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BILANCIO 2025: ENTRO QUANDO VA APPROVATO DAI SOCI?

Bilancio 2025: entro quando va approvato dai soci?

Deposito bilancio 2026: entro quando i soci approvano il bilancio da depositare?

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La campagna bilanci 2026 sta per entrare nel vivo, e in attesa della pubblicazione della guida annuale di unioncamere vediamo quali sono i termini per l'approvazione del bilancio dal parte dei soci, in modo da prepararsi al successivo deposito dello stesso presso il Registro imprese.

1) Bilancio 2025: entro quando va approvato?

Secondo le regole generali, il bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2025 dalle società di capitali deve essere approvato dai soci entro il 30 aprile 2026, 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero in un termine più ampio, non superiore a 180 giorni laddove si sia in presenza di specifiche esigenze connesse alla struttura e all’oggetto della società.

Il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 15/2003 ha evidenziato che: “la clausola statutaria che consente la presentazione del bilancio nel maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, previsto dall’art.2364 e, per rinvio, dall’art. 2478-bis non deve necessariamente contenere l’indicazione analitica e specifica delle fattispecie che consentono il prolungamento del termine stesso”.

Il documento dei Notai specifica che la maggior analiticità nella previsione dei casi che consentono l’approvazione del bilancio nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, contenuta nell’art. 2364 (applicabile alle srl per il rinvio contenuto nell’art. 2478-bis) non modifica il principio per cui l’accertamento del ricorrere o meno di tali casi è competenza degli amministratori, principio confermato dalla previsione contenuta nell’ultimo comma dell’art. 2364, per cui sono gli amministratori a segnalare, nella relazione prevista dall’art. 2428, le ragioni della dilazione.
Il principio è altresì confermato dalla considerazione che i casi nei quali è ammissibile il rinvio non sono determinabili a priori e in via definitiva in statuto, essendo eventi che possono verificarsi o meno nei diversi esercizi: ciò vale ovviamente per l’obbligo di redazione del bilancio consolidato ma anche per le particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto sociale, locuzione che ricomprende non solo situazioni ripetitive e fisiologiche ma anche fattispecie straordinarie.
I notai concludono specificando che sarà ovviamente opportuno che lo statuto, nel legittimare lo slittamento della convocazione dell’assemblea oltre i centoventi giorni ordinari, precisi che tale dilazione è possibile solo in presenza delle condizioni previste dalla legge.

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