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EMERGENZA MALTEMPO 2026: ISTRUZIONI INPS SULLE NUOVE INDENNITÀ

Emergenza maltempo 2026: istruzioni INPS sulle nuove indennità

Domande entro il 31 maggio per le aziende e fino al 20 giugno per autonomi: tutte le modalità operative e le nuove causali previste dal DL n. 25/2026 dopo il ciclone Harry

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Con il messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito introdotte dal decreto-legge n. 25/2026, emanato a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito Calabria, Sardegna e Sicilia a partire dal 18 gennaio 2026.

Le misure sono rivolte a datori di lavoro, lavoratori dipendenti e autonomi che hanno subito la sospensione o l’interruzione dell’attività lavorativa a causa dell’emergenza.

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1) ISU aziende Come fare domanda

Per quanto riguarda le aziende, il decreto introduce un nuovo ammortizzatore sociale “unico” (ISU), accessibile tramite domanda all’INPS. 

La richiesta deve essere presentata 

  • dal datore di lavoro, anche tramite intermediari,
  •  entro il 31 maggio 2026, sebbene il termine non sia formalmente decadenziale.

 Tuttavia, l’Istituto raccomanda l’invio tempestivo per garantire il pagamento rapido ai lavoratori.

La domanda può riguardare diverse situazioni: sospensione dell’attività per aziende situate nei territori colpiti, impossibilità dei lavoratori a recarsi sul posto di lavoro oppure casi che coinvolgono lavoratori somministrati o distaccati. Le richieste devono essere inoltrate attraverso la piattaforma telematica “OMNIA IS” per i datori di lavoro privati e “CISOA Web” per il settore agricolo.

Sono previste specifiche causali da selezionare in fase di compilazione, differenziate in base alla situazione: ad esempio, per aziende operanti nelle aree colpite oppure per lavoratori residenti o domiciliati nei comuni interessati. 

Le prestazioni possono coprire fino a 90 giornate in caso di sospensione dell’attività aziendale e fino a 15 giornate nei casi di impossibilità a raggiungere il lavoro.

Per il settore agricolo sono stabilite modalità dedicate, con causali specifiche e obbligo di presentare domande separate per categorie di lavoratori. Anche in questo caso sono previsti limiti massimi di giornate indennizzabili e specifici adempimenti documentali.


2) ISU collaboratori e autonomi

Accanto agli ammortizzatori per i lavoratori dipendenti, il decreto introduce una indennità una tantum destinata a collaboratori, professionisti, autonomi e titolari di attività di impresa. L’indennità è pari a 500 euro per ogni periodo di sospensione dell’attività (fino a 15 giorni), con un massimo complessivo di 3.000 euro per beneficiario.

La domanda deve essere presentata direttamente dal lavoratore in modalità telematica, tramite il portale INPS, a partire 

  • dal 20 aprile 2026 e 
  • fino al 20 giugno 2026.

È possibile inviare una o più domande in base ai periodi di sospensione, purché già conclusi e non sovrapposti.

Ai fini dell’accesso, i richiedenti devono dichiarare il possesso dei requisiti previsti, tra cui la residenza o il domicilio nei territori colpiti e l’effettiva sospensione dell’attività lavorativa. 

L’INPS effettuerà successivamente controlli sulla veridicità delle dichiarazioni.

3) Tabella causali ISU e CISOA

AmbitoCodice causaleDescrizioneQuando si utilizzaLimiti
Datori di lavoro privati (non agricoli)ISU - 704Aziende operanti nel luogo dell’eventoSospensione attività in unità produttive ubicate nei territori colpiti dagli eventi meteorologiciMax 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
Datori di lavoro privati (non agricoli)ISU - 705Lavoratori residenti nel luogo dell’eventoLavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoroMax 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
Datori di lavoro privati (non agricoli)ISU - 706Lavoratori domiciliati nel luogo dell’eventoLavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a recarsi al lavoroMax 15 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
Datori di lavoro privati (non agricoli)ISU - 707Somministrati/distaccati nel luogo dell’eventoLavoratori somministrati o distaccati operanti nei territori colpitiSecondo fattispecie (90 o 15 giornate)
Datori di lavoro agricoliCod. 19Sospensione attività con contratto attivo al 18/01Lavoratori agricoli con rapporto attivo al 18 gennaio 2026Max 90 giornate (18/01/2026 – 30/04/2026)
Datori di lavoro agricoliCod. 20Sospensione attività senza contratto attivo al 18/01Lavoratori assunti dopo il 18 gennaio 2026 ed entro il 30 aprile 2026Max 90 giornate (con criteri su giornate lavorate)
Datori di lavoro agricoliCod. 21Impossibilità a recarsi al lavoro – residentiLavoratori residenti nei territori colpiti impossibilitati a lavorareMax 15 giornate
Datori di lavoro agricoliCod. 22Impossibilità a recarsi al lavoro – domiciliatiLavoratori domiciliati nei territori colpiti impossibilitati a lavorareMax 15 giornate
Fonte immagine: Foto di Hans da Pixabay
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