Il bilancio d’impresa intermedio è il bilancio di un periodo contabile di durata inferiore all’intero esercizio (semestrale o infrannuale) redatto per obbligo di legge o volontariamente, con l’obiettivo di fornire informazioni sull’evoluzione della gestione aziendale in corso d’esercizio, la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico del periodo intermedio.
Per i bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2026 o da data successiva[1] si applica il principio contabile OIC 30. L’OIC 30 regola:
- i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione, e
- l’informativa della nota integrativa.
Indipendentemente dall’obbligo, sono tenute a seguire l’OIC 30 sia le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, che quello che utilizzano la forma abbreviata, e le micro-imprese esonerate dalla compilazione del rendiconto finanziario.
Il principio è particolarmente rilevante per professionisti, contabili, CFO, revisori e responsabili amministrativi.
[1] E’ stato possibile applicare il principio OIC 30 in via anticipata ai bilanci intermedi relativi all’esercizio 2025.
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1) OIC 30: la struttura del bilancio intermedio e principio di proporzionalità
Secondo l’OIC 30, il bilancio intermedio è formato da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario e nota integrativa.
La struttura è quella del bilancio d’esercizio e conferma la scelta dell’OIC di non costruire un documento “ridotto” in senso assoluto, ma un’informativa coerente con gli schemi civilistici ordinari.
Per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e per le micro-imprese sono previste specifiche semplificazioni.
In particolare, tali soggetti sono esonerati dalla redazione del rendiconto finanziario, inoltre, le micro-imprese possono non redigere la nota integrativa se riportano in calce allo stato patrimoniale le informazioni minime richieste dalla legge.
Il principio, quindi, conserva la proporzionalità dimensionale tipica della disciplina civilistica.
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2) OIC30: il principio di continuità dei criteri contabili
L’aspetto forse più importante dell’OIC 30 è il principio di continuità dei criteri contabili.
I bilanci intermedi devono essere redatti utilizzando gli stessi principi contabili applicati nel bilancio d’esercizio.
Questo significa che non è ammesso “cambiare logica” solo perché si sta redigendo una semestrale o un infrannuale: il criterio di classificazione, imputazione e valutazione delle poste deve rimanere coerente con quello annuale.
Questa scelta è stata ribadita anche nel comunicato ufficiale dell’OIC dell’11 giugno 2025, che sottolinea come il nuovo standard segua l’impostazione della precedente versione e si fondi proprio sull’assunto che i bilanci intermedi siano redatti utilizzando gli stessi criteri del bilancio annuale.
L’OIC 30 precisa che, il periodo contabile intermedio deve essere considerato come un autonomo esercizio, ancorché di durata inferiore all’anno.
È una scelta concettuale decisiva: le valutazioni vanno svolte sulla base della situazione esistente alla data intermedia, senza rinviare automaticamente gli effetti alla chiusura annuale
Da qui deriva anche la disciplina della rilevanza: la significatività delle informazioni e degli importi va apprezzata con riferimento al periodo intermedio considerato a sé stante, e non solo rispetto all’intero esercizio. Ciò rafforza il valore informativo dell’infrannuale e impedisce che eventi o valori significativi per il semestre vengano trascurati perché poco rilevanti su base annua.
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3) OIC 30: gli schemi e la contabilizzazione dei ricavi e costi infrannuali.
Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario sono gli stessi previsti dagli articoli 2424, 2425 e 2425-quater del codice civile, come interpretati dai principi OIC, in particolare OIC 12 e OIC 10.
Quanto alla comparazione, nello stato patrimoniale gli importi del periodo intermedio sono affiancati ai valori della fine dell’esercizio immediatamente precedente; nel conto economico e nel rendiconto finanziario, invece, il confronto avviene con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Si tratta di una regola essenziale per consentire letture corrette delle dinamiche infrannuali.
Uno dei passaggi più delicati del principio riguarda la contabilizzazione di ricavi e costi nei periodi infrannuali.
L’OIC 30 stabilisce che:
- i ricavi percepiti in modo stagionale, ciclico o occasionale non possono essere anticipati o differiti rispetto alla data intermedia se tale trattamento non sarebbe ammissibile nel bilancio d’esercizio. In sostanza, il principio vieta manovre correttive finalizzate a trattare artificialmente l’andamento del semestre.
