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SOSTITUTIVA IRPEF-IRES SOCIETÀ CONTROLLATE ESTERE: CODICI TRIBUTO 2026

Sostitutiva Irpef-Ires società controllate estere: codici tributo 2026

Le Entrate con la Risoluzione n 64 istituiscono i codici tributo da utilazzare per pagare la sostitutiva Irpef-Ires per le soc. controllate estere

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Con la Risoluzione n 15 del 16 aprile 2026 sono ridenominati i codici tributo istituiti con la precedenteRisoluzione n 64 del 18 dicembre 2024.

In particolare, si tratta dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ovvero dovuta per il regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC). 

Riepiloghiamo i codici e vediamo le novita appena approvate.

1) Imposta sostitutiva Irpef-Ires società contralle estere: codici tributo

L’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4- ter nell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il citato comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR stabilisce che “In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. […]”. 

Il medesimo comma disciplina durata e condizioni dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:

  •  “4077” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) - Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
  •  “4078” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) - Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del
    TUIR”;
  •  “4079” denominato ““Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) - Saldo - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
  •  “4080” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto I rata - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
  •  “4081” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto II rata o acconto in unica soluzione - art. 167, comma 4-ter, del
    TUIR”;
  •  “4082” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC) - Saldo - art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.

Con la Risoluzione n 16/2026 si provvede alla ridenominazione dei codici tributo per il versamento, tramite
modello F24, dell’importo dovuto ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come sostituito dall’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84.

L’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, ha sostituito il comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e modificato la disciplina dell’opzione prevista per le imprese estere controllate (CFC).

In particolare, l’attuale formulazione dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che “La tassazione effettiva di cui al comma 4, lettera a), si considera non inferiore al 15 per cento per i soggetti controllanti di cui al comma 1 che, con riferimento ai soggetti di cui ai commi 2 e 3, corrispondono, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, un importo pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio. […]”

ll provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n.106520/2026 del 31 marzo 2026 prevede, al punto 6.6, che l’importo, di cui al citato articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, è versato entro i termini e con le modalità previsti per il versamento delle imposte sui redditi, ed ha previsto la ridenominazione dei precedenti codici tributo.

Tanto premesso, per consentire il versamento di cui al novellato comma 4- ter dell’articolo 167 del TUIR, tramite modello F24, si ridenominano i seguenti codici tributo, istituiti con la citata risoluzione n. 64/E del 2024:
• “4077” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;
• “4078” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
• “4079” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRPEF con riferimento alle CFC - Saldo”;
• “4080” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto I rata”;
• “4081” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Acconto II rata o acconto in unica soluzione”;
• “4082” denominato “Opzione art. 167, comma 4-ter, del TUIR - Soggetti IRES con riferimento alle CFC - Saldo”.

Allegato

Risoluzione AdE 64 del 18.12.2024
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