Il 2 aprile 2026 l’Amministrazione Trump, attraverso la pubblicazione della Presidential Proclamation “Strengthening Actions Taken to Adjust Imports of Aluminum, Steel, and Copper Into the United States”, ha apportato importanti modifiche al regime daziario previsto ai sensi della Section 232 del Trade Expansion Act del 1962 per l’importazione negli USA di acciaio, alluminio, rame e loro prodotti derivati.
Attraverso la Proclamation in oggetto, l’Amministrazione statunitense ha di fatto riscritto il sistema tariffario fino ad oggi in vigore, prevedendo aliquote differenziate per classe merceologica, per paese di origine e, soprattutto, chiarendo definitivamente agli operatori il metodo di calcolo del c.d. “metal content”.
Si riporta di seguito una disamina delle principali novità introdotte.
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1) Il calcolo del “metal content”
In primo luogo, la Proclamation in oggetto chiarisce che, in riferimento ai beni immessi in libera pratica negli USA a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 6 aprile 2025, il dazio “232” previsto sull’importazione negli USA di acciaio, alluminio, rame e loro prodotti derivati si applicherà su tutto il valore (“full customs value”) del prodotto importato, a prescindere dal quantitativo di “metal content” presente nel prodotto.
Attraverso tale emendamento, l’Amministrazione USA ha definitivamente fugato ogni dubbio in relazione alla base imponibile di calcolo delle misure in oggetto, la quale aveva portato molteplici incomprensioni circa la possibilità di o meno di utilizzare quale base imponibile del dazio il solo valore di acquisto del metallo contenuto nei prodotti.
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2) Le nuove aliquote daziarie
Con specifico riferimento alle aliquote daziarie dei dazi “232”, la Proclamation in oggetto istituisce un regime tariffario differenziato per classi merceologiche, così come specificati negli Allegati alla Proclamation.
A) Prodotti elencati nell’Allegato I-A
Per i prodotti elencati nell’allegato in oggetto, a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 6 aprile 2026 si applicheranno le seguenti aliquote ad valorem:
- 50%, a meno che non si applichi una delle aliquote inferiori di seguito riportate;
- 25% per i prodotti contenuti nell’allegato originari degli UK, nel caso in cui il contenuto di alluminio o acciaio sia composto per la totalità da alluminio o acciaio “melted and poured” o “smelted and casted” negli UK;
- 10% per i prodotti il cui contenuto di alluminio o acciaio sia composto per la totalità da alluminio o acciaio “melted and poured” o “smelted and casted” negli USA oppure il cui contenuto di rame sia totatalmente “smelted and casted” negli USA.
L’Allegato I-A contiene molteplici beni di cui ai codici doganali dei Capitoli 72, 73, 74, 76.
B) Prodotti elencati nell’Allegato I-B
Per i prodotti elencati nell’allegato in oggetto, a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 6 aprile 2026 si applicheranno le seguenti aliquote ad valorem:
- 25%, a meno che non si applichi una delle aliquote inferiori di seguito riportate;
- 15% per i prodotti contenuti nell’allegato originari degli UK, nel caso in cui il contenuto di alluminio o acciaio sia composto per la totalità da alluminio o acciaio melted and poured o smelted and casted negli UK
- 10% per i prodotti contenuti nell’allegato il cui contenuto di alluminio o acciaio sia composto per la totalità da alluminio o acciaio melted and poured o smelted and casted negli USA oppure il cui contenuto di rame sia totatalmente smelted and casted negli USA.
L’Allegato I-B contiene molteplici beni di cui ai codici doganali dei Capitoli 73, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 94.
C) Prodotti elencati nell’Allegato II
Per i prodotti elencati nell’allegato in oggetto – dedicato ai prodotti derivati di acciaio e alluminio - a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 6 aprile 2026, le misure in esame non saranno più applicabili.
Nello specifico, l’Allegato II contiene molteplici beni di cui alle seguenti voci doganali (inter alia): 7323 (Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio); 8408 (Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel); 8711 (Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»); 9403 (Altri mobili e loro parti).
D) Prodotti elencati nell’Allegato III
Per i prodotti elencati nell’allegato in oggetto, a partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 6 aprile 2026 e fino alle 11:59 p.m. (EDT) del 31 dicembre 2027, le aliquote daziarie relative alle misure della Section “232” saranno determinate come segue:
- Si applicherà il dazio MFN (“Column 1” HTSUS), a meno che non sia applicabile un’aliquota inferiore o superiore tra quelle di seguito riportate. Nel caso l’aliquota “Column 1” sia inferiore al 15%, la somma di tale aliquota e di quella prevista dalla misura “232” dovrà essere equivalente al 15%. Nel caso invece in cui l’aliquota “Column 1” sia almeno il 15%, l’aliquota prevista dalla misura “232” sarà equivalente a zero.
