×
HOME

/

DOSSIER

/

PROMPT IA SU CASI PRATICI

/

SALE AND LEASE-BACK: IL CONFINE TRA PLUSVALENZA E FINANZIAMENTO

Sale and lease-back: il confine tra plusvalenza e finanziamento

Prezzo, fair value e rischi contrattuali guidano la corretta lettura contabile e finanziaria dell’operazione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il quesito: 

“La società Gamma S.p.A., operante nel settore della logistica, detiene un immobile strumentale iscritto in bilancio con un costo storico di euro 4.800.000, un fondo ammortamento di euro 2.100.000 e un valore netto contabile, alla data dell’operazione, pari a euro 2.700.000.

In data 30 aprile 2025, la società cede tale immobile a una società di leasing per un corrispettivo di euro 3.600.000 e, contestualmente, stipula con la medesima controparte un contratto di locazione finanziaria avente a oggetto lo stesso bene, al fine di continuare a utilizzarlo senza soluzione di continuità. Il contratto di leasing prevede un maxicanone iniziale di euro 300.000, n. 144 canoni mensili di euro 31.500, una durata complessiva di 12 anni e un prezzo di riscatto finale pari a euro 180.000. Sotto il profilo strettamente contabile, dalla cessione emerge una differenza positiva tra il corrispettivo di vendita e il valore netto contabile dell’immobile pari a euro 900.000. Tuttavia, pochi giorni prima della cessione, una perizia indipendente aveva attribuito al bene un valore di mercato di circa euro 3.050.000. Il prezzo convenuto nell’operazione risulta quindi superiore di euro 550.000 rispetto al presumibile fair value dell’immobile.
Il caso presenta un ulteriore elemento di complessità, in quanto il contratto prevede che Gamma S.p.A. continui a sostenere per tutta la durata del rapporto le spese di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo dell’immobile. Inoltre, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, è prevista una clausola che impone a Gamma S.p.A. di corrispondere alla società di leasing un importo minimo garantito idoneo ad assicurare a quest’ultima il recupero del capitale investito e di un rendimento prefissato.

Ciò posto, si chiede di esaminare il corretto trattamento contabile dell’operazione nel bilancio di Gamma S.p.A., soffermandosi in particolare sui seguenti profili: se l’intera differenza positiva di euro 900.000 possa essere qualificata come plusvalenza da rilevare e rinviare lungo la durata del contratto di leasing, oppure se la quota di corrispettivo eccedente il valore di mercato del bene, pari a euro 550.000, debba essere considerata, nella sostanza economica dell’operazione, come una componente di natura finanziaria; se la permanenza in capo alla società utilizzatrice di rilevanti oneri e rischi economici connessi all’immobile possa incidere sulla qualificazione sostanziale dell’operazione; e, più in generale, se il sale and lease back in esame debba essere letto come una cessione con plusvalenza da riscontare, oppure, almeno in parte, come una forma di finanziamento garantito.”

Commento del caso, vediamo la risposta dell’assistente digitale MIA Summa Bilancio.

ABBONATI SUBITO a

"Luig-IA" la tua consulente virtuale di Studio

il primo assistente virtuale che combina l’intelligenza artificiale con una banca dati di oltre 250 eBook professionali, curati e aggiornati da esperti del settore fiscale, tributario e del lavoro

1) Profili normativi, lettura sostanziale e scritture contabili dell’operazione

Sotto il profilo civilistico, vengono in rilievo anzitutto l’art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis, c.c., che impone di privilegiare la sostanza economica dell’operazione rispetto alla sua forma giuridica, e l’art. 2425-bis, comma 4, c.c., secondo cui le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con successiva locazione finanziaria al venditore devono essere ripartite lungo la durata del contratto di leasing.

Quanto ai principi contabili nazionali, assumono particolare rilievo l’OIC 12, con riferimento alla struttura del bilancio d’esercizio e al trattamento delle operazioni di lease-back, l’OIC 16, per i profili relativi alla contabilizzazione delle immobilizzazioni materiali e delle relative plusvalenze o minusvalenze, nonché l’OIC 11, che richiama, tra i postulati del bilancio, la necessità di rappresentare i fatti aziendali secondo la loro effettiva sostanza economica.

