Il bartering rappresenta una fattispecie contrattuale assimilabile ad una forma moderna di baratto, mediante la quale due o più imprese effettuano uno scambio di beni o servizi in compensazione, senza ricorrere, in maniera prevalente, al regolamento monetario, salvo eventuali conguagli in denaro.
Sul piano economico, il bartering si configura come un istituto strutturato e contrattualizzato, funzionale a esigenze economiche ben precise, quali la valorizzazione di capacità produttiva inutilizzata, la riduzione di uscite finanziarie e l’ottenimento di beni e servizi attraverso un meccanismo alternativo di regolazione dei rapporti commerciali.
Sul piano giuridico, la fattispecie non ha un autonomo riconoscimento tipico e viene generalmente ricondotta, in via analogica, allo schema della permuta ex art. 1552 c.c. pur presentando, nelle forme evolute e multilaterali, elementi di atipicità contrattuale.
L’articolo, in particolare, definisce la permuta come “…il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro”.
La logica economica del barter exchange consiste nell’offrire alle imprese un mercato alternativo, capace di valorizzare risorse produttive non pienamente impiegate e di consentire l’acquisizione di beni e servizi senza sostenere un’uscita monetaria.
In questo modo, il contratto assume una funzione di razionalizzazione degli scambi e di supporto alla gestione della liquidità aziendale.
La fattispecie può essere articolata in una forma bilaterale, quando lo scambio avviene tra due soli soggetti, oppure in una forma multilaterale, quando le operazioni si svolgono all’interno di un circuito organizzato.
In quest’ultimo caso, è centrale il ruolo della barter company che consiste nel regolare i rapporti tra le imprese aderenti e nel consentire la circolazione di crediti compensabili all’interno del network.
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1) Profili contabili e fiscali
Contabilmente, si originano due operazioni (una di acquisto e l’altra di vendita) che possono essere considerate distintamente rilevabili e richiedono, pertanto, autonoma rappresentazione.
La rilevazione di ciascuna operazione avviene al valore corrente del bene/servizio reso o di quello ricevuto. In particolare, l’OIC 34.13 stabilisce che: “nei contratti che prevedono il regolamento del corrispettivo attraverso un’attività diversa dalle disponibilità liquide, il prezzo complessivo del contratto è pari al valore corrente realizzabile di mercato di tali attività.”
Pertanto, la contabilizzazione del ricavo dovrà essere effettua al valore corrente della prestazione resa o del bene ceduto e, solo laddove esso non sia determinabile in maniera attendibile, in via residuale, al valore del servizio ricevuto o del bene acquisito.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, si applicano le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, commi 138-139) all’art. 13 del D.P.R. 633/1972. Nello specifico, la nuova formulazione modifica la base imponibile IVA per le operazioni permutative e per la datio in solutum, sostituendo il criterio del valore normale con quello dell’ammontare complessivo dei costi riferibili alla singola cessione o prestazione.
La complessità maggiore, dal punto di vista contabile, si riscontra in caso di bartering multilaterale.
Si ipotizzi infatti, di dover predisporre le scritture contabili relative ad una Barter company che acquista beni destinati alla rivendita e regola il relativo corrispettivo mediante la prestazione di servizi pubblicitari che acquisisce a sua volta da un’altra società. Ipotizzando che la prestazione vanga regolata soltanto a valle dell’effettiva vendita di beni, gli scenari possibili (ai quali corrisponderanno altrettante alternative contabili) saranno i seguenti:
- scenario 1: la società acquista le merci e le rivende nel medesimo esercizio, regolando il corrispettivo, contestualmente, mediante la prestazione di servizi;
- scenario 2: la società acquista le merci e le vende solo parzialmente nell’esercizio e per la restante parte nell’esercizio successivo;
- scenario 3: le merci vengono rivendute interamente nell’esercizio successivo o negli esercizi successivi.
Per l’iscrizione del ricavo a conto economico sarà necessario tenere in considerazione, tra l’altro, le previsioni dell’OIC 34.A5-A.7. In particolare, il paragrafo A5 specifica che: “quando in una transazione è coinvolta una terza parte oltre al venditore ed al cliente, è necessario che la società venditrice proceda con una valutazione di tutti gli elementi contrattuali per stabilire se sta agendo per conto proprio o per conto di terzi.”
Il principio contabile, al paragrafo successivo, identifica nei seguenti gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se la prestazione avviene per conto proprio o di terzi:
1) la società ha la responsabilità di fornire i beni/servizi al cliente;
2) la società ha il rischio di magazzino inteso come il rischio che i beni rimangano invenduti e quindi perdano di valore;
e 3) la società ha il potere discrezionale di decidere il prezzo del bene o del servizio. Infine, viene precisato che: “se la società non agisce per conto proprio deve contabilizzare la prestazione fatta al cliente come se agisse per conto di terzi. In tal caso, iscrive il ricavo della vendita al netto dei costi sostenuti per l’acquisto del bene, individuando in tal modo il valore della commissione spettante.”
Nel caso di specie, se dall’analisi dei punti prescritti dall’OIC 34, il barter risulta qualificabile come agent, i costi sostenuti per l’acquisizione della prestazione, rappresentati nel caso di specie dalle spese di pubblicità, costituiscono il parametro per la determinazione del ricavo netto.
