L’art. 6 del D.L. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”), convertito dalla Legge 40/2020, ha introdotto, in epoca Covid, una normativa di carattere emergenziale finalizzata ad attenuare gli effetti potenziali della pandemia sui bilanci delle imprese.
In particolare, la ratio della norma era garantire una temporanea sterilizzazione degli effetti patrimoniali delle perdite, in quanto queste ultime emergevano, in quel frangente, non a causa della compromissione strutturale del presupposto della continuità aziendale, bensì, in ragione, di un evento esterno a carattere transeunte, quale appunto la crisi pandemica.
Nello specifico, la norma si era posta l’obiettivo di introdurre una sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale sociale previsti dagli artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c., mitigando di fatto gli effetti civilistici associati alla presenza di perdite di bilancio.
In particolare, l’art. 6, co. 1 (successivamente modificato, tra l’altro, dalla legge di bilancio 2021), in deroga a quanto previsto dall’art. 2446 c.c., relativo all’obbligo di riduzione del capitale sociale per perdite superiori ad un terzo, e dall’art. 2447 c.c., nel caso in cui le perdite siano tali da portare il capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha previsto che il termine per l’adozione dei provvedimenti conseguenti sia differito all’assemblea che approva il bilancio del quinto esercizio successivo a quello in cui la perdita è emersa (per le perdite 2020, quindi, all’approvazione del bilancio 2025, nella primavera 2026).
Tale favor, originariamente previsto solo per le perdite emerse nel 2020, è stato poi esteso anche alle perdite realizzate nel 2021 e nel 2022.
Fa da contraltare alla “sterilizzazione” delle perdite prevista dalla normativa, l’obbligo di indicare in nota integrativa le perdite realizzate distintamente, evidenziandone la natura, l’origine e la movimentazione nel corso degli esercizi interessati.
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1) Profili contabili associati alla fine della deroga
Con il bilancio 2025 si conclude il regime di deroga limitatamente alle perdite emerse nell’esercizio 2020, mentre continua a trovare applicazione per le perdite emerse negli esercizi 2021 e 2022.
Per queste annualità, infatti, la sospensione è ancora in vigore fino all’approvazione, rispettivamente, dei bilanci 2026 e 2027, in applicazione del meccanismo del differimento al quinto esercizio successivo.
Tuttavia, la Nota Integrativa del bilancio 2025 deve fornire informativa chiara e dettagliata su:
- ammontare delle perdite non ancora coperte;
- data di scadenza della sospensione;
- prospettive di generazione di utili nei prossimi esercizi;
- eventuali riserve disponibili per la copertura;
- implicazioni sulla continuità aziendale.
Qualora le perdite realizzate nel 2020 incidano per oltre un terzo del capitale sociale, una volta cessato il regime di sospensione si rende necessario, ai sensi dell’art. 2446 c.c. (ovvero dell’art. 2447 c.c. nei casi più gravi), che l’assemblea adotti gli opportuni provvedimenti per la loro copertura o per la ricapitalizzazione della società.
Ai fini della copertura delle perdite è possibile utilizzare le riserve del patrimonio netto seguendo una gerarchia che prevede, in primo luogo, l’impiego delle riserve disponibili (tra cui quelle statutarie e straordinarie), successivamente quello della riserva legale nei limiti della quota eccedente il quinto del capitale sociale e, infine, quello delle eventuali riserve in sospensione di imposta, nel rispetto dei vincoli che le caratterizzano.
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2) Perdite di bilancio: l'approfondimento di MIA SUMMA Bilancio
L’approfondimento di MIA SUMMA Bilancio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abbiamo chiesto al nostro Assistente AI: Potresti propormi un caso contabile di copertura delle perdite Covid nel bilancio 2025. Risposta Caso Pratico: Alfa S.p.A. - Gestione Perdite Covid nel Bilancio 2025 Dati Iniziali della Società Situazione Patrimoniale al 31.12.2019:
Evoluzione delle Perdite nel Quinquennio
Analisi della Situazione al 31.12.2025 Bilancio di Chiusura:
Calcolo della Perdita Residua e Verifica Soglie Perdita complessiva non coperta: Verifica art. 2446 c.c. (perdita superiore a 1/3 del capitale):
Soluzioni Operative per l'Assemblea 2026 Opzione A: Riduzione del Capitale e Contestuale Ricostituzione 1. Riduzione del capitale per copertura perdita:
Situazione post-riduzione:
2. Aumento del capitale a € 500.000,00:
Opzione B: Azzeramento e Ricostituzione con Sovrapprezzo 1. Azzeramento integrale del capitale:
2. Ricostituzione con sovrapprezzo:
3. Utilizzo sovrapprezzo per copertura residuo perdita:
Opzione C: Versamenti Soci a Copertura Perdite Versamento a fondo perduto dei soci:
Utilizzo riserva per copertura:
Informativa Obbligatoria in Nota Integrativa del Bilancio 2025 Per le Perdite 2020 (Sospensione Scaduta) La società ha applicato la disciplina prevista dall'art. 6 del D.L. 23/2020 per le perdite emerse nell'esercizio 2020, pari a € 800.000,00. Nel corso del quinquennio 2021-2025, sono stati conseguiti utili complessivi per € 650.000,00 (di cui € 250.000,00 nell'esercizio 2025), riducendo la perdita residua a € 350.000,00. Tale perdita comporta una riduzione del capitale sociale superiore a un terzo (perdita € 350.000,00 a fronte di un capitale di € 500.000,00), determinando l'operatività degli obblighi previsti dall'art. 2446 c.c. L'Assemblea straordinaria, convocata contestualmente all'approvazione del presente bilancio, delibererà in merito alla copertura della perdita mediante riduzione del capitale sociale da € 500.000,00 a € 150.000,00 e contestuale aumento a € 500.000,00 mediante nuovi conferimenti in denaro già sottoscritti dai soci. Per le Perdite 2021 e 2022 (Sospensione in Corso) La società ha altresì subito perdite negli esercizi 2021 (€ 120.000,00) e 2022 (€ 80.000,00), per le quali opera la sospensione degli obblighi di copertura prevista dalla normativa emergenziale fino all'approvazione del bilancio 2026 (esercizio 2021) e del bilancio 2027 (esercizio 2022). Gli utili conseguiti negli esercizi successivi e le prospettive reddituali per il biennio 2026-2027, supportate dal budget approvato dal Consiglio di Amministrazione, consentono di ritenere che tali perdite saranno integralmente assorbite entro i termini previsti dalla normativa, senza necessità di riduzione del capitale sociale. Implicazioni Fiscali Trattamento dei Versamenti Soci Ai sensi dell'art. 88 co. 4-bis TUIR, i versamenti a copertura perdite:
Riporto delle Perdite Fiscali Le perdite fiscali generate negli esercizi 2020-2022 possono essere:
Rischi e Criticità da Monitorare Continuità Aziendale Se la perdita residua, anche dopo la copertura con utili 2025, pone incertezze significative sulla capacità della società di proseguire l'attività, è necessario:
Equilibri Finanziari La riduzione del capitale può compromettere:
Fonte: Redazione Summa (elaborazione da D.L. 23/2020, L. 40/2020, D.L. 228/2021, L. 15/2022, D.L. 198/2022, artt. 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter c.c., OIC 28, OIC 11, OIC 29, art. 88 TUIR)
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