Sul piano della prassi, meritano inoltre di essere richiamate la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/E del 2017, in tema di lease-back in costruendo, e la Risoluzione n. 212/E del 2007, relativa al subentro nei contratti di leasing.

Vedi la presentazione di "Luig-IA"

ABBONATI SUBITO a

"Luig-IA" la tua consulente virtuale di Studio

il primo assistente virtuale che combina l’intelligenza artificiale con una banca dati di oltre 250 eBook professionali, curati e aggiornati da esperti del settore fiscale, tributario e del lavoro

2) Analisi tecnica e qualificazione dell’operazione

1. Applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Il primo snodo interpretativo riguarda l’applicazione dell’art. 2423-bis c.c., che impone di rappresentare le operazioni secondo la loro sostanza economica e non soltanto in base alla loro configurazione giuridico-formale. Nel caso in esame, tale principio assume rilievo centrale, poiché occorre stabilire se il sale and lease-back realizzi una genuina cessione dell’immobile con emersione di una plusvalenza, oppure se, almeno in parte, esso debba essere letto come una forma di finanziamento garantito dal bene.

In altri termini, la forma contrattuale evidenzia una vendita seguita dalla stipula di un contratto di locazione finanziaria; tuttavia, la valutazione contabile non può arrestarsi a questo dato esteriore, dovendo invece verificare se il complesso delle clausole pattizie e degli effetti economici dell’operazione conduca, in concreto, a una traslazione effettiva dei rischi e benefici del bene, ovvero a una mera operazione di monetizzazione della capacità finanziaria dell’immobile.

3) Analisi della componente di corrispettivo eccedente il fair value

Un secondo profilo di particolare rilievo concerne la circostanza che il corrispettivo di cessione risulti superiore al valore di mercato periziato del bene. Nel caso di specie, a fronte di un fair value stimato in euro 3.050.000, l’immobile viene ceduto per euro 3.600.000, con un’eccedenza pari a euro 550.000.

Tale differenziale rappresenta un elemento che induce a interrogarsi sulla reale natura della componente positiva emersa dalla cessione. Più precisamente, la quota di prezzo che eccede il fair value non appare riconducibile, in senso proprio, a una plusvalenza da realizzo, in quanto non riflette un effettivo maggior valore economico del bene, non risulterebbe normalmente ottenibile in una libera negoziazione tra parti indipendenti e, soprattutto, sembra trovare compensazione nel maggior onere complessivo dei canoni di leasing previsti dal contratto.

Sotto il profilo sostanziale, questa eccedenza di euro 550.000 presenta quindi i caratteri di una componente finanziaria più che di una plusvalenza economica. In concreto, Gamma S.p.A. beneficia, al momento della cessione, di una maggiore liquidità immediata, ma tale vantaggio non si traduce in un realizzo pienamente acquisito: esso viene infatti, nella sostanza, restituito nel tempo mediante il pagamento di canoni più onerosi, che incorporano implicitamente anche la remunerazione del capitale anticipato dalla società di leasing.

Ne deriva che la componente eccedente il fair value non dovrebbe essere letta come espressione di un’autonoma creazione di valore, bensì come il riflesso di una provvista finanziaria anticipata, strutturata all’interno dell’operazione contrattuale e destinata a essere riassorbita nel corso del rapporto.

4) Dimostrazione analitica: calcolo del tasso implicito

Per verificare la natura finanziaria dell’eccedenza di corrispettivo, è utile osservare i flussi economico-finanziari dell’operazione dal punto di vista della società di leasing, così da stimarne il tasso interno di rendimento implicito.

