La Circolare n. 6 del 17 aprile 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interviene su un punto molto atteso dagli operatori del Terzo settore: l’utilizzo del rendiconto per cassa in forma aggregata, introdotto dall’art. 13, comma 2-bis, del Codice del Terzo settore e disciplinato dal recente D.M. 18 febbraio 2026.
Il documento ministeriale chiarisce non solo chi può usare il nuovo modello, ma soprattutto da quando esso diventa concretamente utilizzabile, sciogliendo un dubbio applicativo con impatto immediato sui bilanci 2025-2026, e sugli Enti con personalità giuridica ex art. 22, CTS.
Il presente contributo si legge in continuità del precedente della stessa autrice “Enti del terzo settore micro: il rendiconto di cassa aggregato”.
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1) Bilanci ETS modello E non cambia il contenuto del rendiconto per cassa, la scelta è vincolate
La Circolare MLPS precisa che il nuovo rendiconto per cassa in forma aggregata, denominato modello “E”, non introduce un nuovo sistema contabile e non modifica la sostanza informativa del rendiconto per cassa.
La novità riguarda esclusivamente il modo in cui i dati vengono esposti: non più con il dettaglio analitico delle singole voci, ma per macroaggregati di sezione, mantenendo comunque la corrispondenza con la struttura del rendiconto ordinario.
In altre parole, il principio resta quello di cassa e restano inalterate le logiche di rilevazione fondate sulle sole movimentazioni monetarie.
Secondo il chiarimento ministeriale, il modello aggregato può essere adottato da tutti gli Enti del Terzo settore con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui, compresi gli enti dotati di personalità giuridica.
Restano però esclusi, in coerenza con il quadro normativo generale, le imprese sociali e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale.
La circolare sottolinea inoltre che l’utilizzo del modello E è una facoltà: l’ente legittimato può scegliere se usarlo o meno; ma, una volta esercitata l’opzione, l’impiego della relativa modulistica ministeriale diventa vincolante.
La circolare insiste anche su un punto sistematico: il modello E è stato denominato in modo autonomo proprio per evidenziare la sua continuità con la modulistica già adottata con il D.M. 5 marzo 2020. Non c’è, quindi, una rottura con il rendiconto per cassa ordinario, ma una sua semplificazione espositiva per gli enti di minori dimensioni.
Il Ministero conferma così che il nuovo impianto normativo va letto in chiave di proporzionalità degli adempimenti: minore complessità organizzativa dell’ente, minore dettaglio imposto in bilancio, senza sacrificare la trasparenza e la tracciabilità.
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2) Bilanci ETS con entrate < 60.000 euro: su quali bilanci impatta il nuovo Modello E
Il passaggio più importante della Circolare riguarda la decorrenza effettiva del nuovo modello.
Il Ministero afferma che, in base all’art. 3 del D.M. 18 febbraio 2026, il modello E è utilizzabile a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 marzo 2026.
Questo significa che, per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, il modello aggregato non si applica al bilancio 2025, ma solo al rendiconto dell’esercizio 2026, cioè a quello che si chiuderà il 31 dicembre 2026.
Per gli enti con esercizio “a cavallo”: se, ad esempio, l’esercizio è iniziato il 1° luglio 2025 oppure il 1° settembre 2025, il modello E può già essere impiegato per il rendiconto che si chiuderà rispettivamente il 30 giugno 2026 o il 30 agosto 2026, perché in tali casi il periodo amministrativo era ancora in corso alla data del 21 marzo 2026.
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3) Bilanci 2025 di ETS con entrate < 60.000 euro con personalità giuridica: facoltà di continuare ad utilizzare il Modello integrale D
Un caso particolare trattato dalla Circolare è quello degli ETS dotati di personalità giuridica con entrate inferiori a 60.000 euro, per i quali, alla data del 21 marzo 2026, l’esercizio 2025 risultava già chiuso.
In questo caso il Ministero adotta una lettura chiaramente orientata alla semplificazione: tali enti possono redigere il bilancio 2025 nella forma del rendiconto per cassa integrale modello D, allegato al D.M. 5 marzo 2020.
