Assonime, con la Circolare N. 11 del 13 aprile 2026, ha fornito una panoramica approfondita dell’evoluzione normativa del CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism), analizzando gli effetti sull’operatività delle imprese in relazione alle semplificazioni introdotte dal Regolamento (UE) 2025/2083, che hanno parzialmente modificato la disciplina originaria del meccanismo.
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1) L’evoluzione normativa del CBAM
La Circolare di Assonime sottolinea come la costruzione normativa del CBAM, introdotto quale strumento complementare al sistema EU ETS, per contrastare la carbon leakage, sia stata caratterizzata da un processo lungo e complesso.
Il CBAM, istituito dal Regolamento (UE) 2023/956, è stato progettato come un meccanismo dinamico, suscettibile di un progressivo ampliamento, infatti, il legislatore unionale ha scelto di introdurlo in maniera graduale.
Per permettere agli importatori e alle autorità di adattarsi al nuovo sistema, è stato previsto un periodo transitorio (dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025) in cui l’applicazione del CBAM è stata circoscritta a determinate categorie di merci appartenenti a specifici settori industriali (cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio, alluminio, energia elettrica e idrogeno), prevedendo obblighi di reportistica trimestrale, senza necessità di acquistare o restituire certificati.
La fase transitoria ha fatto emergere notevoli criticità sotto il profilo operativo soprattutto per le piccole e medie imprese, a causa della complessità del nuovo meccanismo e dei costi di compliance ad esso associati.
Ciò ha portato la Commissione ad avviare una revisione del CBAM per mezzo di un corposo pacchetto di regolamenti attuativi adottati a fine 2025, a ridosso della data di inizio della piena operatività del CBAM, apportando rilevanti modifiche sia all’ambito soggettivo che oggettivo del meccanismo.
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2) I soggetti e i prodotti coinvolti
La Circolare n. 11/2026 analizza l’ampliamento delle definizioni di “importatore” e “gestore” operato dal Regolamento (UE) 2025/2083. In particolare, la Circolare si sofferma sulla nuova definizione di importatore che ricomprende ora tutte le procedure doganali pertinenti, includendovi anche la persona che presenta un conto di appuramento, avendo iscritto delle merci al regime di perfezionamento attivo. Al riguardo, si precisa che, con l’avvio del regime definitivo, condizione necessaria per poter importare merci CBAM nell’UE, è l’aver ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato (DAC), rilasciata dall’autorità nazionale competente (in Italia, il MASE) e valida in tutti gli Stati membri.
La Circolare analizza poi la figura del “gestore”, che ricomprende ora anche le società madri o le entità controllanti dei gestori, prima escluse.
L’analisi di Assonime si sofferma anche sulla nuova figura del “ricevente”, e sulla definizione di rappresentante doganale indiretto che, nell’ambito del CBAM, può essere incaricato dall’importatore (soggetto stabilito nell’UE) per adempiere agli obblighi CBAM, purché abbia ottenuto la qualifica di DAC e abbia accettato espressamente l’incarico. In caso di non conformità alla normativa CBAM, il rappresentante doganale indiretto è il responsabile ed è soggetto alle relative sanzioni.
Per quanto attiene l’ambito oggettivo del CBAM, la Circolare esamina l’esenzione de minimis di 50 tonnellate annue, novità sostanziale introdotta dal Regolamento (UE) 2025/2083, che ha sostituito l’esclusione applicabile alle merci di valore trascurabile. Con l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi per gli importatori di piccole quantità di merci, l’esenzione de minimis si applica alla massa netta totale delle merci importate da ciascun importatore in un anno civile, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate dall’importatore stesso o da un rappresentante doganale indiretto.
Entro il 30 aprile di ogni anno, la Commissione verificherà che la soglia sia idonea ad assicurare che l’esenzione riguardi al massimo l’1% delle emissioni incorporate nelle merci importate; in caso contrario, dovrà essere aggiornata. Questo implica per le imprese sottosoglia la necessità di monitorare attentamente le proprie importazioni.
Assonime analizza poi la recente proposta della Commissione europea di ampliare il perimetro di applicazione del meccanismo a circa 180 categorie di prodotti downstream, prevedendo un approccio in due fasi: a partire dal 1° gennaio 2028, l’ambito oggettivo verrebbe esteso ai prodotti a valle ad alta intensità di acciaio e alluminio e, in una fase successiva, sarà valutata l’eventuale inclusione di ulteriori settori.
Tale estensione comporterà un aumento degli obblighi di compliance relativi al tracciamento dell’origine dei materiali, raccolta dei dati sulle emissioni e gestione delle relative dichiarazioni e certificati.
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3) I valori attuali e convenzionali delle emissioni incorporate
Il funzionamento del CBAM si fonda sulla determinazione (e verifica) delle emissioni incorporate nelle merci CBAM importate che devono essere indicate nella dichiarazione annuale che i DAC presentano, a partire dal 2027, entro il 30 settembre di ogni anno.
Assonime analizza la modifica relativa al calcolo delle emissioni che può essere effettuato sulla base delle emissioni effettive oppure in base ai valori predefiniti: questi ultimi non sono più considerati una soluzione residuale, ma rappresentano una vera e propria alternativa alla determinazione delle emissioni effettive.
La Circolare si sofferma poi sul ruolo del “verificatore accreditato” (la persona giuridica alla quale viene affidata la verifica delle emissioni incorporate calcolate sulla base delle emissioni effettive), precisando che l'organismo nazionale di accreditamento designato in Italia è l’ente ACCREDIA.
4) Gli impatti sulle imprese
Dal 1° febbraio 2027 entreranno in vigore gli obblighi finanziari CBAM, basati sul carbon pricing, rappresentando l’aspetto più impattante per le imprese nel passaggio al regime definitivo. Ciò comporterà inevitabilmente un aumento dei costi di compliance. Riflettendo sull’impatto economico complessivo del CBAM, Assonime evidenzia come questo non sia ancora del tutto apprezzabile. Tuttavia, è possibile prevedere una ricaduta dei maggiori costi sui prezzi a valle, con possibili effetti sul mercato e rischio di carbon leakage secondario nei settori dipendenti dalle merci CBAM.