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MODELLO CU: ATTENZIONE ALLA SCADENZA DEL 30.4.2026

Modello CU: attenzione alla scadenza del 30.4.2026

CU 2026 lavoro autonomo: breve riepilogo per la scadenza del 30 aprile

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A decorrere dal 2026 entro il 30.4 va fatta la trasmissione relativa ai redditi di lavoro autonomo abituale di arti e professioni e delle provvigioni riscosse per prestazioni non occasionali  relative ai rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Fino all’anno 2025 il termine era fissato al 31.3.

L’omessa o tardiva trasmissione telematica comporta l’irrogazione della sanzione di € 100 per ciascuna certificazione  unica, con un tetto massimo di € 50.000, nei confronti del sostituto d’imposta.

Invece, nulla è cambiato per il modello CU relativo ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi di lavoro autonomo non abituale e ai redditi diversi: la scadenza è fissata al 15.3.

Va tenuta presente la data del 31.10 (che è differita al 2.11.2026 poiché il termine cade di sabato) per la trasmissione delle certificazioni che hanno per oggetto redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

Leggi anche CU 2026: il calendario degli invii

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1) Modello CU: attenzione alla scadenza del 30.4.2026

Relativamente ai redditi di lavoro autonomo, l’aliquota del 20% a titolo di ritenuta d'acconto ai fini dell'IRPEF va applicata sull’intero importo imponibile, al netto del contributo dovuto alla cassa di previdenza professionale. 

Tuttavia, la maggiorazione del 4% addebitata nella parcella di chi è iscritto alla gestione separata dell’INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della l. 8.8.1995, n. 335, è soggetta alla ritenuta IRPEF. 

I rimborsi di spese che sono stati anticipati per conto del cliente (ad es., imposta di registro, diritti CCIAA, valori bollati, ecc.) non sono soggetti a ritenuta indicandoli con codice “22” nel campo 6. Invece, gli addebiti forfettari di spese sono soggetti alla ritenuta.

Nell’ambito delle provvigioni, la struttura della dichiarazione è differenziata poiché se l’agente, il commissionario, il mediatore, il rappresentante di commercio e il procacciatore d'affari:

  • a) non si avvale di collaboratori, la ritenuta del 23% si applica sul 50% della provvigione;
  • b) si avvale di collaboratori, la ritenuta si applica sul 20% della provvigione.

Le provvigioni corrisposte agli incaricati per le vendite a domicilio, per provvigioni corrisposte per la vendita porta a porta vanno indicate con il codice “V” mentre con il codice “V2” per i redditi che derivano da prestazioni che non sono esercitate abitualmente da incaricati alla vendita diretta a domicilio.

Il contributo dovuto alla fondazione ENASARCO non va indicato nella  certificazione. 

Ai fini della dichiarazione dei redditi, l’intera provvigione va considerata a nulla rilevando il fatto che la ritenuta è stata operata nella misura del 50% ovvero del 20% della provvigione.

L’art. 3 del d.lgs. 8.1.2024, n. 1, ha eliminato l’obbligo di rilasciare e trasmettere il modello CU per i compensi che sono stati corrisposti ai titolari di partita IVA che operano in regime fiscale forfetario ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89, della l. 23.12.2014, n. 190, ovvero in regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del d.l. 6.7.2011, n. 98. 

Tale esonero non sussiste per le somme che sono state erogate ai medici di medicina generale e ai medici di continuità assistenziale con rapporto di lavoro a tempo determinato e ai medici pediatri di libera scelta che operano in regime forfetario, pur se i compensi sono soggetti alla ritenuta d’acconto. In tal caso va indicato il codice “24”. 

Se la certificazione trasmessa è sostituita dall’invio corretto, non viene irrogata alcuna sanzione.

Se la trasmissione corretta è effettuata dal 6° al 60° giorno successivo alla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo di € 100.000 cioè a € 33,33, con un massimo di € 200.000.

Se, da ultimo, l’omessa, tardiva o errata trasmissione è fatta dopo 60 giorni, la sanzione è irrogata nella misura di € 100.

Le irregolarità commesse possono essere sanate con la procedura di ravvedimento operoso.

 

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