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STOP ALLA NASPI PER I RIMPATRIATI DISOCCUPATI DAL 1 GENNAIO

Stop alla Naspi per i rimpatriati disoccupati dal 1 gennaio

Dal 1 gennaio sospeso il diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati o frontalieri dopo licenziamento o mancato rinnovo. Inps chiarisce

Ascolta la versione audio dell'articolo


La legge di bilancio  2025 ormai in vigore (legge 207 2024) contiene al capo V  numerosi articoli in materia di lavoro . 

Vediamo in particolare l'art 1 comma 187  che si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di  licenziamento  o mancato  rinnovo di contratti di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione   dal 2025. 

Con il messaggio 184 del 17 gennaio INPS ha comunica il recepimento della novità e il blocco della funzione nella piattaforma online  che riguarda le cessazioni intervenute dal 1 gennaio 2025 (v. ultimo paragrafo).

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1) Indennità di disoccupazione rimpatriati

La legge 25 luglio 1975, n. 402  aveva previsto  che in  caso  di  disoccupazione  derivante  da:

  •  licenziamento ovvero da  
  • mancato  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  stagionale da parte del  datore  di  lavoro  all'estero,  

i  lavoratori  italiani rimpatriati,  nonche'  i  lavoratori  frontalieri,  avessero  diritto  al  trattamento  ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti  eventuali periodi  indennizzati  in  base  ad  accordi  internazionali.  

Per  lo  stesso  periodo  avevano diritto   agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico.

Erano richieste le seguenti  condizioni

  • che il rimpatrio fosse intervenuto entro il  termine  di  180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del  contratto  di  lavoro  stagionale  e 
  •  che  il lavoratore  interessato  si  fosse  iscritto all'ufficio di collocamento  del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30  giorni  dalla  data di entrata in vigore della  legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato  rinnovo del contratto di lavoro.

2) La novità della legge di bilancio 2025

L'art 1 comma 187 del ddl bilancio  introduce una sospensione del diritto  affermando che  "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si  applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025" 

Nella stringata formulazione  dell'articolo non sono presenti precisazioni  sul fatto che la misura sia sperimentale  o, diversamente,  sul fatto che la legge  venga abrogata . Occorre attendere quindi  eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.

Si ricorda che restano comunque  valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi  bilaterali di sicurezza sociale  in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.

3) Stop Naspi: i chiarimenti INPS

Nel messaggio INPS precisa che il blocco riguarda le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025.

A tale riguardo, si precisa che le Strutture territoriali dell’INPS non devono porre in essere alcun adempimento, in quanto la procedura provvede automaticamente alla reiezione delle citate istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

Resta possibile l'invio di domande relative a cessazioni del rapporto di lavoro avvenute fino al 31 dicembre 2024,  per le quali si confermano le indicazioni già fornite con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 e con il messaggio n. 1328 del 2 aprile 2024.

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