Dal 1.1.2007, l'art. 1 co. 788 della L. 296/2006 prevede la corresponsione, a favore dei lavoratori a progetto (e categorie assimilate) iscritti alla sola Gestione separata INPS e non pensionati, oltre che di una indennità per la maternita' e per la malattia, in caso di ricevero ospedaliero, anche di:
- un'indennità economica di malattia, anche senza ricovero ospedaliero;
- un trattamento economico per congedo parentale, entro il primo anno di vita del bambino.
Le suddette nuove prestazioni sono finanziate con il predetto contributo assistenziale dello 0,5% già in vigore.
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