Flussi finanziari della società di leasing

Data

Descrizione

Esborso

Incasso

30/04/2025

Acquisto immobile

(3.600.000)


30/04/2025

Maxicanone


300.000

Mesi 1-144

Canoni mensili (€ 31.500 × 144)


4.536.000

Fine contratto

Riscatto


180.000

TOTALE


(3.600.000)

5.016.000

Sotto il profilo nominale, l’operazione genera per la società di leasing un differenziale positivo complessivo pari a euro 1.416.000, dato dalla differenza tra gli incassi contrattuali complessivi (euro 5.016.000) e l’esborso iniziale per l’acquisto dell’immobile (euro 3.600.000). Tale differenziale corrisponde a circa il 39,3% del capitale investito, ma questo dato esprime soltanto un rendimento complessivo lordo sull’intera durata contrattuale e non un tasso annuo.

Se i flussi vengono invece analizzati secondo la logica finanziaria propria del TIR, il rendimento implicito dell’operazione risulta pari a circa 0,507% mensile, corrispondente a un tasso annuo effettivo di circa 6,26%.

Un simile livello di rendimento si colloca al di sopra dei valori frequentemente osservabili nelle operazioni di leasing immobiliare standard e costituisce quindi un ulteriore indice del fatto che il contratto incorpori una componente finanziaria significativa. In questa prospettiva, il maggior corrispettivo iniziale riconosciuto a Gamma S.p.A. non appare integralmente spiegabile come prezzo di realizzo del bene, ma sembra riflettere, almeno in parte, una anticipazione di liquidità destinata a essere recuperata dal concedente attraverso l’assetto economico complessivo dei canoni.

5) Permanenza di rischi e oneri in capo all’utilizzatore

Un ulteriore elemento rilevante ai fini della qualificazione sostanziale dell’operazione è rappresentato dalla permanenza, in capo a Gamma S.p.A., di una serie di rischi e oneri economicamente significativi connessi all’immobile oggetto del sale and lease-back. Tali previsioni contrattuali attenuano infatti gli effetti tipici di una vera cessione e rafforzano la lettura dell’operazione come struttura a prevalente contenuto finanziario.

a) Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo a carico dell’utilizzatore

Nel caso di specie, il contratto prevede che Gamma S.p.A. continui a sostenere, per tutta la durata del rapporto, le spese di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo dell’immobile. Si tratta di un elemento tutt’altro che neutro, poiché tali costi sono normalmente riconducibili ai rischi economici connessi alla proprietà sostanziale del bene.

La permanenza di tali oneri in capo all’utilizzatore evidenzia, sul piano economico, che i rischi di deterioramento, obsolescenza tecnica e necessità di aggiornamento funzionale dell’immobile non risultano effettivamente trasferiti al concedente. In questa prospettiva, la società di leasing appare esposta in misura più limitata rispetto a quanto avverrebbe in una cessione pienamente sostanziale, mentre Gamma continua a sopportare una parte rilevante del rischio legato alla conservazione del valore economico del bene.

b) Clausola di importo minimo garantito in caso di risoluzione anticipata

Ancora più significativa è la clausola contrattuale che, in caso di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore, impone a Gamma S.p.A. di corrispondere alla società di leasing un importo minimo garantito tale da assicurare a quest’ultima il recupero del capitale investito e di un rendimento prefissato.

Una previsione di questo tipo riduce in misura sostanziale il rischio economico assunto dal concedente, il quale viene posto in condizione di recuperare integralmente la propria esposizione finanziaria anche in ipotesi patologiche del rapporto. Sotto il profilo sostanziale, tale meccanismo assume quindi una funzione molto vicina a quella di una garanzia finanziaria, più che a quella di una fisiologica clausola accessoria di un contratto di godimento.

Ne consegue che la società di leasing, più che assumere il rischio tipico del proprietario-investitore, sembra collocarsi in una posizione sostanzialmente assimilabile a quella di un finanziatore garantito, mentre Gamma S.p.A. continua a sopportare una parte significativa dei rischi economici connessi al bene e all’operazione nel suo complesso.

Scomposizione contabile della differenza positiva

Alla luce degli elementi esaminati, la differenza positiva complessiva di euro 900.000 emersa dalla cessione non può essere considerata, in modo indistinto, come una plusvalenza integralmente riferibile al realizzo del bene. Una lettura coerente con il principio della prevalenza della sostanza sulla forma impone infatti di distinguere tra la quota che esprime un effettivo maggior valore economicamente realizzato e la quota che, invece, appare sostanzialmente collegata alla funzione finanziaria dell’operazione.

