L’Organismo italiano di Contabilità, OIC , ha pubblicato la bozza degli emendamenti al Principio contabile OIC 32 “Strumenti finanziari derivati”. Gli obiettivi del Documento in consultazione pubblica sono: rendere più fedele la rappresentazione in bilancio di alcuni derivati usati nell’attività caratteristica dell’impresa, e risolvere le criticità emerse nei contratti legati all’energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con questa finalità il Documento interviene su tre profili applicativi di rilievo dell’OIC 32:
- la ricollocazione a conto economico del fair value di taluni derivati utilizzati nella gestione operativa,
- il trattamento dei contratti di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili per consumo proprio e
- la designazione, nelle coperture di flussi finanziari, di quantitativi variabili di energia elettrica prodotti da specifici impianti rinnovabili.
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1) Emendamenti all’OIC 32: nuova classificazione dei derivati usati gestionalmente per coprire il rischio prezzo
La prima modifica sostanziale degli emendamenti all’OIC 32 riguarda l’introduzione della voce B6-bis Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabilenel conto economico, destinata ad accogliere le variazioni positive e negative di fair value dei derivati che non rientrano nei paragrafi 56-60, in quanto sono usati gestionalmente per coprire il rischio prezzo.
Nella stessa voce confluisce anche la componente di inefficacia delle cash flow hedge relative a operazioni che impattano la gestione operativa.
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2) Emendamenti OIC 32: esclusione contratti energia elettrica da rinnovabili per consumo proprio
Aggiunta di nuovi paragrafi
Il nuovo paragrafo 7A chiarisce che i contratti di acquisto di energia elettrica inerenti a fonti rinnovabili per consumo proprio non rientrano nei derivati.
L’OIC chiarisce che un contratto di questo tipo non è considerato derivato solo perché una parte dell’energia, non utilizzata direttamente, venga rivenduta.
Diventa invece un derivato se si prevede che, nel complesso, la quantità di energia rivenduta in eccesso superi quella effettivamente utilizzata.
La valutazione va effettuata sulla base di informazioni ragionevoli e dimostrabili, riferite a un periodo che non deve superare i 12 mesi (nuovo paragrafo 7B).
È inoltre richiesto di indicare in nota integrativa se la società ha sottoscritto tali contratti.
3) Emendamenti OIC 32: cash flow hedge su energia rinnovabile
Il terzo emendamento riguarda l’hedge accounting sui flussi finanziari legati all’energia rinnovabile.
La bozza introduce la possibilità di designare come elemento coperto un ammontare variabile di energia, pari a quello prodotto da uno specifico impianto rinnovabile indicato nel contratto.
È un intervento importante, perché supera l’impostazione che consentiva di coprire solo quantità fisse e altamente probabili, con il rischio di far emergere inefficacie contabili che non riflettevano un reale disallineamento economico (sarà utile fare degli esempi una volta che l’emendamento diventa definitivo).
4) Emendamenti OIC 32: prima applicazione emendamenti segue l’OIC 29
La prima applicazione, secondo la bozza, potrà essere gestita in via prospettica ai sensi dell’OIC 29.
Questo significa che gli effetti degli emendamenti non necessariamente imporranno una ricostruzione retrospettiva integrale dei periodi precedenti, ma potranno essere rilevati guardando in avanti, secondo la disciplina transitoria che sarà confermata nella versione finale.
5) Emendamenti OIC 32: impatti sul bilancio e verifiche degli amministratori e organi di controllo
Rispetto agli emendamenti all’OIC 32 non ancora definitivi, si riepilogano in un quadro sinottico gli impatti sul bilancio e gli aspetti che potrebbero essere oggetto di verifica per amministratori e controllo di controllo.
Quadro sinottico
Emendamento OIC 32 | Impatto sul bilancio | Verifiche da fare per amministratori, sindaci e revisori |
Nuova classificazione dei derivati usati gestionalmente per coprire il rischio prezzo: introduzione della voce B6-bis. Le variazioni di fair value dei derivati non designati in hedge accounting, ma usati gestionalmente per coprire il rischio prezzo, confluiscono nella voce B6-bis “Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile”. Nella stessa voce confluisce anche la componente di inefficacia delle cash flow hedge relative a operazioni che impattano la gestione operativa. | Possibile riclassificazione dal comparto finanziario (sezione D) all’area operativa del conto economico, con effetti sulla lettura di EBIT, valore/costi della produzione, margini industriali e indicatori gestionali. Per alcune imprese, soprattutto commodity trader o soggetti che usano derivati nel core business, la rappresentazione della performance operativa diventa più aderente alla sostanza economica.
