La questione dell'impugnabilità dell'atto di autotutela davanti al giudice tributario è stata oggetto di evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Ecco un quadro aggiornato della situazione:
Modifiche recenti:
Il D.Lgs. n. 220/2023 ha introdotto importanti novità, modificando l'art. 19 del D.Lgs. 546/1992.
Ora è espressamente prevista l'impugnabilità:
a) del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela obbligatoria (art. 10-quater L. 212/2000)
b) del rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi di autotutela facoltativa (art. 10-quinquies L. 212/2000)
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1) Limiti all'impugnazione ed evoluzione giurisprudenziale
Limiti all'impugnazione:
Nonostante la possibilità di impugnare il rifiuto di autotutela, il sindacato del giudice tributario è limitato.
In particolare:
- Il giudice può valutare solo la legittimità del rifiuto dell'annullamento d'ufficio
- Non può estendersi alla fondatezza della pretesa tributaria originaria
- Deve essere dedotto un interesse generale, concreto e specifico alla rimozione dell'atto
Evoluzione giurisprudenziale:
La Corte di Cassazione ha avuto orientamenti contrastanti nel tempo:
- Inizialmente ha ammesso l'impugnabilità del diniego di autotutela (Sezioni Unite n. 16776/2005)
- Successivamente ha negato tale possibilità (Sezioni Unite n. 2870/2009)
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2) Situazione attuale e considerazioni pratiche
Situazione attuale:
Con le recenti modifiche legislative, l'impugnabilità del rifiuto di autotutela è ora espressamente prevista, ma con i limiti sopra indicati.
Considerazioni pratiche:
L'impugnazione del diniego di autotutela non può essere utilizzata come mezzo per aggirare i termini di impugnazione dell'atto originario ormai scaduti.
In conclusione, sebbene l'impugnabilità del rifiuto di autotutela sia ora prevista dalla legge, il suo utilizzo è circoscritto a situazioni specifiche e non può essere considerato un mezzo ordinario di tutela del contribuente contro atti impositivi divenuti definitivi.
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