La circolare esclude quindi che il solo fatto di non poter ancora utilizzare il modello E al 31 dicembre 2025 comporti l’obbligo di redigere il bilancio economico-patrimoniale ex art. 13, comma 1, del Codice.
È un chiarimento molto rilevante, perché evita un aggravio amministrativo contrario alla ratio della riforma.
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4) Bilanci ETS con entrate < 60.000 euro: cosa devono fare gli enti. Quadro di sintesi
Sul piano operativo, la Circolare consente agli enti di orientarsi con maggiore certezza.
Per gli ETS sotto i 60 mila euro con esercizio solare, il quadro è questo: per il bilancio 2025 si continua a usare il modello D, mentre dal bilancio 2026 sarà possibile passare al modello E aggregato.
Per gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare, invece, occorre verificare se l’esercizio fosse ancora in corso al 21 marzo 2026, perché in quel caso il nuovo modello è già utilizzabile.
Restano invariati gli altri adempimenti sostanziali: il rendiconto continua a essere costruito per cassa e il nuovo modello incide solo sul grado di dettaglio della rappresentazione.
Profilo |
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Funzione del provvedimento |
| Adozione del modello di rendiconto per cassa in forma aggregata per gli ETS con entrate non superiori a 60.000 euro. È l’atto attuativo previsto dall’art. 13, comma 2-bis, CTS. | Fornisce i chiarimenti interpretativi e applicativi sul nuovo modello, spiegando come e da quando si usa concretamente. |
Novità principale |
| Introduce il nuovo schema ministeriale, denominato modello E, per la rappresentazione aggregata di entrate e uscite. | Chiarisce che il modello E non cambia il contenuto sostanziale del rendiconto per cassa, ma solo il livello di esposizione, che diventa macroaggregato. |
Rapporto con il modello D |
| Crea un modello distinto rispetto al rendiconto per cassa ordinario. | Specifica che il modello E è in continuità con il modello D: le sezioni restano corrispondenti, ma senza il dettaglio delle singole sottovoci. |
Decorrenza generale |
| Il decreto è pubblicato in GU n. 67 del 21 marzo 2026; la circolare richiama l’art. 3 del D.M. e chiarisce che il modello è utilizzabile dal bilancio relativo all’esercizio in corso a quella data. | Esplicita la decorrenza: per gli ETS con esercizio coincidente con l’anno solare, il modello E si usa dal bilancio 2026, non dal 2025. |
Primo utilizzo per ETS “solari” |
| Il D.M. da solo non era sufficiente a sciogliere ogni dubbio pratico sulla prima applicazione. | Chiarisce in modo netto che, per esercizi 1 gennaio–31 dicembre, il primo utilizzo è il rendiconto che si chiude il 31/12/2026. |
Esercizi non coincidenti con l’anno solare |
| Il decreto fissa la regola generale. | La circolare fornisce esempi pratici: esercizi iniziati il 1° luglio 2025 o il 1° settembre 2025 possono usare il modello E già alla chiusura del 30 giugno 2026 o 30 agosto 2026, perché l’esercizio era ancora in corso al 21 marzo 2026. |
Soggetti interessati |
| ETS con entrate annue non superiori a € 60.000. | Conferma che il modello può essere adottato da tutti gli ETS sotto soglia, compresi quelli con personalità giuridica. |
Soggetti esclusi |
| Il quadro normativo del CTS continua a escludere gli enti soggetti a disciplina diversa. | La circolare precisa l’esclusione di imprese sociali e ETS che esercitano esclusivamente o principalmente attività in forma di impresa commerciale. |
Natura dell’opzione |
| Introduce una possibilità di rendicontazione semplificata. | Chiarisce che si tratta di una facoltà; tuttavia, una volta scelta, la relativa modulistica ministeriale diventa vincolante. |
Bilancio 2025 per ETS con personalità giuridica e ricavi sotto soglia |
| Il D.M. non risolve da solo il problema degli esercizi già chiusi al 21 marzo 2026. | Passaggio decisivo: per gli enti con personalità giuridica e ricavi inferiori a 60.000 euro il cui esercizio 2025 era già chiuso al 21 marzo 2026, resta possibile redigere il bilancio 2025 con il modello D integrale, evitando l’obbligo di passare al bilancio economico-patrimoniale. |
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