I piani di stock option e stock grant possono essere definiti come un meccanismo di rimunerazione variabile mediante il quale una società può concedere ai propri dipendenti, o ad altri beneficiari individuati dal piano, diritti o strumenti collegati al capitale di rischio. In particolare, i due istituti si distinguono per la presenza, nelle stock option, di un prezzo di acquisto predeterminato e, nelle stock grant, per l’assegnazione gratuita o agevolata delle azioni. Infatti, mentre le stock option attribuiscono ai beneficiari il diritto di acquistare, a un prezzo determinato (strike price), azioni della società entro un periodo definito (exercise period), generalmente dopo il decorso di un periodo di maturazione (vesting period), le stock grant consistono nell’assegnazione gratuita o agevolata di azioni ai soggetti beneficiari.
Trattamento contabile dei piani di stock option e stock grant
A fronte dell’ambiguità relativa al trattamento contabile di questi istituti che non trovano esplicita collocazione all’interno dei principi contabili nazionali, l’OIC e l’Agenzia delle entrate hanno pubblicato il 29 gennaio 2026 una specifica scheda tecnica con l’obiettivo di chiarire l’iter operativo ai fini di una giusta rappresentazione contabile e fiscale della fattispecie. Innanzitutto, la scheda chiarisce l’ambito di applicazione, precisando che, i piani di stock option/stock grant ai quali si fa riferimento sono quelli che prevedono: 1. assegnazione gratuita o a pagamento ai propri dipendenti di azioni proprie (art. 2357 c.c.); 2. assegnazione gratuita di azioni a beneficio dei dipendenti in virtù di un aumento gratuito di capitale effettuato ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c.; 3. assegnazione di azioni a beneficio dei dipendenti a seguito di un aumento di capitale a pagamento effettuato ai sensi dell’art. 2441, comma 8, c.c.; e 4. piani di azionariato agli amministratori secondo le previsioni dell’art. 2389 c.c. In secondo luogo, la scheda specifica che, in mancanza di un principio di contabilizzazione ad hoc, il redattore di bilancio dovrà rivolgere lo sguardo, dapprima alla possibilità di applicare le modalità di contabilizzazione previste per altri istituti similari, in via analogica, e in assenza di questi ultimi, come nel caso di specie, all’OIC 11 – Finalità e postulati del bilancio d’esercizio, sviluppando una politica contabile coerente con i postulati generali del bilancio. La scheda OIC-AdE ritiene che, in questo contesto, la soluzione contabile possa essere mutuata dall’IFRS 2 – Share-based Payment. Secondo l’IFRS 2, nei piani equity-settled il costo deve essere rilevato a conto economico lungo il periodo in cui i servizi sono ricevuti, con contropartita in una riserva di patrimonio netto; nei piani cash-settled, invece, la contropartita è rappresentata da una passività.
Trattamento fiscale
Dal punto di vista fiscale, occorre distinguere tra due regimi: Nel regime in vigore prima della legge di bilancio 2025, i costi imputati a conto economico in applicazione del criterio contabile derivato dall’IFRS 2 assumono rilevanza fiscale secondo il principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del TUIR. Nel nuovo regime, introdotto dalla legge di bilancio 2025 mediante l’inserimento del comma 6-bis nell’art. 95 del TUIR, per le operazioni equity-settled i componenti negativi sono fiscalmente assimilati agli accantonamenti e risultano deducibili solo al momento dell’effettiva assegnazione degli strumenti finanziari ai dipendenti o agli altri beneficiari. Se le opzioni non vengono esercitate, i relativi oneri rimangono definitivamente indeducibili e la riserva iscritta a patrimonio netto assume, ai fini fiscali, natura di riserva di utili. Ciò che rileva ai fini dell’applicazione del primo ovvero del secondo regime è il momento in cui gli oneri sono rilevati per la prima volta in bilancio. In particolare: continua ad applicarsi il regime previgente per le operazioni i cui oneri sono stati rilevati per la prima volta in bilanci relativi a esercizi anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2025; si applica invece il nuovo regime alle operazioni i cui oneri sono rilevati per la prima volta nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 o in quelli successiv.
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Abbiamo chiesto al nostro Assistente AI: Mi forniresti un esempio di rappresentazione in contabilità e in bilancio di un piano di stock option e i relativi profili fiscali? Risposta Caso Contabile: Piano di Stock Option Quinquennale secondo IFRS 2 --- Dati del Piano di Stock Option Caratteristiche del piano:
Valutazione del Fair Value (Grant Date: 1° gennaio 2025) Modello utilizzato: Black-Scholes Parametri:
Fair Value totale del piano: --- Ipotesi di Esercizio delle Opzioni Scenario applicato:
Opzioni effettivamente esercitate: 80.000 su 90.000 maturate (88,9%) --- Calcolo Costo di Competenza Annuale Principio: Il costo totale stimato viene ripartito linearmente sul vesting period, con aggiustamenti per le stime di forfeitures. Anno 2025 Stima iniziale:
Anno 2026 Nessuna variazione di stima
Anno 2027 Evento: 1 dirigente si dimette (10.000 opzioni forfaited) Revisione stima:
Anno 2028 Nessuna ulteriore variazione
Anno 2029 (Fine Vesting Period) Conferma finale: 90.000 opzioni maturate
Situazione Patrimoniale al 31/12/2029:
Esercizio delle Opzioni (Exercising Period) Anno 2030: Esercizio di 70.000 Opzioni Operazione:
Calcolo sovrapprezzo:
Riserva residua: Euro 765.000,00 - Euro 595.000,00 = Euro 170.000,00 --- Anno 2031: Esercizio di 10.000 Opzioni Operazione:
Riserva residua: Euro 170.000,00 - Euro 85.000,00 = Euro 85.000,00 --- Anno 2032: Scadenza Opzioni Non Esercitate Evento: 10.000 opzioni scadono non esercitate Trattamento contabile IFRS 2: Scrittura contabile al 31/12/2032:
⚠️ Nota fiscale (regime post-2025): Se il piano fosse soggetto al nuovo regime, questa riserva diventerebbe fiscalmente riserva di utili. --- Prospetto Riepilogativo Movimentazione Riserva
Trattamento Fiscale Gli oneri rilevati a conto economico dal 2025 al 2029 sarebbero deducibili fiscalmente per competenza in applicazione del principio di derivazione rafforzata qualora trovasse applicazione il regime previgente (ante L. 207/2024) --- Trattamento Fiscale: Due Scenari Scenario A: Operazioni con oneri rilevati per la prima volta in bilanci antecedenti al 2025 (Regime previgente) Deducibilità fiscale:
--- Scenario B: Operazioni con oneri rilevati per la prima volta nel bilancio 2025 o successivi (Regime nuovo - L. 207/2024)” Deducibilità fiscale:
Totale dedotto: Euro 680.000,00 su Euro 765.000,00 rilevati (88,9%) Definitivamente indeducibile: Euro 85.000,00 (opzioni scadute) Natura fiscale riserva opzioni scadute: Riserva di utili (tassabile se distribuita) --- Riepilogo Scritture Complessive Totale operazioni contabilizzate: 8 scritture 1. ✅ Accantonamento 2025 --- Fonte: Redazione Summa (elaborazione da IFRS 2, Scheda OIC-AdE gennaio 2026, L. 207/2024, art. 95 TUIR) |
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