| Amministratori: documentare che l’uso del derivato discende dalla reale strategia di gestione del rischio e non da una mera scelta classificatoria; verificare la coerenza con policy, flussi operativi e beni riferibili all’attività caratteristica. Sindaci: vigilare sulla coerenza tra prassi gestionale, contrattualistica e classificazione in bilancio. Revisori: testare la sostanza economica dell’utilizzo “gestionale”, verificare la corretta imputazione alla B6-bis e la coerenza con la documentazione di risk management e con i contratti sottostanti. |
Nuovi par. 7A e par. 7B Contratti di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili per consumo proprio: esclusione dal perimetro dei derivati, salvo eccedenza rivenduta superiore all’energia utilizzata.
| Effetto diretto sulla qualificazione contabile del contratto: esclusione o inclusione nel perimetro dei derivati, con conseguenze sulla valutazione al fair value, sulle scritture di fine esercizio e sull’informativa. Impatto anche sulla nota integrativa, in particolare sui criteri di valutazione e sulla trasparenza dei contratti energetici sottoscritti
| Amministratori: predisporre analisi prospettiche attendibili su consumi, energia ritirata e quantità presumibilmente rivendute; conservare evidenze ragionevoli e dimostrabili riferite a un periodo massimo di 12 mesi; verificare la completezza dell’informativa in nota integrativa.
Sindaci: controllare la ragionevolezza del processo decisionale e la tenuta del presidio informativo su tali contratti.
Revisori: verificare assunzioni, dati previsionali, consuntivi storici, soglie di eccedenza rivenduta e corretto trattamento contabile come contratto “own use” oppure derivato; controllare l’informativa obbligatoria in nota integrativa.
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Cash flow hedge su energia rinnovabile: possibilità di designare un ammontare variabile di energia come elemento coperto. Il nuovo par. 66A consente, nelle coperture dei flussi finanziari relative ad acquisti o vendite programmate di energia elettrica, di designare come elemento coperto una quantità variabile pari a quella prodotta da uno specifico impianto rinnovabile indicato nel contratto. | Riduzione delle inefficacie meramente contabili che derivavano dall’obbligo di designare quantità fisse e altamente probabili. Migliore allineamento tra elemento coperto e strumento di copertura, con possibili effetti sulla misurazione dell’inefficacia, sulla riserva di cash flow hedge e sul risultato d’esercizio.
| Amministratori: verificare che il contratto individui chiaramente l’impianto di riferimento e che la designazione dell’elemento coperto rifletta il profilo variabile della produzione attesa; aggiornare la documentazione delle relazioni di copertura.
Sindaci: vigilare sulla correttezza del processo di designazione e sul presidio dei rischi legati alla variabilità della produzione.
Revisori: rieseguire il test di coerenza tra elemento coperto e strumento di copertura, verificare metodologia, fonti dati, produzione attesa dell’impianto e corretta contabilizzazione dell’inefficacia residua.
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Riclassificazione della componente di inefficacia delle coperture di flussi finanziari relative a operazioni operative. La bozza prevede che la parte inefficace delle cash flow hedge su operazioni che impattano la gestione operativa non confluisca più nella sezione D, ma nella B6-bis.
| Impatto sulla presentazione del conto economico e sui KPI di performance operativa. A parità di risultato netto, può cambiare la lettura dei margini operativi e delle componenti finanziarie. Occorre attenzione alla comparabilità con esercizi precedenti e con reporting gestionali interni.
| Amministratori: verificare la corretta distinzione tra coperture che impattano area operativa e coperture che impattano area finanziaria.
Sindaci: presidiare la coerenza dei criteri adottati nelle diverse fattispecie.
Revisori: controllare la corretta attribuzione tra area operativa e finanziaria, la quadratura con la riserva di cash flow hedge e la coerenza con i paragrafi richiamati dalla bozza. |
Disposizioni transitorie: decorrenza, applicazione anticipata e prima applicazione. La bozza indica che gli emendamenti si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 202X o data successiva; è prevista anche l’applicazione anticipata ai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 202X. Gli effetti possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell’OIC 29. | Al momento non è possibile indicare con certezza il primo bilancio obbligatorio di applicazione, perché il testo definitivo non ha ancora sostituito il segnaposto “202X”. È però già chiaro che la decorrenza sarà agganciata alla data di inizio dell’esercizio, che l’adozione anticipata sarà ammessa e che la prima applicazione potrà seguire un criterio prospettico.
| Amministratori: monitorare la pubblicazione della versione definitiva e valutare tempestivamente l’opportunità dell’adozione anticipata; pianificare gli effetti sul closing, sulle comparazioni e sull’informativa. Sindaci: vigilare sulla corretta interpretazione della decorrenza e sulla prudenza nell’eventuale early adoption.
Revisori: verificare che l’eventuale applicazione anticipata sia supportata dal testo definitivo vigente al momento di redazione del bilancio e che il trattamento prospettico sia coerente con l’OIC 29 e con l’informativa fornita. |