Componente

Importo

Qualificazione

Trattamento contabile

Plusvalenza “fisiologica”

€ 350.000

Plusvalenza da cessione

Risconto passivo pluriennale, ai sensi dell’art. 2425-bis c.c., da ripartire lungo la durata del contratto di leasing

Eccedenza rispetto al fair value

€ 550.000

Componente finanziaria

Risconto passivo, da imputare nel tempo in coerenza con la struttura economica dei canoni

La ratio di tale scomposizione è chiara. La quota di euro 350.000, pari alla differenza tra il fair value dell’immobile (euro 3.050.000) e il relativo valore netto contabile (euro 2.700.000), rappresenta l’effettivo realizzo di un maggior valore del bene e può quindi essere letta come una plusvalenza economicamente giustificabile. In applicazione dell’art. 2425-bis, comma 4, c.c., tale componente non deve essere imputata integralmente a conto economico nell’esercizio della cessione, ma ripartita lungo la durata del contratto di leasing mediante iscrizione tra i risconti passivi.

Diversa è, invece, la natura della quota pari a euro 550.000, corrispondente all’eccedenza del corrispettivo pattuito rispetto al valore di mercato periziato del bene. Tale componente non sembra esprimere un autonomo incremento di valore dell’immobile, ma appare piuttosto riconducibile alla funzione finanziaria dell’operazione, in quanto rappresenta una maggiore liquidità ottenuta inizialmente dall’utilizzatore e destinata a essere riassorbita nel tempo attraverso l’assetto complessivo dei canoni contrattuali.

In questa prospettiva, l’eccedenza rispetto al fair value assume i tratti di un anticipo finanziario, o, se si preferisce, di un premio di liquidità incorporato nel regolamento negoziale, che non dovrebbe essere trattato come una plusvalenza in senso proprio, bensì come una componente da rinviare e assorbire nel corso del rapporto, in coerenza con la sua effettiva sostanza economica.

Proposta contabile e scritture 

Fase 1 – Rilevazione della cessione dell’immobile (30/04/2025)

Al momento della cessione, Gamma S.p.A. elimina dal proprio attivo il fabbricato, rileva il credito verso la società di leasing per il corrispettivo pattuito, iscrive il debito IVA e fa emergere contabilmente la differenza positiva complessiva di euro 900.000, che verrà poi integralmente rinviata secondo la sua diversa natura economica.

Scrittura n. 1 – Cessione del fabbricato e rilevazione della differenza positiva

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

B.II.1

Fondo ammortamento fabbricati strumentali

2.100.000,00

Dare

SP

C.II.1

Crediti v/società di leasing

4.392.000,00

Dare

SP

B.II.1

Fabbricati strumentali

4.800.000,00

Avere

SP

D.12

IVA a debito

792.000,00

Avere

CE

A.5

Plusvalenza da alienazione

900.000,00

Avere

Nota: l’IVA è calcolata al 22% sul corrispettivo di euro 3.600.000, per un importo pari a euro 792.000.

Scrittura n. 2 – Rinvio della plusvalenza economicamente giustificata

La quota di euro 350.000, pari alla differenza tra fair value e valore netto contabile, rappresenta la parte della plusvalenza che può essere qualificata come effettivo realizzo economico del bene. In applicazione dell’art. 2425-bis, comma 4, c.c., essa viene iscritta tra i risconti passivi e ripartita lungo la durata del contratto.

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

CE

A.5

Plusvalenza da alienazione

350.000,00

Dare

SP

E

Risconti passivi – plusvalenza da lease-back

350.000,00

Avere

 

Scrittura n. 3 – Rinvio della componente finanziaria implicita

La quota di euro 550.000, pari all’eccedenza del corrispettivo rispetto al fair value del bene, non esprime una plusvalenza in senso proprio, ma una componente di natura finanziaria incorporata nell’operazione. Anche tale importo viene quindi sospeso tra i risconti passivi, per essere imputato nel tempo in coerenza con la funzione economica dei canoni.