- I costi. Quelli sostenuti in modo disomogeneo durante l’anno possono essere anticipati o differiti solo quando ciò è consentito anche secondo i criteri ordinari del bilancio annuale. Ad esempio, se un costo non soddisfa alla data intermedia i requisiti per la capitalizzazione, deve essere imputato a conto economico.
- Le rimanenze, il criterio resta quello ordinario: valutazione al minore tra costo e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, usando le stesse configurazioni di costo adottate nel bilancio annuale. Anche qui l’OIC 30 evita la creazione di regole speciali per l’infrannuale e insiste sulla coerenza sistematica.
- Gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri devono essere iscritti nel bilancio intermedio se, alla data di chiusura del periodo, risultano soddisfatti i requisiti previsti dall’OIC 31. Ciò impone una valutazione puntuale delle passività potenziali e delle obbligazioni in essere già alla data semestrale, senza attendere la fine dell’esercizio.
- Le svalutazioni, l’OIC 30 richiama le regole ordinarie del bilancio d’esercizio ma introduce un chiarimento particolarmente importante: se in un bilancio intermedio viene rilevata una svalutazione di attività per le quali i principi non ammettono ripristini, come avviamento e oneri pluriennali, tale svalutazione non può essere ripristinata nei successivi bilanci intermedi o nel bilancio annuale. È uno dei punti più significativi del nuovo OIC 30.
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4) OIC 30: calcolo e contabilizzazione delle imposte nei bilanci intermedi, l’aliquota fiscale annua stimata
Tra le principali novità operative dell’OIC 30 vi è la disciplina delle imposte sul reddito.
Il principio prevede che, per calcolare imposte correnti e differite del periodo intermedio, si utilizzi l’aliquota fiscale annua effettiva stimata, cioè la stima dell’incidenza dell’onere fiscale annuo sul risultato civilistico annuale ante imposte.
L’OIC 30 prospetta alcuni esempi utili che si riportano nella tabella sotto.
Caso | Ipotesi | Dati di partenza | Stima media | Imposte da rilevare nei periodi intermedi |
1 |
Utile nel primo periodo intermedio compensato da perdite nei successivi
| 1° semestre: utile ante imposte 8.000;
2° semestre: perdita ante imposte 4.000 | Si applica l’aliquota fiscale annua effettiva del 40% ai risultati dei periodi. | 1° sem.: 3.200.
2° sem.: beneficio fiscale 1.600 |
2 |
Perdite di precedenti esercizi utilizzabili nell’esercizio | Perdite pregresse non contabilizzate: 8.000;
1° semestre: utile 20.000;
2° semestre: utile 5.000; utile annuo: 25.000 | Le perdite pregresse riducono il carico fiscale annuo: imposte annue = (25.000 - 8.000) × 40% = 6.800; aliquota effettiva annua = 6.800 / 25.000 = 27,2%.
| 1° sem.: 5.440;
2° sem.: 1.360 |
3 |
Perdite di precedenti esercizi utilizzabili solo parzialmente nell’esercizio |
Perdite pregresse: 8.000;
1° semestre: utile 20.000;
2° semestre: perdita 15.000;
utile annuo stimato: 5.000 | Poiché l’utile annuo stimato (5.000) è interamente assorbito dalle perdite pregresse (8.000), il carico fiscale annuo stimato è zero. | 1° sem.: 0;
2° sem.: 0 |
4 |
Calcolo delle imposte in presenza di differenze permanenti |
1° semestre: utile 10.000;
2° semestre: utile 5.000; differenze temporanee: 1.000; differenze permanenti: -3.000 | Imponibile annuo = 15.000 + 1.000 - 3.000 = 13.000; imposte correnti = 5.200; imposte anticipate su differenze temporanee = 400; onere fiscale netto = 4.800; aliquota effettiva = 32%. | 1° sem.: 3.200;
2° sem.: 1.600 |
5 |
Cambio di aliquota fiscale |
Risultato trimestrale costante: 10.000 per trimestre; aliquota iniziale 40%, poi ridotta al 30% nel 2° trimestre | L’effetto della variazione d’aliquota si rileva nel periodo in cui il cambiamento avviene, con meccanismo di catch-up. | 1° trim.: 4.000;
2° trim.: 2.000 = 3.000 + effetto di riallineamento (-1.000);
3° trim.: 3.000;
4° trim..: 3.000 |
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