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CESSIONI INTRACOMUNITARIE: QUANDO INIZIANO I 90 GIORNI PER EVITARE SANZIONI

Cessioni intracomunitarie: quando iniziano i 90 giorni per evitare sanzioni

Risposta n. 65/2026: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su SAL, lavorazioni e decorrenza del termine per la prova nelle operazioni intra-UE

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Con la risposta a interpello n. 65/2026, l’Agenzia delle Entrate interviene su una questione operativa di grande rilevanza per le imprese coinvolte in commesse complesse e lavorazioni pluriennali: la corretta qualificazione delle cessioni intracomunitarie in presenza di stati avanzamento lavori (SAL) e, soprattutto, la decorrenza del termine di 90 giorni per la prova del trasferimento dei beni in altro Stato membro. Il documento di prassi, pur senza affrontare in via definitiva la qualificazione giuridica dell’operazione, fornisce indicazioni chiare sul momento rilevante ai fini IVA, con impatti significativi in termini di fatturazione, gestione del rischio sanzionatorio e compliance documentale.

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1) SAL e cessioni intracomunitarie: il nodo della qualificazione dell’operazione

Il caso esaminato riguarda una società italiana impegnata nella realizzazione di impianti complessi su commessa, con fatturazione progressiva legata al raggiungimento di specifiche milestone contrattuali. I beni, tuttavia, pur essendo oggetto di trasferimento “formale” della proprietà al cliente comunitario, restano fisicamente in Italia per essere completati, assemblati e collaudati prima della spedizione finale.

In tale contesto, l’istante ha ritenuto di poter applicare il regime di non imponibilità di cui all’articolo 41 del decreto-legge n. 331/1993 già in fase di fatturazione dei SAL, assumendo che il trasferimento della proprietà fosse sufficiente a integrare una cessione intracomunitaria.

L’Agenzia, pur non entrando nel merito della qualificazione complessiva dell’operazione – che potrebbe anche essere ricondotta a schemi diversi dalla cessione di beni, quali prestazioni complesse o lavorazioni conto terzi – evidenzia un principio fondamentale: ai fini IVA, non è sufficiente il trasferimento giuridico della proprietà, ma è necessario che il bene sia concretamente idoneo ad essere destinato al trasferimento intracomunitario.

Ne consegue che i pagamenti a SAL assumono, nella sostanza, la natura di acconti relativi a un’operazione unitaria non ancora perfezionata sotto il profilo della movimentazione fisica del bene.

2) Il momento rilevante: la cessione si perfeziona con la spedizione del bene

Il chiarimento centrale della risposta riguarda l’individuazione del momento in cui una cessione intracomunitaria può considerarsi effettivamente realizzata. Richiamando l’articolo 41 del D.L. n. 331/1993 e la consolidata prassi amministrativa, l’Agenzia ribadisce che il trasferimento dei beni in altro Stato membro costituisce un elemento costitutivo della fattispecie.

Nel caso di specie, benché il cessionario acquisisca progressivamente la proprietà dei beni in corso di lavorazione, la cessione rilevante ai fini IVA si realizza soltanto quando i beni risultano ultimati e pronti per la spedizione verso lo Stato membro di destinazione.

In questa prospettiva, il momento determinante non è quello della fatturazione né quello del trasferimento formale della proprietà, bensì quello in cui i beni vengono consegnati al vettore o comunque messi in condizione di essere trasportati fuori dal territorio nazionale.

Si tratta di un passaggio di grande rilievo operativo, in quanto sposta il focus dalla dimensione contrattuale a quella sostanziale e materiale dell’operazione, coerentemente con l’impostazione unionale dell’IVA, che attribuisce centralità al movimento fisico dei beni.

3) Il termine dei 90 giorni: decorrenza, funzione e rischi operativi

Alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 87/2024, l’Agenzia affronta il tema della decorrenza del termine di 90 giorni entro cui deve essere acquisita la prova dell’avvenuto trasferimento dei beni in altro Stato membro, al fine di evitare l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 471/1997.

Il chiarimento è netto: il termine non decorre dalla data di emissione della fattura, bensì dal momento in cui i beni sono consegnati per il trasporto, ossia quando ha effettivamente inizio la spedizione intracomunitaria, circostanza che deve essere comprovata mediante idonea documentazione (DDT, CMR o mezzi equivalenti).

Decorso inutilmente tale termine senza che sia disponibile la prova del trasferimento, il cedente è tenuto a regolarizzare l’operazione mediante emissione di nota di debito e versamento dell’imposta entro i successivi 30 giorni, al fine di evitare la sanzione pari al 50% dell’IVA.

Resta tuttavia ferma, in linea con la giurisprudenza unionale, la possibilità di recuperare l’imposta versata qualora la prova del trasferimento venga acquisita successivamente, mediante emissione di nota di variazione o istanza di rimborso.

Il quadro che emerge impone alle imprese una particolare attenzione nella gestione dei flussi documentali e nella corretta qualificazione delle operazioni: non basta fatturare a un soggetto passivo comunitario per applicare la non imponibilità, essendo necessario dimostrare in modo puntuale e tempestivo l’effettivo trasferimento fisico dei beni. In mancanza, il rischio non è solo sanzionatorio, ma anche di riqualificazione complessiva dell’operazione ai fini IVA.

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