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

CE

A.5

Plusvalenza da alienazione

550.000,00

Dare

SP

E

Risconti passivi – componente finanziaria lease-back

550.000,00

Avere

Effetto sul conto economico 2025 al momento iniziale: la differenza positiva complessiva di euro 900.000 viene interamente rinviata e non resta imputata per intero nell’esercizio di cessione.

Fase 2 – Rilevazione del maxicanone iniziale (30/04/2025)

Il maxicanone iniziale costituisce un costo relativo al godimento del bene lungo l’intera durata contrattuale e, pertanto, non dovrebbe gravare integralmente sull’esercizio di pagamento, ma essere ripartito per competenza mediante risconto attivo.

Scrittura n. 4 – Rilevazione del maxicanone

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

CE

B.8

Canoni di leasing

300.000,00

Dare

SP

C.II.5-bis

IVA a credito

66.000,00

Dare

SP

D.7

Debiti v/società di leasing

366.000,00

Avere

Scrittura n. 5 – Risconto del maxicanone

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

D

Risconti attivi su maxicanone leasing

300.000,00

Dare

CE

B.8

Canoni di leasing

300.000,00

Avere

Il maxicanone dovrà essere imputato a conto economico lungo la durata del contratto di 12 anni, secondo il principio di competenza economica.

Fase 3 – Rilascio dei risconti negli esercizi successivi

a) Rilascio della plusvalenza “fisiologica”

La quota di euro 350.000 deve essere imputata a conto economico lungo la durata del leasing.

Quota annua teorica: € 350.000 / 12 = € 29.166,67

Scrittura di fine esercizio

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

E

Risconti passivi – plusvalenza da lease-back

29.166,67

Dare

CE

A.5

Quota di plusvalenza da lease-back

29.166,67

Avere

 

b) Rilascio della componente finanziaria implicita

La quota di euro 550.000, qualificata come componente finanziaria, deve essere progressivamente assorbita nel corso del contratto. In questa impostazione, essa può essere imputata sistematicamente a riduzione del costo dei canoni, così da riflettere la sua natura di componente anticipata incorporata nell’equilibrio economico dell’operazione.

Quota annua teorica: € 550.000 / 12 = € 45.833,33

Scrittura di fine esercizio

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

SP

E

Risconti passivi – componente finanziaria lease-back

45.833,33

Dare

CE

B.8

Canoni di leasing

45.833,33

Avere

 

c) Imputazione per competenza del maxicanone

Anche il maxicanone iniziale deve essere rilasciato lungo la durata del contratto.

Quota annua teorica: € 300.000 / 12 = € 25.000,00

Scrittura di fine esercizio

Schema

Voce di bilancio

Conto

Importo

D/A

CE

B.8

Canoni di leasing

25.000,00

Dare

SP

D

Risconti attivi su maxicanone leasing

25.000,00

Avere

 

La soluzione contabile proposta consente di rappresentare l’operazione in modo più coerente con la sua sostanza economica, evitando di qualificare come plusvalenza integralmente realizzata una differenza positiva che, almeno in parte, appare invece legata alla funzione finanziaria del sale and lease-back.

..

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Possibilità di utilizzare il motore di ricerca con AI

2

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

3

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

4

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

5

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

6

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

PROMPT IA SU CASI PRATICI · 03/05/2026 Novità per le perdite Covid sospese: effetti sui bilanci 2025

Novità per le perdite Covid sospese: Effetti sui bilanci 2025. Scadenza della “sterilizzazione” e obblighi di copertura

Novità per le perdite Covid sospese: effetti sui bilanci 2025

Novità per le perdite Covid sospese: Effetti sui bilanci 2025. Scadenza della “sterilizzazione” e obblighi di copertura

Costi di sviluppo software e bilancio: il confine tra investimento e costo di periodo

Costi di sviluppo software e bilancio: il confine tra investimento e costo di periodo

Operazioni di Bartering alla luce delle novità IVA nella legge di bilancio 2026

Bartering: fattispecie contrattuale assimilabile ad una forma moderna di baratto, aspetti civilisti e fiscali

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2026 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Paolo Maggioli.