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2) L’approfondimento di MIA SUMMA Bilancio
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Abbiamo chiesto al nostro Assistente AI il seguente parere contabile: Devo rappresentare un’operazione di bartering pubblicitario strutturato nel modo seguente: si tratta di un barter multilaterale in cui la società di barter acquista merci wholesale per 200 dalla società Alfa operante nel settore della moda, contemporaneamente si impegna a rivendere alla società alfa come controprestazione, servizi di pubblicità per 200 che acquista a sua volta da una società beta per 70 (soltanto nel caso in cui riesca a vendere prima le merci che verranno vendute sul mercato a 100). RISPOSTA BARTERING PUBBLICITARIO MULTILATERALE: ANALISI CONTABILE E FISCALE PREMESSA NORMATIVA E QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE Inquadramento civilistico e IVA L'operazione descritta configura un bartering multilaterale complesso con le seguenti caratteristiche strutturali:
Disciplina IVA post L. 199/2025 Dal 1° gennaio 2026, per le permute e operazioni assimilate (art. 13, co. 2, lett. d) DPR 633/72 modificato): Base imponibile IVA = ammontare complessivo dei COSTI sostenuti Nell'operazione in esame:
SCHEMA ECONOMICO DELL'OPERAZIONE
Margine operativo teorico SB:
IPOTESI 1: VENDITA INTEGRALE DELLE MERCI NELL'ESERCIZIO N Fase 1 - Acquisto merci da Alfa (permuta) Analisi IVA:
Scrittura n. 1 — Acquisto merci in permuta da Alfa
Nota: Il debito è classificato come "Altri debiti" in quanto non è un debito commerciale monetario tradizionale ma un'obbligazione di dare servizi. --- Fase 2 - Vendita merci sul mercato a terzi Vendita per 100 + IVA 22% = 122 Scrittura n. 2 — Vendita merci a terzi
Fase 3 - Acquisto servizi pubblicitari da Beta Essendosi verificata la condizione (vendita merci), SB acquista servizi da Beta. IVA: 70 × 22% = 15,40 Scrittura n. 4 — Acquisto servizi da Beta
Fase 4 - Cessione servizi pubblicitari ad Alfa (chiusura permuta) Analisi IVA:
Scrittura n. 5 — Cessione servizi ad Alfa (permuta)
Verifica quadratura IVA permuta:
Riepilogo Conto Economico - Ipotesi 1
IPOTESI 2: VENDITA PARZIALE MERCI NELL'ESERCIZIO N Assunzione: vendita del 60% delle merci nell'esercizio N, il restante 40% nell'esercizio N+1.
Conseguenza: i servizi pubblicitari vengono acquistati e rivenduti solo nell'esercizio N+1 (quando si completa la vendita). ESERCIZIO N Scrittura n. 6 — Acquisto merci da Alfa (permuta) - ESERCIZIO N Identica alla Scrittura n. 1
Scrittura n. 7 — Vendita parziale merci (60%) - ESERCIZIO N Vendita: 60 + IVA 22% = 73,20
Scrittura n. 8 — Rilevazione rimanenze finali - 31/12/N
Stato Patrimoniale al 31/12/N:
Conto Economico N:
ESERCIZIO N+1 Scrittura n. 9 — Apertura rimanenze - 1/1/N+1
Scrittura n. 10 — Vendita residuo merci (40%) - ESERCIZIO N+1 Vendita: 40 + IVA 22% = 48,80
Scrittura n. 11 — Acquisto servizi da Beta - ESERCIZIO N+1 Ora si verifica la condizione per l'acquisto
Scrittura n. 12 — Cessione servizi ad Alfa (chiusura permuta) - N+1
Conto Economico N+1:
Risultato complessivo biennio: -60 (N) + 90 (N+1) = +30 ✓ --- IPOTESI 3: NESSUNA VENDITA NELL'ESERCIZIO N Le merci restano interamente in magazzino nell'esercizio N. ESERCIZIO N Scrittura n. 13 — Acquisto merci da Alfa - ESERCIZIO N Identica precedenti
Nessun'altra operazione nell'esercizio N. Stato Patrimoniale al 31/12/N:
VALUTAZIONE RIMANENZE AL 31/12/N Problema contabile critico: le rimanenze sono iscritte a 200, ma il presumibile valore di realizzo è solo 100. OIC 13.22: Le rimanenze sono valutate al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato. Necessaria svalutazione: 200 - 100 = 100 Scrittura n. 14 — Svalutazione rimanenze - 31/12/N
Conto Economico N (rettificato):
ESERCIZIO N+1 Scrittura n. 15 — Vendita merci - ESERCIZIO N+1 Vendita: 100 + IVA 22% = 122
Scrittura n. 16 — Scarico rimanenze al valore svalutato
Scritture n. 17 e 18 — Acquisto e cessione servizi N+1 Identiche alle Scritture n. 11 e 12 Conto Economico N+1:
PROSPETTO RIEPILOGATIVO COMPARATIVO
NOTE CRITICHE E RACCOMANDAZIONI 1. Classificazione del debito verso Alfa Il debito di 215,40 è un'obbligazione di dare servizi (non monetaria). Alternative contabili:
2. Rilevanza della condizione sospensiva L'acquisto dei servizi è subordinato alla vendita delle merci: si tratta di una condizione sospensiva civilistica (art. 1353 c.c.). OIC 31: gli accantonamenti per oneri sono rilevati quando:
In particolare, la scelta di contabilizzare sin da subito l’obbligo verso Alfa presuppone una elevata probabilità di completamento della vendita, mentre in presenza di forte alea, l’alternativa è l’accantonamento di un fondo rischi.
3. Principio di competenza economica OIC 34: i ricavi sono rilevati quando il processo produttivo è completato e lo scambio è avvenuto. Nel bartering: lo scambio si perfeziona simultaneamente con:
4. Informativa obbligatoria (Art. 2427 c.c.) Nota Integrativa deve indicare:
Fonte: Redazione Summa (elaborazione da Codice Civile artt. 1353, 2423-bis, 2424, 2426, 2427; DPR 633/72 art. 6, 13; L. 199/2025 art. 1 co. 138-139; OIC 13, OIC 19, OIC 31, OIC 34; TUIR artt. 83, 92)
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