Il modello CU deve essere consegnato entro il 16.3, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore nel caso di cessazione del rapporto.
Il modello deve essere consegnato al percipiente e deve deve essere trasmesso telematicamente all’Agenzia elle entrate.
Va tenuto presente che:
- il modello sintetico contiene i dati essenziali ed è utilizzabile dal percipiente;
- il modello ordinario, più articolato, è oggetto della trasmissione telematica.
Il modello deve essere consegnato in formato cartaceo o elettronico ma solo se il percipiente è dotato “degli strumenti necessari per ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica mentre deve essere esclusa, a titolo di esempio, nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro” (risoluzione 21.12.2006, n. 145/E).
Ti segnaliamo il Corso online in diretta del 24.02.2026:
Per approfondire ti potrebbe interessare la Circolare del giorno:
disponibile anche nell'Abbonamento annuale in offerta promozionale!
1) I termini di trasmissione dei modelli CU
Termine | Oggetto della certificazione |
16.3 | redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente, redditi diversi e redditi da locazioni brevi. |
30.4 | redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte e della professione abituale, provvigioni derivanti per le prestazioni non occasionali inerenti a rapporti di commissione di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari |
31.10 | redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata; essendo sabato, il termine è differito al 2.11.2026. |
Se la scadenza cade di sabato o in giornata festiva, il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La trasmissione telematica si considera perfezionata nel giorno in cui l’Agenzia delle entrate ne ha la ricezione, comprovata dalla data della comunicazione che viene rilasciata.
Ti potrebbero interessare i seguenti ebook della Collana Facile per tutti:
- Retribuzione festività in busta paga (eBook)
- Guida ai compensi in natura o fringe benefit dipendenti (eBook)
- Cumulabilità delle pensioni e nuovi limiti reddituali (eBook)
- Guida ai congedi straordinari (eBook)
Su altri temi specifici visita la sezione in continuo aggiornamento dedicata al Lavoro
2) CU 2026: il ritardo tollerato
Il sistema telematico può generare lo scarto della dichiarazione.
Tuttavia, se il file che è stato inviato entro il termine stabilito ma è stato scartato, non viene irrogata alcuna sanzione se il nuovo invio è effettuato con un ritardo non superiore a 5 giorni.
Se lo scarto è effettuato per taluni singoli modelli CU contenuti nella trasmissione che è stata fatta regolarmente, non c è la necessità di procedere ad un nuovo invio dell’intero flusso: è sufficiente trasmettere nuovamente i soli modelli CU che sono stati scartati entro il termine massimo di 5 giorni.
Se l’Agenzia delle entrate ha operato lo scarto, il termine di 5 giorni per la regolarizzazione decorre dalla data in cui sono ricevute le comunicazioni che segnalano il motivo dello scarto (circolare 24.9.1999, n. 195/E).
Se il sostituto d’imposta o l’intermediario delegato si accorge immediatamente dell’errore che è stato commesso, la regolarizzazione può essere effettuata entro il termine di 5 giorni che decorre dalla data di scadenza, anche se tale data sia sabato o domenica (circolare 19.2.2015, n. 6/E).
3) CU 2026: sanzioni e ravvedimento
Nel caso di omesso, tardivo o errato modello CU viene irrogata la sanzione di € 100 per ogni certificazione (con un massimo di € 50.000).
Tuttavia, se l’infrazione è sanata entro il temine di 60 giorni, la sanzione è ridotta a un terzo, cioè a € 33,33 per ogni modello, con un massimo si €. 20.000.
La sanatoria delle irregolarità
Modello CU regolarizzato entro il termine | nessuna sanzione |
Errore regolarizzato entro 5 giorni dallo scarto o dalla scadenza | nessuna sanzione |
Trasmissione entro 60 giorni dalla scadenza | € 33,33 per ogni modello, con un minimo di € 20.000 |
Il ravvedimento operoso
La circolare 19.2.2015, n. 6/E, aveva escluso la possibilità di porre rimedio agli errori commessi nel modello CU. Lo senario è stato modificato con la circolare 31.5.2024, n. 12/E, relativamente alla tardiva trasmissione per cui le violazioni connesse alla trasmissione del modello CU si applicano le sanzioni indicate all’art. 34, comma 6-quinquies, del d.p.r. 22.7.1998, n. 322, che sono riducibili secondo le graduazioni indicate nell’art. 13 del d.lgs. 18.12.1997, n. 472.
Se la certificazione è trasmessa entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, cioè a € 33,33, con un massimo di € 20.000. Qualora il ravvedimento operoso sia effettuato:
- entro 60 giorni, si applica la sanzione di € 33,33;
- oltre 60 giorni, si applica la sanzione intera di € 100,00.
Il ravvedimento operoso
A) eseguito oltre 60 giorni dalla scadenza
| entro 90 giorni dalla scadenza del termine | € 11,11 (100x1/9) |
| entro il termine di presentazione del Mod. 770/2027 | € 12,50 (100x1/8) |
| oltre il termine di presentazione del Mod. 770/2027 | € 14,29 (100x1/7) |
dopo la comunicazione dell’Agenzia delle entrate | € 16,67 (100x1/6) |
| dopo la constatazione della violazione senza adesione | € 20,00 (100x1/5) |
| entro 90 giorni dalla scadenza del termine | € 3,70 (33,33x1/9) |
| entro il termine di presentazione del Mod. 770/2027 | € 4,17 (33,33x1/8) |
| oltre il termine di presentazione del Mod. 770/2027 | € 4,76 (33,33x1/7) |
dopo la comunicazione dell’Agenzia delle entrate | € 5,56 (33,33x1/6); |
| dopo la constatazione della violazione senza adesione | € 6,67 (33,33x1/5) |
La sanzione relativa all’omesso invio o all’invio incompleto e/o con dati errati del modello CU va versata indicando il codice tributo 8911 nel modello F24.