale i criteri la cui applicazione permetterà a quest’ultimo di classificare correttamente nella NC i prodotti di cui trattasi, piuttosto che nel procedere essa stessa a tale classificazione. Tale classificazione è il risultato di un accertamento puramente materiale, che non spetta alla Corte effettuare nell’ambito di un rinvio pregiudiziale (v. ad es. C‑542/21, p 21; C‑340/19, p. 33; C-810/18, p. 24; C‑306/18, p. 33 e 34; C‑138/18, p. da 67 a 69, C‑670/19, p. 35).

La medesima Corte UE ha altresì ribadito nel tempo che il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive (v. C-128/73, p. 3; C-396/02, p. 27; C-495/03, p. 47), quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli corrispondenti (v. C-42/99, p. 13; C-178/14, p. 21; C-143/15, p. 44, C-306/18, p. 36; C-810/18, p. 25). La destinazione del prodotto di cui trattasi può costituire un criterio oggettivo di classificazione, sempreché sia inerente a tale prodotto, e deve essere valutata in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dello stesso (v. tra i tanti C‑435/15, p. 40 nonché C-268/18, p. 29), richiedendo al tal fine di valutare, caso per caso, tanto l’uso cui il prodotto è destinato dal fabbricante, quanto le modalità e il luogo della sua utilizzazione” (v. C-268/18, p. 29; C‑435/15, p. 40; C‑547/13, p. 52).

Quanto all’uso della merce da classificare, in C-547/13, ad esempio, il giudice del rinvio chiedeva se la NC andasse interpretata nel senso che i prodotti destinati al trattamento di problemi dermovascolari e dermatologici e il cui funzionamento prevedeva il ricorso alla tecnologia laser, dovessero essere classificati quali strumenti o apparecchi per la medicina o apparecchi di meccanoterapia, di cui alle voci 9018 o 9019 della NC, o se la NC andasse interpretata nel senso che tali prodotti dovessero essere classificati quali apparecchi elettrici con una funzione specifica, di cui alla voce 8543 della NC.

Lì la Corte ribadiva che tra gli elementi pertinenti si devono valutare l’uso cui tali prodotti sono destinati dal fabbricante, nonché le modalità e il luogo di utilizzazione di questi ultimi. La destinazione dei prodotti al trattamento di una o di diverse patologie e il fatto che tale trattamento debba essere eseguito in un centro sanitario autorizzato e sotto il controllo di un medico costituiscono indizi idonei a stabilire che detti prodotti sono destinati a fini medici. Al contrario, la circostanza che i prodotti permettano principalmente miglioramenti estetici e la loro possibile manipolazione al di fuori di un ambito sanitario, ad esempio in un centro estetico e senza l’intervento di un medico, costituiscono indizi idonei a escludere che detto prodotto sia destinato a fini medici. Le dimensioni, il peso e la tecnologia utilizzata non costituiscono elementi determinanti per la classificazione di prodotti, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale.

4) La classificazione degli assortimenti

Nel rispondere al giudice del rinvio il Tribunale, in T-69/2025, ha premesso la necessità, al fine della corretta classificazione della merce in questione, di determinare se la nozione di prodotti presentati in assortimenti, ai sensi della nota 3 della sezione VI della NC su citata, debba essere interpretata in modo diverso da quella di merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, ai sensi della Regola generale 3, lett. b), come precisata dalle linee guida della Commissione UE della NC (v. C-499/14, p. 34), relative alla classificazione nella NC delle merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, applicate ratione temporis (v. GU 2013, C 105, pag. 1).

A tal riguardo,  la NC  le note esplicative della NC definiscono la nozione di prodotti presentati in assortimenti di cui alla nota 3 della sezione VI della NC.

Nelle Note esplicative del SA (NESA) della nota 3 della sezione VI, si fa presente che questa riguarda soltanto assortimenti i cui elementi costitutivi siano riconoscibili come destinati, dopo essere stati mescolati, a costituire un prodotto della sezione VI o VII, sempre a condizione che soddisfino le condizioni delle lettere da a) a c) della nota.

