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IL SISTEMA CAPE DI CBP: COME OTTENERE IL RIMBORSO DEI DAZI IEEPA

Il Sistema CAPE di CBP: come ottenere il rimborso dei dazi IEEPA

Il nuovo sistema automatizzato dell'Agenzia doganale statunitense entra in vigore il 20 aprile 2026: ecco cosa devono fare gli importatori per ottenere il rimborso

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A seguito di recenti pronunce giurisprudenziali dei tribunali statunitensi, lo U.S. Customs & Border Protection è stato chiamato a rimborsare i dazi riscossi in applicazione dell'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Per gestire l'elevato volume di rimborsi attesi, CBP ha sviluppato una nuova funzionalità nell'ambito del sistema ACE (Automated Commercial Environment), denominata CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries). La Fase 1 del sistema è entrata in vigore il 20 aprile 2026. Il presente contributo illustra il funzionamento del sistema CAPE, le categorie di operazioni doganali ammissibili, le esclusioni previste e le azioni concrete che gli importatori devono intraprendere per accedere tempestivamente ai rimborsi.

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1) Il contesto normativo e giurisprudenziale

Le recenti decisioni dei tribunali statunitensi — tra cui i casi Atmus Filtration, Inc. v. United States e Euro-Notions Florida, Inc. v. United States — hanno imposto allo U.S. Customs & Border Protection  (“CBP”) di procedere al rimborso dei dazi doganali adottati in virtù dell'International Emergency Economic Powers Act (“IEEPA”), ritenuti illegittimi.

Per gestire in modo efficiente l'ingente mole di rimborsi da liquidare, CBP ha implementato una nuova funzionalità all'interno dell'ACE (Automated Commercial Environment), il sistema informatico centralizzato per la gestione delle operazioni doganali negli Stati Uniti. Tale funzionalità, denominata CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries), consente di raggruppare migliaia di dichiarazioni doganali in un'unica richiesta di rimborso, al fine di procedere in maniera più efficiente alla verifica delle istanze e alla restituzione delle somme versate. Il sistema risulta essere attivo a partire dal 20 aprile 2026. 

2) Come funziona il sistema CAPE

A. La dichiarazione CAPE tramite il portale ACE

Il processo prende avvio con la presentazione di una dichiarazione CAPE attraverso il portale ACE. L'importatore (Importer of Record, IOR), o il broker doganale che ha inserito l’entry nel sistema, dovrà procedere al caricamento un file .CSV (Comma-Separated Value) contenente fino a 9.999 entry summary per ciascun caricamento. È sufficiente che il file contenga esclusivamente il numero identificativo dell’entry, senza ulteriori campi dati aggiuntivi.

Una volta caricato il file, il sistema ACE effettua una validazione articolata in due fasi:

  • Validazione a livello di file, che verifica:
    • la corretta formattazione dei numeri di dichiarazione;
    • che il soggetto che presenta la richiesta sia autorizzato (IOR o broker depositante);
    • che il file non sia corrotto.
  • Validazione a livello di singola dichiarazione, che analizza l'ammissibilità di ciascuna entry. Nella Fase 1, vengono escluse le dichiarazioni che rientrano in determinate categorie, tra cui:
    • dichiarazioni segnalate per riconciliazione o utilizzo del duty drawback;
    • dichiarazioni soggette a differimento dei dazi nel contesto dell’accordo USMCA;
    • dichiarazioni oggetto di protest aperti o sospesi;
    • dichiarazioni che coinvolgono l’imposizione di dazi antidumping o countervailing (“AD/CVD” in attesa di liquidazione;
    • dichiarazioni liquidate da oltre 80 giorni.

B. Le dichiarazioni ammissibili nella Fase 1

Saranno dunque ammissibili alla Fase 1, che si stima coprirà circa il 63% delle dichiarazioni per le quali sono stati pagati o depositati dazi IEEPA, le seguenti tipologie di dichiarazioni:

  • le dichiarazioni non ancora liquidate;
  • le dichiarazioni liquidate entro i precedenti 80 giorni (e dunque ancora nell'arco dei 90 giorni previsti per la riliquidazione volontaria ai sensi del 19 U.S.C. § 1501);
  • le dichiarazioni con stato di liquidazione "Sospesa", "Prorogata" o "In revisione";
  • le dichiarazioni concernenti dazi AD/CVD la cui liquidazione è sospesa in attesa di istruzioni del Dipartimento del Commercio;
  • le dichiarazioni relative a depositi doganali (warehouse) e prelievi da deposito.

