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ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE VIOLANO I DIRITTI DELL'UOMO: PRONUNCIA DELLA CORTE UE

Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell'uomo: pronuncia della Corte UE

Pronuncia Corte UE n 36617/18 del 6.02 si afferma che la disciplina degli accessi e ispezioni deve essere riformata perchè viola l'art 8 della Convenzione dei diritti dell'uomo

La pronuncia n 366178/2025 della Corte Europea sancisce che "la normativa italiana in materia di verifica ed ispezioni fiscali viola l’articolo 8 della Convenzione in quanto il quadro giuridico nazionale concede alle autorità nazionali un potere discrezionale illimitato sia per quanto riguarda le condizioni in cui le misure contestate potevano essere attuate sia per quanto riguarda la portata di tali misure. 

Allo stesso tempo, il quadro giuridico nazionale non fornisce sufficienti garanzie procedurali, poiché le misure contestate, sebbene suscettibili di alcuni rimedi giurisdizionali, non erano soggette a un controllo sufficiente. 

Pertanto, il quadro giuridico nazionale non forniva ai ricorrenti il livello minimo di protezione a cui avevano diritto ai sensi della Convenzione."

Vediamo il caso di specie.

1) Accessi, ispezioni e verifiche violano i diritti dell'uomo: pronuncia della Corte UE

La disciplina degli accessi, ispezioni e verifiche secondo la Corte UE viola l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo e deve essere riformata mediante una disciplina interna.

Lamentando la violazione dell'art 8 della CEDU, hanno fatto ricorso alla Corte Ue: un cittadino italiano persona fisica e dodici persone giuridiche.

In sintesi, la loro doglianza è riassumibile in due motivi:

  • le disposizioni nazionali si limitano a indicare l’autorità competente ad autorizzare accessi, ispezioni e verifiche, ma non disciplinano le condizioni entro cui questi devono concretizzarsi “conferendo così un margine di discrezionalità illimitato per valutare l’adeguatezza, l’oggetto e la portata delle misure”;
  • non è prevista la possibilità di impugnare l’autorizzazione o di chiedere ai giudici misure sospensive a:
    • accesso,
    • ispezione 
    • verifica.

Ai sensi degli artt. 33 del DPR 600/73 e 52 del DPR 633/72 l’Amministrazione finanziaria, ottenute le debite autorizzazioni, può eseguire accessi e ispezioni in ogni luogo.

Inoltre, l’art. 52 comma 1 del DPR 633/72 riconosce agli uffici la possibilità di disporre l’accesso nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali e non, agricole, artistiche o professionali al fine di procedere a ispezioni documentali, verificazioni, ricerche e a ogni altra rilevazione ritenuta utile per l’accertamento. 

Ciò premesso la Corte UE con la pronuncia in oggetto ha affermato che occorrono indicazioni di prassi amministrativa circa l’indicazione chiara di circostanze e “condizioni in cui le autorità nazionali sono autorizzate ad accedere ai locali e a effettuare verifiche in loco”; occorre anche “imporre alle autorità nazionali l’obbligo di fornire una motivazione e di giustificare” le misure predette.

Secondo la Corte occorre fornire “garanzie per evitare l’accesso indiscriminato o almeno la conservazione e l’uso di documenti e oggetti non connessi con l’obiettivo della misura in questione”.

Per quanto riguarda l’autorizzazione all’attività ispettiva, la Corte EDU ha sottolineato la necessità di un controllo giurisdizionale, infatti, afferma che “il quadro giuridico interno dovrebbe chiaramente prevedere un controllo giurisdizionale effettivo di una misura contestata e, in particolare, un controllo del rispetto, da parte delle autorità nazionali, dei criteri e delle restrizioni riguardanti le condizioni che giustificano tale misura e la loro portata”.

Si rimanda alla consultazione della pronuncia n 366178/2025 per gli altri approfondimenti

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