- 10%, determinato nelle stesse modalità di cui al punto sopra (i.e. in relazione alla percentuale già applicabile di dazio MFN), per i prodotti derivati di acciaio o alluminio il cui contenuto di metallo sia composto interamente da acciaio o alluminio sia “melted and poured o smelted and casted” negli USA;
- 25% per i prodotti originari da paesi partner con cui gli USA non intrattengono “normal trading relations”.
A partire dalle 12:01 a.m. (EDT) del 1° gennaio 2028, le importazioni dei beni elencati nell’Allegato III saranno soggette alle stesse aliquote previste per i beni di cui all’Allegato I-B.
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3) Regole generali
La Proclamation, inoltre, sottolinea alcune regole di carattere generale, applicabili orizzontalmente a tutti i prodotti oggetto della misura:
- Tutte le importazioni di prodotti in alluminio e derivati di alluminio elencati negli Allegati I-A, I-B o III della Proclamation che sono originari della Russia o che contengono alcun quantitativo di alluminio smelted or casted in Russia continueranno ad essere soggette al dazio del 200%;
- I beni elencati negli Allegati I-A, I-B e III che sono elencati quali prodotti o prodotti derivati ai sensi di più di una misura “232” saranno soggetti solamente a una delle misure, a prescindere dal fatto che essi contengano acciaio e alluminio, alluminio e rame, acciaio e rame o tutti e tre i metalli.
- I beni elencati negli Allegati I-B e III che non contengono alluminio, acciaio o rame, così come specificato nell’Allegato IV, non saranno soggetti ad alcuna misura tariffaria.
- I beni elencati nell’Allegato I-B o III che non possono essere classificati nei Capitoli 72, 73, 74 e 76 dell’HTSUS e che non contengono sufficiente alluminio, acciaio o rame (almeno il 15%) le misure non saranno applicabili.
4) Applicabilità del duty drawback
Da ultimo, la Proclamation espressamente prevede la possibilità di avvalersi dell’istituto del Manufacturing drawback (Subsection (a) and (b) of Section 313 del Tariff Act of 1930, come modificato da 19 U.S.C. 1313 (a)-(b)) in relazione all’importazione dei beni che rispettano le seguenti condizioni:
- Il bene è classificabile in uno dei codici HTS elencati negli Allegati I-B o III o che venga impattato in futuro dalla normativa in oggetto;
- Il bene non è soggetto a dazi antidumping o countervailing;
- Il bene è originario di uno dei “Trade Agreement Partners”, ad oggi UK, UE, Giappone, Repubblica di Corea, Messico e Canada;
- L’acciaio, l’alluminio o il rame contenuto nel prodotto è stato interamente “melted or poured” o “smelted and casted” in uno dei Trade Agreement Partners.
5) Come dovranno muoversi da oggi le imprese?
Alla luce delle rilevanti modifiche introdotte dalla Proclamation in oggetto, si riportano di seguito alcune raccomandazioni operative rivolte alle imprese esportatrici verso gli USA – e, in particolare, a quelle operanti nei settori dell'acciaio, dell'alluminio, del rame e dei relativi prodotti derivati:
- Procedere a un'accurata analisi della classificazione doganale (codice HTS) dei propri prodotti destinati al mercato statunitense, al fine di verificare l'aliquota daziaria applicabile ovvero l'eventuale esenzione dalle misure;
- Implementare adeguati sistemi di tracciabilità della propria catena di approvvigionamento (supply chain), con particolare riguardo alla documentazione e certificazione dell'origine del contenuto metallico dei propri prodotti (melted and poured / smelted and casted), al fine di poter beneficiare delle aliquote ridotte previste dalla Proclamation;
- Rivalutare l'impatto economico delle misure tariffarie sui propri margini operativi, tenuto conto che il dazio si applicherà sull'intero valore doganale ("full customs value") del prodotto importato e non sul solo valore del metallo in esso contenuto, aggiornando conseguentemente le proprie politiche di pricing per il mercato statunitense;
- Valutare l'opportunità di avvalersi dell'istituto del Manufacturing drawback, ove ne ricorrano i presupposti;
- Verificare con la massima diligenza l'assenza di alluminio di origine russa all'interno della propria catena produttiva.