La disciplina dell’indennità di disoccupazione NASpI continua a rappresentare un tema centrale per datori di lavoro e consulenti, soprattutto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro non riconducibili a un licenziamento formale. In particolare, le ipotesi di risoluzione consensuale, spesso utilizzate nell’ambito di processi di riorganizzazione aziendale o di esodo incentivato, pongono questioni rilevanti circa la sussistenza del requisito della disoccupazione involontaria, necessario per l’accesso alla prestazione.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, già nel 2016, aveva chiarito che la NASpI non spetta al soggetto disoccupato in seguito a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con datore di lavoro avente meno di quindici dipendenti intervenuta nell'ambito del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 410 cpc. Ciò in base all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 22/2015. .
Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con l’ordinanza n. 6988 del 24 marzo 2026.
Vediamo i dettagli del caso, le indicazioni della Suprema Corte e l'opzione alternativa della conciliazione introdotta con il Jobs Act
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1) Il caso: risoluzione consensuale per riorganizzazione aziendale
La controversia trae origine da una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede sindacale, nell’ambito di un accordo volto a evitare il contenzioso e accompagnata dal riconoscimento di un incentivo all’esodo. A seguito della cessazione del rapporto, la lavoratrice aveva percepito l’indennità NASpI, che l’INPS successivamente aveva richiesto in restituzione, ritenendo insussistenti i presupposti per il diritto alla prestazione.
Il giudizio di primo grado e quello di appello avevano accolto la posizione della lavoratrice, escludendo il diritto dell’Istituto alla restituzione delle somme. In particolare, i giudici territoriali avevano ritenuto che, pur in assenza di un licenziamento formale, la risoluzione consensuale fosse comunque riconducibile a una scelta organizzativa datoriale finalizzata alla riduzione del personale, tale da configurare una situazione assimilabile alla disoccupazione involontaria.
A sostegno di tale conclusione, la Corte d’Appello aveva fatto ricorso all’applicazione analogica della disciplina della cosiddetta “offerta di conciliazione agevolata” (articolo 3, comma 2, d.lgs n. 22/2015), valorizzando il contesto di esodo incentivato e il collegamento tra la cessazione del rapporto e le esigenze organizzative dell’impresa. In tale prospettiva, l’accordo sindacale era stato interpretato come espressione di una volontà datoriale di riduzione del personale, mediata dalla consensualità dell’intesa.
L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, contestando la correttezza di tale interpretazione
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2) La decisione della Corte: niente Naspi con conciliazione agevolata
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS, censurando l’impostazione seguita dalla Corte territoriale e fornendo una lettura rigorosa della normativa di riferimento. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito che la NASpI è riconosciuta nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro esclusivamente quando questa avvenga nell’ambito della procedura prevista dall’art. 7 della legge n. 604/1966, come espressamente stabilito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 22/2015.
Nel caso di specie, tale procedura non risultava attivata, poiché non vi era stata alcuna comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro circa l’intenzione di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La cessazione del rapporto era avvenuta, invece, sulla base di un accordo tra le parti, senza il presupposto del licenziamento, neppure in forma potenziale.
La Suprema Corte ha inoltre escluso la possibilità di applicare in via analogica la disciplina della conciliazione agevolata, prevista dall’art. 6 del D.Lgs. n. 23/2015, evidenziando come tale istituto presupponga comunque l’esistenza di un licenziamento già intimato. Di conseguenza, la fattispecie esaminata risultava ontologicamente diversa e non assimilabile a quella regolata dalla norma richiamata.
Un passaggio centrale della motivazione riguarda il principio generale in materia di analogia normativa.
La Corte ha richiamato il disposto dell’art. 12 delle preleggi, sottolineando che il ricorso all’analogia è consentito solo in presenza di un vuoto normativo. Nel caso concreto, tale vuoto non sussisteva, poiché la disciplina della NASpI individua in modo espresso e tassativo le ipotesi di riconoscimento dell’indennità in presenza di risoluzione consensuale.(vedi una check list operativa al paragrafo successivo)
Pertanto, l’estensione analogica operata dalla Corte d’Appello è stata ritenuta illegittima, in quanto volta a superare un limite normativo chiaramente delineato dal legislatore. La fattispecie, essendo già regolata, non consentiva interpretazioni estensive.
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3) Scarica qui la check list operativa per la risoluzione
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