Con l’ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione torna a chiarire un tema giuslavoristico di interesse ovvero il rapporto tra dimissioni per trasferimento della sede e diritto all’indennità di disoccupazione NASpI.
Il caso affronta una questione frequente ossia se il trasferimento del lavorator ad una sede di lavoro distante dalla residenza possa integrare automaticamente una giusta causa di dimissioni, tale da consentire l’accesso alla prestazione di disoccupazione.
Sul diritto alla Naspi dopo le dimissioni leggi anche Se il datore non versa i contributi c'è giusta causa di dimissioni
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1) Il caso: trasferimento sede di lavoro a piu di 50 km
La vicenda riguarda il diniego dell’indennità di disoccupazione da parte dell'INPS a un lavoratore dimissionario in quanto trasferito dalla sede originaria a un’altra situata a notevole distanza dalla sua residenza.
In primo grado, la domanda era stata rigettata; successivamente, la Corte d’Appello aveva invece riconosciuto il diritto alla NASpI, ritenendo che la significativa distanza tra le due sedi rendesse impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Secondo i giudici territoriali, il trasferimento in una sede distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore costituiva di per sé una condizione sufficiente a configurare una giusta causa di dimissioni, indipendentemente da un eventuale inadempimento del datore di lavoro.
L’INPS ha impugnato tale decisione, sostenendo che la Corte d’Appello non avesse verificato elementi essenziali, quali l’esistenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive alla base del trasferimento..
Inoltre, è stato evidenziato che la disciplina della NASpI presuppone uno stato di disoccupazione involontaria, che non ricorre quando il lavoratore decide liberamente di interrompere il rapporto pur potendo continuarlo
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2) La Cassazione: un unico elemento è insufficiente per la "giusta causa"
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa per un nuovo esame
. Il principio di diritto è rilevante: ai fini del riconoscimento della NASpI, non è sufficiente la sola distanza tra la sede originaria e quella di destinazione per configurare una giusta causa di dimissioni.
I giudici di legittimità hanno chiarito che la giusta causa richiede sempre l’accertamento di circostanze imputabili al datore di lavoro, tali da integrare un grave inadempimento o comunque una situazione oggettivamente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione del rapporto.
In altre parole, la valutazione non può essere automatica né basata su un unico elemento fattuale, ma deve considerare l’intero contesto, inclusa la legittimità del trasferimento disposto ai sensi dell’art. 2103 cod. civ.
La Corte ha inoltre ribadito che, in materia di disoccupazione, la perdita del diritto alla prestazione si verifica ogniqualvolta il lavoratore scelga volontariamente di cessare il rapporto, pur avendo la possibilità di proseguirlo. Pertanto, la nozione di “disoccupazione involontaria” deve essere interpretata in senso rigoroso, escludendo le ipotesi in cui la decisione di interrompere il rapporto non sia determinata da un comportamento datoriale illegittimo o da una situazione oggettivamente insostenibile.
Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che la decisione della Corte territoriale fosse viziata proprio per aver trascurato la verifica delle ragioni organizzative del trasferimento. La sola distanza geografica, pur rilevante sotto il profilo pratico, non è stata considerata sufficiente a integrare automaticamente la giusta causa.
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