C. La fase di elaborazione massiva da parte di CBP

Una volta accettata la dichiarazione CAPE, CBP avvierà una fase di elaborazione massiva nel corso della quale:

  • vengono rimosse le linee tariffarie IEEPA (Capitolo 99) da ciascuna dichiarazione;
  • i dazi vengono ricalcolati come se i dazi IEEPA non fossero mai stati applicati;
  • vengono aggiunti gli interessi secondo le regole ordinarie del CBP (19 U.S.C. § 1505).

D. Liquidazione, riliquidazione ed erogazione dei rimborsi

Per quanto riguarda i tempi di liquidazione:

  • le dichiarazioni non liquidate sono programmate per la liquidazione 45 giorni dopo l'accettazione della dichiarazione CAPE;
  • le dichiarazioni liquidate ma non definitive saranno riliquidate il giorno lavorativo successivo.

Fanno eccezione le dichiarazioni sospese, prorogate o in revisione, nonché quelle relative a depositi doganali, che seguono i tempi ordinari.

Una volta avvenuta la liquidazione, CBP consoliderà i rimborsi spettanti e provvederà al pagamento tramite un unico bonifico cumulativo per importatore (o per il soggetto designato tramite il modulo Form 4811), anziché erogare un rimborso separato per ciascuna dichiarazione. Tutti i rimborsi saranno effettuati in via elettronica attraverso il sistema ACH (Automated Clearing House). Sul puto, CBP ha indicato che, in assenza di problematiche di conformità, gli importatori possono attendersi i rimborsi entro 60-90 giorni dall'accettazione della dichiarazione CAPE.

3) Soggetti terzi e designazione del beneficiario del rimborso

Solo l'IOR o il broker depositante possono presentare le dichiarazioni CAPE, e i rimborsi vengono erogati da CBP al soggetto risultante in atti per ciascuna dichiarazione. I terzi non sono riconosciuti da CBP né ai fini della presentazione della dichiarazione né per la ricezione diretta dei pagamenti. Il modulo CBP Form 4811 (depositato al momento dell'importazione) può indicare il destinatario del rimborso, ma non trasferisce la titolarità del credito. Qualsiasi accordo di recupero con soggetti terzi deve essere gestito attraverso intese privatistiche con l'IOR.

4) Le azioni da intraprendere

Alla luce dell’entrata in funzione del sistema digitale dei rimborsi, gli importatori e i loro consulenti doganali dovrebbero adottare tempestivamente le seguenti misure operative:

  1. Ottenere le credenziali di accesso al portale ACE: verificare che il team interno e/o il broker doganale dispongano di credenziali attive per l'accesso al portale ACE. Senza accesso al portale, non è possibile presentare la dichiarazione CAPE.
  2. Verificare l'ammissibilità alla Fase 1 e individuare le esclusioni: esaminare il portafoglio di dichiarazioni doganali alla luce delle esclusioni previste dalla Fase 1, in particolare per le dichiarazioni segnalate per riconciliazione, quelle rientranti in una richiesta di drawback e quelle coperte da un protest aperto.
  3. Registrare le coordinate bancarie per il pagamento elettronico ACH: al 26 marzo 2026, solo 26.664 IOR risultavano iscritti per la ricezione di rimborsi elettronici. Chi non ha aggiornato le informazioni ACH nel proprio profilo ACE non riceverà il rimborso: CBP tratterrà il pagamento fino all'aggiornamento dei dati bancari.
  4. Predisporre i dati doganali in formato .CSV: è necessario compilare i dati relativi alle dichiarazioni doganali in formato CSV per tutte le dichiarazioni potenzialmente ammissibili, con particolare attenzione a:
    • tutte le dichiarazioni non ancora liquidate con pagamenti o depositi di dazi IEEPA;
    • tutte le dichiarazioni liquidate entro gli ultimi 80 giorni, ancora rientranti nella finestra di 90 giorni per la riliquidazione volontaria ai sensi del 19 U.S.C. § 1501.
  5. Rivedere la strategia relativa ai protest: identificare le dichiarazioni interessate da protest esistenti o sospensivi e valutarne il ritiro per procedere tramite CAPE oppure mantenerlo in essere qualora sussistano questioni di più ampia portata.
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