Nelle NESA si fa l’esempio, in tema di assortimenti, dei cementi e degli altri prodotti per l’otturazione dentaria di cui alla voce 3006, nonché taluni colori e vernici di cui alle voci da 3208 a 3210 e i mastici, etc., di cui alla voce 3214.

I cementi ed i prodotti per l’otturazione dentaria sono solitamente preparazioni a base di sali metallici (ad esempio, fosfato di zinco, cloruro di zinco), ossidi metallici, guttaperca o materie plastiche, e possono anche essere costituiti da leghe metalliche (incluse le leghe di metalli preziosi), preparate appositamente come prodotti per l’otturazione dentaria le quali, sebbene di norma non contengano mercurio, sono talvolta chiamate amalgami (rientrano anche i prodotti destinati alle otturazioni tanto temporanee quanto permanenti). 

 

Era quindi rilevante il modo in cui andasse intesa la nozione di assortimento ai sensi della nota 3 citata nonché se il sistema a capsule costituisse un assortimento da classificare nella voce pertinente al prodotto da mescolare.

Ciò perché, ove si tratti di un assortimento ai sensi della nota 3, il sistema a capsule dovrebbe essere classificato nella voce pertinente al prodotto che deve essere ottenuto con il suo impiego a seguito della mescolanza dei due elementi costitutivi (quindi la voce 2843 NC relativa agli amalgami di metalli preziosi e non la voce 3006 NC relativa ai prodotti per l’otturazione dentaria).

Ove poi non si configuri un assortimento ai sensi della nota 3 citata, allora il prodotto da ottenere sarebbe irrilevante ai fini della classificazione, dovendosi applicare la nota 2 della sezione VI della NC (quindi la voce 3006 NC, sottovoce 3006 40 00 NC, relativa ai prodotti per l’otturazione dentaria, poiché il condizionamento delle capsule per la vendita al minuto corrisponde a tale impiego).

In sentenza il Tribunale osserva che, ai fini dell’applicazione della nota 3 richiamata, la classificazione dei prodotti è determinata in funzione non già dell’elemento costitutivo che conferisce loro il loro carattere essenziale, bensì del prodotto ottenuto dalla miscelazione degli elementi costitutivi che rientrano, in tutto o in parte, nella sezione VI della NC. 

La nota 3 citata, prosegue il Tribunale, costituisce quindi una disposizione specifica, che stabilisce le proprie condizioni di applicazione, distinte da quelle previste dalla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC. Tale nota, in quanto regola speciale, prevale sulla regola generale 3, lettera b), per l’interpretazione della NC (v. la Regola generale 1).

Ciò, del resto, è confermato dalle linee guida della Commissione UE dell’11 aprile 2013 (GUUE 2013, C 105, pag. 1), che avevano previsto che la Regola generale 3, lett. b), non si applicava in presenza di una disposizione speciale relativa agli assortimenti

Di qui, prosegue il Tribunale, la necessità di interpretare la nozione di prodotti presentati in assortimenti, in modo autonomo, alla luce delle condizioni specifiche da essa enunciate.

5) Le condizioni di applicazione della nota 3

Affinché le capsule in questione possano essere qualificate come prodotti presentati in assortimenti, questi devono consistere in più elementi costitutivi distinti, la cui nozione richiede necessariamente che i prodotti destinati a costituire il prodotto finito siano fisicamente distinti gli uni dagli altri.

Nel caso di specie, invece, risulta che i due elementi costitutivi, benché fisicamente separati a causa della loro confezione in due cavità distinte, sono inscindibilmente connessi, dal momento che è impossibile separare tali cavità senza distruggere la capsula che li contiene. 

Tale interpretazione, osserva il tribunale, è peraltro conforme alla finalità della nota 3 che mira a garantire una classificazione fondata sul prodotto derivato dalla miscela, quando gli elementi costitutivi distinti sono riconoscibili come destinati, una volta immessi in libera pratica, ad essere assemblati in un prodotto finito.

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